2/27 VARIE 19/01/99
Legge n. 127 del 15 maggio 1997 "Bassanini bis"
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" - DPR n. 403 del 20/10/98 su Gazzetta Ufficiale 24/11/98 n. 275
Il procedimento di semplificazione delle procedure della Pubblica Amministrazione, sia per ciò che concerne lorganizzazione interna, sia per ciò che concerne i rapporti con i cittadini, è stato messo in moto dalla legge 15 marzo 1997 n. 59 "Legge Bassanini".
Gran parte degli effetti della Bassanini sono stati demandati ad una serie di regolamenti di attuazione.
Il 18 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 15 maggio 1997 n. 127, cosiddetta "Bassanini bis", la quale ha apportato alcune modifiche alla precedente legge 59/97.
Alcune delle disposizioni enunciate dalla Bassanini-bis dovranno essere attuate attraverso ladozione di specifici regolamenti, altre invece sono di immediata efficacia.
La legge n. 191 del 16/6/98 "Bassanini-ter" ha previsto una ulteriore tornata di semplificazioni burocratiche.
Sino ad oggi, nella pratica, lapplicazione delle leggi di cui sopra è stata frenata da ostacoli di varia origine, sui quali è inutile disquisire.
Per il futuro, e precisamente a partire dal 22/2/99, dovrebbe attuarsi un energico e significativo cambiamento nei rapporti con i pubblici uffici.
E stato infatti emanato il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Bassanini bis (127/97), che dovrà essere applicato appunto dal 22 febbraio.
Di seguito indichiamo le novità più significative circa lattuazione operativa della riforma.
1) SITUAZIONI PER LE QUALI E AMMESSO LUTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (sottoscritte dal richiedente) DI CERTIFICAZIONI E DELLATTO DI NOTORIETA:
A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: dichiarazioni del richiedente con le quali egli attesta informazioni in proprio possesso su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione.
Certificazioni sostituibili a titolo definitivo con una dichiarazione del richiedente sottoscritta in carta semplice (Si tratta di tutti i certificati che normalmente vengono rilasciati dallufficio anagrafe e di stato civile):
- data di nascita
- luogo
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili
- stato di celibe, coniugato, o vedovo (separato o divorziato)
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dellascendente o discendente
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con lindicazione dellammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nellarchivio dellanagrafe tributaria e inerente allinteressato;
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e catagoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le posizioni relative alladempimento degli obblighi militari
- di non avere riportato condanne penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dellinteressato contenuti nei registri dello stato civile
Tali dichiarazioni, che sostituiranno a titolo definitivo le certificazioni cui si riferiscono, potranno anche essere contestuali alla domanda rivolta alla Pubblica.
La dichiarazione sostituirà anche:
- certificati, estratti e attestati necessari per liscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e allUniversità
- certificati, estratti e attestati che devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile
- certificati ed estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nellambito dei procedimenti di loro competenza
B) Dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà (quando cioè il fatto da certificare non sia risultante da un Albo, elenco o registro tenuto da una Pubblica Amministrazione)
Tranne che in casi eccezionali, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali che non possono essere inclusi nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere attestati con la dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Tale dichiarazione è utilizzata a titolo definitivo.
Lautodichiarazione resa dal cittadino nel suo interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme alloriginale.
Nel caso di concorsi pubblici per i quali è prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione sostitutiva di conformità del documento alloriginale avrà lo stesso valore della copia autenticata.
Non sarà quindi più necessaria la copia conforme in bollo dei titoli da presentare, essendo sufficiente, a titolo definitivo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità alloriginale di una fotocopia non autenticata (in carta semplice).
Le dichiarazioni sostitutive di notorietà e di documenti non possono essere utilizzate per i casi relativi ai certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti.
Le dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà potranno essere presentate anche assieme alla domanda e sono firmate dallinteressato in presenza del dipendente dellAmministrazione addetto.
Qualora linteressato debba presentare alla pubblica amministrazione la copia autentica di un documento, lautenticazione della copia può essere fatta oltre che dal pubblico ufficiale che ha curato lemissione dellatto, da un notaio, da una cancelliere, da un segretario comunale o da altro funzionario, dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione.
Linteressato dovrà presentare la copia originale, la quale però non dovrà necessariamente essere depositata presso lente pubblico interessato.
In tal caso, la copia autenticata può essere utilizzata solo per la pratica amministrativa in corso.
Le dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà e di documenti hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Gli enti pubblici dovranno predisporre nei prossimi mesi (entro il termine presumibile di marzo 1999) la nuova modulistica per la stesura delle nuove autocertificazioni.
2) ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI INTERESSATI
Qualora il cittadino non possa o non voglia utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione devono essere acquisiti dufficio dallamministrazione procedente, su semplice indicazione dellinteressato della specifica amministrazione che conserva lalbo o il registro.
3) ACQUISIZIONE DI DATI ATTRAVERSO LESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA
Qualora lamministrazione procedente acquisisca informazioni relative a stati, fatti e qualità personali, attraverso lesibizione da parte dellinteressato di un documento di riconoscimento non scaduto, la registrazione dei dati avviene attraverso lacquisizione della fotocopia del documento stesso, non autenticata.
4) ESTRATTI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
Gli uffici pubblici non dovranno più richiedere ai cittadini gli estratti degli atti dello stato civile (es. estratto dellatto di nascita).
Per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile (adozione di un minore, cambio di nome) per cui lestratto è necessario, questo dovrà essere acquisito dufficio e quindi senza imposta di bollo.
Fermo restando quanto sopra indicato circa i contenuti del regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge "Bassanini bis", riteniamo che non tutti i pubblici uffici riusciranno ad adeguarsi con tempestività alle disposizioni previste dal regolamento stesso. Potrà quindi accadere che per un certo periodo, da parte di alcune amministrazioni venga chiesto al cittadino di attenersi ancora alle vecchie regole.