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SETTORE METALMECCANICO: RINNOVO CONTRATTUALE

Primi adempimenti operativi


In data 7 luglio 1999 tra UNIONMECCANICA, FIM, FIOM e UILM è stato sottoscritto il protocollo di intesa per il rinnovo del CCNL 13.9.94 e 4.2.97 (parte economica) per i lavoratori delle aziende del settore metalmeccanico aderenti alla CONFAPI.

Riservandoci con prossima comunicazione di analizzare punto per punto il testo dell’intesa, diamo di seguito le prime indicazioni per quanto riguarda gli adempimenti di carattere economico di immediata applicazione.

 

1. INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE

L’indennità di vacanza contrattuale non deve più essere   erogata a partire dal 1° luglio 1999 (data di decorrenza degli aumenti contrattuali).

Il valore dell’indennità relativo al mese di Giugno 99 deve essere sottratto all’importo dell’UNA TANTUM.

 

2. UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data dell’8 giugno 1999 ovvero ai lavoratori assunti dopo tale data ed entro il 14 giugno 1999, è corrisposto un importo forfettario di L. 120.000 lorde a titolo di una tantum.

L’una tantum è comprensiva di indennità di vacanza contrattuale del mese di giugno 1999 ed è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio / 30 giugno 1999.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

L’erogazione pro-quota non spetta per i periodi nei quali, in costanza di rapporto, i lavoratori siano rimasti sospesi dalla prestazione e conseguentemente dalla retribuzione a carico del datore di lavoro (ad esempio, a causa di servizio militare, assenza facoltativa per maternità, ecc.).

L’una tantum non spetta ai lavoratori a domicilio.

Agli apprendisti viene corrisposta l’una tantum in misura intera per la sua natura di erogazione forfettaria.

Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato spettano le quote di una tantum proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra 1 gennaio 1999 ed il 30 giugno 1999.

Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, l’una tantum spetta in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’orario di lavoro eseguito.

L’una tantum va erogata con la retribuzione del mese di luglio 1999 o, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della liquidazione delle relative competenze.

L’importo dell’una tantum è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e viene escluso dalla base per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza dal lavoro per:

* malattia ed infortunio non sul lavoro,

* malattia professionale ed infortunio sul lavoro,

* gravidanza e puerperio,

* congedo matrimoniale,

intervenute nel periodo 1° gennaio / 30 giugno 1999, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.

 

3. MINIMI TABELLARI

A decorrere dal 1° luglio 1999 i nuovi minimi tabellari verranno aumentati dei seguenti importi e comprenderanno l’indennità di contingenza.

Aumenti dei minimi tabellari
Categorie dall'1/07/1999 dall'1/04/2000
1^ £.     27.376 £.     26.000
2^ £.     31.565 £.     31.000
3^ £.     37.152 £.     36.500
4^ £.     39.773 £.     38.000
5^ £.     43.525 £.     42.000
6^ £.     47.985 £.     46.500
7^ £.     53.193 £.     50.500
8^ £.     59.159 £.     57.000
9^ £.     67.349 £.     64.500

 

Minimi tabellari dall'1/07/1999
Livelli Paga base al 30/06/99   Contingenza al 30/06/99   Aumento dal 01/07/99   Minimo tabellare dall'01/07/1999 Valori orari
9Q 1.727.000 + 1.036.651 + 67.349 = 2.831.000  
9 1.727.000 + 1.036.651 + 67.349 = 2.831.000  
8Q 1.540.500 + 1.027.341 + 59.159 = 2.627.000  
8 1.540.500 + 1.027.341 + 59.159 = 2.627.000  
7 1.368.500 + 1.019.807 + 53.193 = 2.441.500  
6 1.219.000 + 1.013.015 + 47.985 = 2.280.000 13.179,19
5 1.114.000 + 1.008.475 + 43.525 = 2.166.000 12.520,23
4 1.006.000 + 1.002.227 + 39.773 = 2.048.000 11.838,15
3 941.000 + 998.848 + 37.152 = 1.977.000 11.427,75
2 812.500 + 994.935 + 31.565 = 1.839.000 10.630,06
1 694.500 + 989.624 + 27.376 = 1.711.500 9.893,06

Dai minimi tabellari sopra indicati restano esclusi l’E.D.R. e i superminimi di livello; i predetti valori dovranno pertanto continuare ad essere corrisposti separatamente.

 

4. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’

Gli aumenti periodici di anzianità vengono regolamentati come segue:

a) Aumenti periodici di anzianità per gli operai e per gli impiegati ed intermedi assunti dopo il 17 luglio 1979

Gli aumenti periodici di anzianità di tutti gli operai e degli impiegati e intermedi, assunti dopo il 17 luglio 1979, sono determinati nei seguenti valori validi fino al 31.12.2000.

Valore di ogni scatto
Categorie In vigore fino al 31/12/2000
1^ £.     34.725
2^ £.     40.625
3^ £.     47.050
4^ £.     50.300
5^ £.     55.700
6^ £.     60.950
7^ £.     68.425
8^ £.     77.025
9^ £.     86.350

Tali valori costituiscono il valore in cifra dello scatto calcolato al 5% sulla paga in vigore al 31.12.98.

A partire dal 1° gennaio 2001 gli importi degli aumenti periodici di anzianità suddetti saranno pari ai valori contenuti nella tabella di seguito riportata:

Categorie In vigore dall'01/01/2001
1^ £.     35.800
2^ £.     41.800
3^ £.     48.500
4^ £.     51.800
5^ £.     57.400
6^ £.     62.800
7^ £.     70.500
8^ £.     79.300
9^ £.    89.000

b) Aumenti periodici di anzianità maturati al 31 dicembre 1979 dagli intermedi e dagli impiegati in forza alla data del 17 luglio 1979.

Gli aumenti periodici di anzianità maturati fino al 31 dicembre 1979 dagli intermedi e dagli impiegati in forza alla data del 17 luglio 1979 restano fissati fino al 31 dicembre 2000 negli importi attualmente corrisposti.

Pertanto i predetti aumenti periodici di anzianità non dovranno essere aumentati della misura del 5% sugli incrementi dei minimi tabellari rispettivamente in vigore dal 1° luglio 1999 e dal 1° aprile 2000.

 

Dall’1° gennaio 2001 i suddetti aumenti periodici di anzianità verranno unitariamente incrementati degli importi di seguito riportati:

Categorie Incrementi unitari dall'1/01/2001
2^ £.     1.175
3^ £.     1.450
4^ £.     1.500
5^ £.     1.700
6^ £.     1.850
7^ £.     2.075
8^ £.     2.275
9^ £.     2.650

 

Gli aumenti periodici di anzianità degli intermedi e degli impiegati, la cui maturazione sia compresa fra il 1° gennaio 1980 e le date sotto indicate non subiscono variazioni in seguito all’incremento dei livelli minimi contrattuali.

- 1° gennaio 1984 per i lavoratori di 9a categoria

- 1° gennaio 1985 per i lavoratori di 8a categoria

- 1° febbraio 1987 per i lavoratori di 7a, 6a e 5a categoria

- 1° maggio 1988 per i lavoratori di 4a categoria

- 1° maggio 1989 per i lavoratori di 3a categoria

- 1° gennaio 1991 per i lavoratori di 2a categoria.

Gli aumenti periodici di anzianità la cui maturazione sia successiva alle sopraindicate date, continueranno ad essere ragguagliati al 5% dei minimi contrattuali, esclusa l’ex indennità di contingenza e pertanto sono da ricalcolarsi sugli aumenti dei minimi contrattuali decorrenti dal 1° luglio 1999 e dal 1° aprile 2000.

Riportiamo di seguito il valore di tale rivalutazione per ogni scatto:

Categorie Incrementi  degli aumenti periodici di anzianità dall'1/07/99 Incrementi  degli aumenti periodici di anzianità dall'1/04/2000
2^ £.     1.578 £.     1.550
3^ £.     1.858 £.     1.825
4^ £.     1.989 £.     1.900
5^ £.     2.176 £.     2.100
6^ £.     2.399 £.     2.325
7^ £.     2.660 £.     2.525
8^ £.     2.958 £.     2.850
9^ £.     3.367 £.     3.225

 

5. REINTEGRO DELLA GRATIFICA NATALIZIA O 13^ MENSILITA’ NELLA BASE DI CALCOLO DEL TFR

Dal 1° gennaio 2000 la gratifica natalizia, ovvero la tredicesima mensilità, sarà inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

La corresponsione del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare ai fini della rivalutazione del relativo fondo.

 

6. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 1° gennaio 2000, la contribuzione a FONDAPI a carico dell’azienda, pari all’1% e del lavoratore, pari all’1%, viene elevata all’1,20% sia per l’azienda che per il lavoratore e la quota di trasferimento del trattamento di fine rapporto viene portato dal 18% al 40%.

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