20/243                              E C O N O M I C O                                01/07/99

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LEGGE REGIONALE N. 7/93, ART. 5 "BENEFICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE NELLE PICCOLE IMPRESE"

Sospensione dei termini per la presentazione delle domande


 

La Legge Regionale n. 7/93, art. 5 (che ha modificato ed integrato la Legge Regionale 34/85) prevede la concessione - esclusivamente alle piccole imprese ed alle aziende artigiane - di contributi in conto capitale a fronte della realizzazione di progetti innovativi, secondo la definizione della Legge Regionale stessa: innovazione di prodotto e di processo.

Ricordiamo che, secondo la legge, l'innovazione non consiste nell'acquisto di macchinari innovativi esistenti sul mercato, ma nell'attività di ricerca e creazione svolta in prima persona dall'azienda.

A causa dell'elevato numero di domande presentate e del conseguente esaurimento dell'attuale disponibilità finanziaria, la Regione ha disposto a partire dal

14 giugno 1999

la sospensione della presentazione delle domande per la concessione dei contributi.

 

 

La Regione provvederà a comunicare l'eventuale riapertura dei termini di presentazione di nuove domande.

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