22/259                       V A R I E                     16/07/99

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PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI CONTRATTI A DISTANZA:

D.Lgs 185/99 del 22.05.99 - G.U. n. 143 del 21.06.99: attuazione della Direttiva 97/7/CE


 

Maggiore tutela per i consumatori negli acquisti "a distanza", quelli cioè effettuati ad esempio per posta, telefono o televisione, o che comunque non prevedono la presenza fisica del venditore. Il Consiglio dei Ministri del 7 maggio scorso ha infatti approvato definitivamente il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 97/7/CE dell’Unione Europea (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999), che prevede per i contratti stipulati a distanza che hanno per oggetto beni o servizi, una maggiore informazione per l’acquirente, l’esercizio del diritto di recesso entro 10 giorni dall’acquisto e il divieto di clausole contrattuali che possano in qualche modo limitare i diritti dei consumatori sanciti dalla nuova normativa.

Sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove regole i servizi finanziari, di distributori automatici, i contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici, quelli relativi agli immobili, eccetto i contratti di locazione e quelli conclusi nelle vendite all’asta. Particolarmente severa la parte che prevede una dettagliata informazione al consumatore.

Ogni volta che viene fatto un acquisto "a distanza", il venditore dovrà rendere nota la propria identità e fornire, in modo chiaro e comprensibile, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo esatto comprensivo di tutte le tasse e le imposte, l’ammontare delle spese di consegna. Inoltre, se è previsto il pagamento anticipato, chi fornisce il bene o il servizio dovrà dare il proprio indirizzo.

Dovranno essere specificate le modalità di pagamento e di consegna, nonchè quelle di restituzione o di ritiro dell’oggetto in caso di recesso da parte del consumatore. L’acquirente ha infatti il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo (ma solo pagando le spese di spedizione al fornitore), entro il termine di dieci giorni lavorativi.

Non è possibile sciogliere il contratto, invece, se si tratta di contratti di fornitura di servizi già iniziati, con il consenso del consumatore, prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso, o di contratti di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è grado di controllare, nonchè contratti per i beni confezionati su misura o personalizzati e per quelli deteriorabili (come ad esempio gli alimenti).

Sono esclusi anche i prodotti audiovisivi e di software sigillati aperti dal consumatore, giornali, periodici e riviste e i servizi di scommesse e lotterie.

Il recesso deve essere comunicato al fornitore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche per fax o telegramma, purchè confermati con raccomandata entro 48 ore.

Per i pagamenti fatti con carta di credito, il consumatore ha il diritto di vedersi rimborsati direttamente dalla banca che ha emesso la carta i pagamenti non concordati eccedenti il prezzo pattuito, con automatico addebito al fornitore. E’ infatti vietata la fornitura di beni o servizi a pagamento non espressamente richiesti dal consumatore, che non è mai tenuto a pagare per questi servizi. In ogni caso la mancata risposta all’offerta non significa consenso alla prestazione.

Le nuove norme entreranno in vigore 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (19 ottobre 1999).

Il testo del citato provvedimento legislativo è disponibile i nostri uffici.

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