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730: ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF - Istituzione codice tributo


 

Con Risoluzione n. 116/E del 14 luglio 1999 il Ministero delle Finanze ha finalmente istituito l’apposito codice-tributo "3803" da utilizzare ai fini del versamento dell’addizionale regionale trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito delle procedure di liquidazione dei modelli 730/3 e 730/4.

Il codice "3803" denominato "Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale", va riportato nella sezione n. 4 del Modello F24, relativa a "Regioni ed enti locali". Il periodo di riferimento č l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento nella forma "AAAA" (per quest’anno "1998").

Il medesimo codice-tributo e lo stesso periodo di riferimento dovranno essere utilizzati anche per il recupero di eventuali eccedenze a credito compensate, riportandolo nella colonna "Importi a credito compensati": tale situazione si verifica quando il sostituto d’imposta versa importi di addizionale superiori a quelli trattenuti.

Ricapitoliamo qui di seguito i codici-tributo da utilizzare per l’effettuazione dei versamenti da 730:

4731 - AAAAAAAA (cioč 19981998) - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta

4730 - AAAAAAAA (cioč 19991999) - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta

4201 - AAAAAAAA (cioč 19981998) - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta

1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: Sezione 2 del modello F24 - relativi alle somme di cui ai sopracitati tributi (non č prevista l’indicazione del periodo di riferimento)

3803 - AAAA (cioč 1998) - Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale

3805 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: Sezione 4 del modello F24 - relativi alle somme di cui al sopracitato tributo (non č prevista l’indicazione del periodo di riferimento)

Ricordiamo infine che l’interesse mensile dello 0,40% trattenuto a seguito di incapienza della retribuzione deve essere sommato ai tributi cui esso inerisce.

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