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730: ADDIZIONALE REGIONALE - MODALITA’ DI RIMBORSO


 

Diamo nota qui di seguito del testo integrale della Risoluzione n. 128 del 29 luglio 1999, avente per oggetto "Chiarimenti in ordine alle modalità di rimborso dell'addizionale regionale all'IRPEF risultante dal Mod. 730-3 o 730-4", con la quale il Ministero delle Finanze, con la consueta "tempestività", ha sciolto gli ultimi dubbi in merito all’effettuazione delle operazioni di conguaglio da Mod. 730.

" " "Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimento in ordine alle modalità di rimborso dell’addizionale regionale IRPEF risultante dal modello 730-3 o 730-4.

Al riguardo, premesso che per detti rimborsi valgono i criteri indicati al paragrafo 4 della circolare n. 87/E del 16 aprile 1999, si precisa che gli stessi sono effettuati utilizzando le trattenute operate dal sostituto d’imposta per il versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dal modello 730-3 o 730-4, ovvero, mediante l’utilizzo delle trattenute operate, sempre a titolo di addizionale regionale all’IRPEF, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Si fa presente, infine, che le suddette operazioni di compensazione vanno effettuate anche tra importi relativi ad addizionale regionale IRPEF di competenza di diverse regioni." " "

Si ritiene che, comunque, eventuali comportamenti difformi non possano essere in alcun modo sanzionabili, in considerazione del ritardo con il quale tale chiarimento è pervenuto alla conoscenza del contribuente (che presumibilmente aveva già completato l’effettuazione delle operazioni di conguaglio) e della constatazione che, di fatto, non si configura alcun danno per l’Erario.

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