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I.N.P.S.: INDENNITA’ DI MOBILITA’ LUNGA

Precisazioni


 

L’INPS, con messaggio n. 32182 del 27 maggio 1999, ha fornito chiarimenti in merito all’anzianità aziendale necessaria ai fini del diritto alla mobilità lunga di cui alla L. n. 229/1997.

Per poter fruire della mobilità lunga i lavoratori devono avere - così come richiesto dall’ex art. 16, comma 1, della L. n. 223/1991 per l’indennità di mobilità ordinaria - una anzianità aziendale di 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro.

In caso di lavoratori trasferiti da un’azienda ad un’altra dello stesso gruppo industriale e che presso l’azienda che ha attivato la procedura di mobilità non possono far valere i requisiti predetti, possono essere sommati i differenti periodi di lavoro prestati presso le varie società del gruppo.

Tale criterio può essere applicato soltanto ove ricorrano le seguenti condizioni:

- per gruppo industriale si deve intendere quello definito dall’art. 2359 del codice civile;

- le imprese appartenenti al gruppo che possono essere considerate ai fini dell’accertamento dei

requisiti prescritti devono essere destinatarie della normativa in materia di mobilità;

- il lavoratore interessato deve aver conservato i trattamenti in essere presso l’impresa di

provenienza;

- il trasferimento deve essere avvenuto senza soluzione di continuità.

Dato che l’indennità di mobilità non può in ogni caso avere una durata superiore all’anzianità maturata alle dipendenze dell’impresa che ha disposto il singolo licenziamento, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti della mobilità ordinaria sono a carico dell’impresa.

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