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CONFERIMENTO "STELLA AL MERITO DEL LAVORO"

Istruzioni per l’anno 2000


 

Il 1° maggio 2000 verranno consegnate le decorazioni della "Stella al Merito del Lavoro".

Come noto, tale riconoscimento viene attribuito ogni anno a lavoratori dipendenti, che abbiano compiuto il 50° anno d’età alla data di scadenza della presentazione della domanda (prossima scadenza: 31 ottobre 1999) e con almeno 25 anni di servizio.

La richiesta può essere avanzata dal Datore di Lavoro o, personalmente, dal Lavoratore stesso. Deve essere inoltrata alla Direzione Regionale del Lavoro.

 

Per la Lombardia:

Ispettorato Regionale del Lavoro

Via Roberto Lepetit, 8

MILANO

Tel. 02/6693233

 

Diamo di seguito le istruzioni applicative principali delle quali tenere conto per la presentazione della domanda (la Legge di riferimento è la n. 143 del 1992).

 

A) CAMPO DI APPLICAZIONE

 

La Legge anzidetta, per determinare le categorie dei beneficiari, stabilisce come requisito fondamentale l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi.

Ciò premesso, si precisa che possono aspirare alla decorazione:

a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato,. delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti Pubblici, nonché i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro e delle Associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale;

b) i pensionati, già appartenenti alle categorie anzidette, in quanto la Legge 143/92 non limita la concessione ai dipendenti per i quali il rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della proposta;

c) i lavoratori italiani all’estero, che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità; per essi non è richiesto il requisito di anzianità lavorativa di cui all’art. 3 della legge in argomento.

Inoltre, la decorazione può essere concessa per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità, determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati; in tal caso si prescinde dai requisiti dell’età e dell’anzianità di lavoro.

 

B) REQUISITI RICHIESTI

 

I lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo A, per potere aspirare alla decorazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani

2) avere compiuto entro il termine di presentazione delle istanze alla Direzione Regionale del Lavoro il cinquantesimo anno di età

3) avere prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da una azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali

4) essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) essersi particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale

b) avere migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo

c) avere contribuito, in modo originale, al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro

d) essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale

 

C) PROPOSTE E ISTRUTTORIA

L’istruttoria delle proposte di conferimento della onorificenza, redatte in carta semplice, viene svolta dalle Direzioni Regionali del Lavoro competenti per territorio, alle quali, pertanto, le proposte stesse devono essere presentate entro il termine sopraindicato.

Si precisa che il criterio da adottare per stabilire la competenza territoriale è quella di "dimora abituale" del lavoratore o del pensionato all’atto di presentazione della proposta.

Le proposte possono essere avanzate:

- dalle aziende presso le quali prestano o hanno prestato la loro opera i lavoratori interessati

- dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali

- dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale

- dagli istituti di patronato e di assistenza sociale dei lavoratori

- dagli stessi lavoratori interessati

Ciascuna delle proposte deve essere corredata, a cura del proponente, dei seguenti documenti in carta semplice:

1) certificato di nascita o autocertificazione (Legge 15/5/1997 n. 127)

2) certificato di cittadinanza italiana o autocertificazione (Legge 15/5/1997 n. 127)

3) attestato circa il servizio prestato o i servizi prestati quali lavoratori dipendenti, sino alla data

della proposta o del pensionamento

4) attestato in merito ai titoli di cui al punto 4) del paragrafo B

5) curriculum vitae

6) autorizzazione da parte dell’interessato ad utilizzare i dati personali (Legge del 31/12/1996 n.

675)

Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 5) possono essere contenute in un documento unico rilasciato dalla ditta presso la quale il lavoratore presta servizio. In tal caso, se l’interessato ha prestato servizio presso più aziende, occorre allegare gli attestati dei servizi precedenti.

Nelle proposte dovrà essere indicata la residenza dei candidati con il corrispondente numero di avviamento postale.

Si fa presente, infine, che le proposte avanzate per gli anni decorsi debbono ritenersi decadute e quindi dovranno, eventualmente, essere rinnovate per l’anno 2000.

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