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Legge n. 127 del 15 maggio 1997 "Bassanini bis"

"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" - DPR n. 403 del 20/10/98 su Gazzetta Ufficiale 24/11/98 n. 275


 

Il procedimento di semplificazione delle procedure della Pubblica Amministrazione, sia per ciò che concerne l’organizzazione interna, sia per ciò che concerne i rapporti con i cittadini, è stato messo in moto dalla legge 15 marzo 1997 n. 59 "Legge Bassanini".

Gran parte degli effetti della Bassanini sono stati demandati ad una serie di regolamenti di attuazione.

Il 18 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 15 maggio 1997 n. 127, cosiddetta "Bassanini bis", la quale ha apportato alcune modifiche alla precedente legge 59/97.

Alcune delle disposizioni enunciate dalla Bassanini-bis dovranno essere attuate attraverso l’adozione di specifici regolamenti, altre invece sono di immediata efficacia.

La legge n. 191 del 16/6/98 "Bassanini-ter" ha previsto una ulteriore tornata di semplificazioni burocratiche.

Sino ad oggi, nella pratica, l’applicazione delle leggi di cui sopra è stata frenata da ostacoli di varia origine, sui quali è inutile disquisire.

Per il futuro, e precisamente a partire dal 22/2/99, dovrebbe attuarsi un energico e significativo cambiamento nei rapporti con i pubblici uffici.

E’ stato infatti emanato il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Bassanini bis (127/97), che dovrà essere applicato appunto dal 22 febbraio.

Di seguito indichiamo le novità più significative circa l’attuazione operativa della riforma.

1) SITUAZIONI PER LE QUALI E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (sottoscritte dal richiedente) DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’:

A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: dichiarazioni del richiedente con le quali egli attesta informazioni in proprio possesso su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione.

Certificazioni sostituibili a titolo definitivo con una dichiarazione del richiedente sottoscritta in carta semplice (Si tratta di tutti i certificati che normalmente vengono rilasciati dall’ufficio anagrafe e di stato civile):

- data di nascita

- luogo

- residenza

- cittadinanza

- godimento dei diritti civili

- stato di celibe, coniugato, o vedovo (separato o divorziato)

- stato di famiglia

- esistenza in vita

- nascita del figlio

- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente

- posizione agli effetti degli obblighi militari

- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione

- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato;

- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e catagoria di pensione; qualità di studente o di casalinga

- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

- di non avere riportato condanne penali

- qualità di vivenza a carico

- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile

Tali dichiarazioni, che sostituiranno a titolo definitivo le certificazioni cui si riferiscono, potranno anche essere contestuali alla domanda rivolta alla Pubblica.

La dichiarazione sostituirà anche:

- certificati, estratti e attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e all’Università

- certificati, estratti e attestati che devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile

- certificati ed estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell’ambito dei procedimenti di loro competenza

B) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (quando cioè il fatto da certificare non sia risultante da un Albo, elenco o registro tenuto da una Pubblica Amministrazione)

Tranne che in casi eccezionali, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli                     stati, fatti e qualità personali che non possono essere inclusi nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere attestati con la dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Tale dichiarazione è utilizzata a titolo definitivo.

L’autodichiarazione resa dal cittadino nel suo interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale.

Nel caso di concorsi pubblici per i quali è prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione sostitutiva di conformità del documento all’originale avrà lo stesso valore della copia autenticata.

Non sarà quindi più necessaria la copia conforme in bollo dei titoli da presentare, essendo sufficiente, a titolo definitivo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all’originale di una fotocopia non autenticata (in carta semplice).

Le dichiarazioni sostitutive di notorietà e di documenti non possono essere utilizzate per i casi relativi ai certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà potranno essere presentate anche assieme alla domanda e sono firmate dall’interessato in presenza del dipendente dell’Amministrazione addetto.

Qualora l’interessato debba presentare alla pubblica amministrazione la copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta oltre che dal pubblico ufficiale che ha curato l’emissione dell’atto, da un notaio, da una cancelliere, da un segretario comunale o da altro funzionario, dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione.

L’interessato dovrà presentare la copia originale, la quale però non dovrà necessariamente essere depositata presso l’ente pubblico interessato.

In tal caso, la copia autenticata può essere utilizzata solo per la pratica amministrativa in corso.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e di documenti hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Gli enti pubblici dovranno predisporre nei prossimi mesi (entro il termine presumibile di marzo 1999) la nuova modulistica per la stesura delle nuove autocertificazioni.

 

2) ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI INTERESSATI

Qualora il cittadino non possa o non voglia utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione devono essere acquisiti d’ufficio dall’amministrazione procedente, su semplice indicazione dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.

 

3) ACQUISIZIONE DI DATI ATTRAVERSO L’ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

Qualora l’amministrazione procedente acquisisca informazioni relative a stati, fatti e qualità personali, attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di un documento di riconoscimento non scaduto, la registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della fotocopia del documento stesso, non autenticata.

4) ESTRATTI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Gli uffici pubblici non dovranno più richiedere ai cittadini gli estratti degli atti dello stato civile (es. estratto dell’atto di nascita).

Per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile (adozione di un minore, cambio di nome) per cui l’estratto è necessario, questo dovrà essere acquisito d’ufficio e quindi senza imposta di bollo.

Fermo restando quanto sopra indicato circa i contenuti del regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge "Bassanini bis", riteniamo che non tutti i pubblici uffici riusciranno ad adeguarsi con tempestività alle disposizioni previste dal regolamento stesso. Potrà quindi accadere che per un certo periodo, da parte di alcune amministrazioni venga chiesto al cittadino di attenersi ancora alle vecchie regole.

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