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SERBATOI INTERRATI

Decreto 24 maggio 1999, n. 246

"Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati" (G.U. 29.07.1999, n. 176)


 

La Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176 pubblica il Decreto 24 maggio 1999, "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati", con il quale sono stabiliti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati, destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e/o ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.

Il Regolamento sostituisce il Decreto, di analogo argomento, emanato lo scorso novembre, del quale costituisce, a tutti gli effetti, una completa riscrittura.

Il Decreto Ministeriale del novembre scorso [Decreto Ministeriale 20 ottobre 1998 "Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati", Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1998, n. 260 ] era stato infatti pubblicato con evidenti errori di trascrizione dal testo originario e privo degli allegati tecnici (più volte citati nel testo e indispensabili per una concreta applicazione); inoltre era stato emanato senza il parere del Consiglio di Stato, un vizio procedurale che comporta l’invalidità delle disposizioni previste.

Alle pagine seguenti sono riportati i punti di maggior interesse per le Aziende associate.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

La nuova disciplina si applica alla costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati, definiti come "contenitori di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna" con capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi pericolosi individuati dalla normativa comunitaria.

[L’elenco delle sostanze interessate, individuate dal D.L.ivo 132/92, emanato in recepimento della Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento, è riportato in chiusura di comunicazione [Allegato 1]: si tratta comunque di pressochè tutte le sostanze, di origine sia inorganica che organica, suscettibili di arrecare danno all’ambiente e/o contaminare le acque sotterranee].

 

Esclusioni

Sono esclusi i serbatoi interrati utilizzati:

- per l’alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;

- per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;

- per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 metri cubi, purchè sia garantita nel tempo la loro tenuta.

Autorizzazioni

Il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative ai depositi in cui siano presenti anche serbatoi interrati è di competenza:

a) dei Prefetti e del Ministero dell’Industria, per i depositi di oli minerali;

b) della Regione e delle Amministrazioni centrali, per gli impianti di distribuzione di carburanti rispettivamente sulla viabilità ordinaria e sulla rete autostradale;

c) della Regione territorialmente competente, per gli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi delle imprese.

Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri serbatoi interrati conformi al Decreto, il nullaosta all’esercizio e la licenza di agibilità sono rilasciati dal Sindaco del Comune interessato, su parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), o, se non ancora costituita, di un altro organismo individuato in via transitoria dalla Regione [Al momento, in Lombardia, la competenza è ancora attribuita ai Servizi di Igiene Pubblica e Ambientale delle A.S.L.], nonchè dei Vigili del Fuoco, se di pertinenza.

NUOVI SERBATOI

Domanda di installazione

Dopo la data di entrata in vigore del Decreto (13 agosto 1999), i soggetti che intendono installare, per usi commerciali e/o ai fini della produzione industriale, un nuovo serbatoio interrato o un impianto comprendente nuovi serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze pericolose, dovranno trasmettere all’Amministrazione competente [Come sopra esposto, l’autorità competente è il Comune, che rilascerà l’autorizzazione su parere favorevole dei Servizi di Igiene Pubblica e Ambientale delle A.S.L., non essendo ancora costituita, in Lombardia, l’ARPA] i moduli di registrazione approvati dal Ministero [Copia della modulistica è riportata in chiusura di comunicazione], in modo da ottenere il previsto provvedimento di autorizzazione e/o di nulla-osta all’esercizio.

Attività a rischio di incidente rilevante

Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di dichiarazione, ai sensi della disciplina per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti (artt. 4 o 6, D.P.R. n. 175/1988 Legge "Seveso"), il contenuto della domanda di installazione di nuovi serbatoi interrati deve essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella dichiarazione.

Requisiti

I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque:

a) il mantenimento dell’integrità strutturale durante l’esercizio;

b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;

c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.

I nuovi serbatoi interrati devono essere:

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo della intercapedine;

b) a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

 

I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell’Unione e/o originari degli Stati firmatari dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia.

Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono essere di materiale non metallico.

Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:

a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;

b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

Con riferimento al monitoraggio in continuo dell’eventuale presenza di perdite, è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purchè sia consentito il controllo dei singoli serbatoi.

Nel caso di serbatoio compartimentato è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore, nel caso questo sia idoneo alla segnalazione di ognuna delle sostanze detenute.

La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati è stabilita:

a) in 50 metri cubi per i serbatoi di punti vendita interrati contenenti sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; i serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti;

b) in 100 metri cubi per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non classificati come infiammabili.

I nuovi serbatoi devono essere muniti di targa di identificazione nella quale siano specificati:

a) il nome e l'indirizzo del costruttore;

b) l'anno di costruzione;

c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;

d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

SERBATOI ESISTENTI

Registrazione dei serbatoi interrati esistenti

Tutti i serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (13.08.1999) tranne quelli fuori uso, svuotati e bonificati, devono essere adeguati alle nuove disposizioni secondo la tempistica di seguito specificata.

Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (quindi entro il 13 febbraio 2001), i titolari di concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso, inclusi quelli non più operativi, utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato A del decreto stesso [Copia della modulistica è riportata in chiusura di comunicazione], ed inviandolo all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non fosse costituita, all'organismo individuato transitoriamente dalla Regione, aggiornandolo ogni qualvolta intervengano modifiche.

Controlli sui serbatoi esistenti

Il Decreto prevede una tempistica molto dettagliata per il controllo dei serbatoi esistenti, sulla base della data di messa in esercizio.

In particolare:

a) I serbatoi già installati prima del 1973 o in data non documentata, ancora funzionanti ma non dotati di sistema di rilevamento delle perdite in continuo, che vengono risanati entro il termine massimo di 5 anni, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e, comunque, non oltre il decimo anno dalla data del risanamento.

Il risanamento può essere condotto tramite una delle seguenti operazioni:

- applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;

- installazione di un sistema di protezione catodica;

- realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;

- inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto.

 

All'atto della verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell'operazione di risanamento e relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento relative alle operazioni di risanamento eseguite.

L'esercente è inoltre tenuto, qualora siano accertati inquinamenti causati dal rilascio delle sostanze contenute nel serbatoio stesso nel terreno circostante e sottostante il serbatoio, a seguire le procedure di bonifica previste dal Decreto Legislativo n. 22/1997 (Decreto Ronchi).

Alla scadenza del quinto anno (quindi entro il 13 agosto 2004), i serbatoi non risanati debbono essere messi fuori servizio e bonificati.

b) I serbatoi installati dal 1973 in poi, e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo, possono essere mantenuti in esercizio per trent’anni dalla data di installazione e, qualora vengano risanati, per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e, comunque, non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.

Prove di tenuta

A seconda della data di installazione, è inoltre previsto l’obbligo di sottoporre i serbatoi in attesa di risanamento o di dismissione a prove di tenuta, alle seguenti scadenze, calendarizzate sulla data di entrata in vigore del decreto (13 agosto 1999):

- entro il secondo anno, e poi annualmente, per quelli installati prima del 1963 o in data sconosciuta;

- entro il terzo anno e, quindi, ogni due anni, per quelli installati dal 1963 al 1978;

- ogni due anni, a partire dal 25° anno di età, per i serbatoi a parete singola installati successivamente al 1978.

I serbatoi risanati devono, inoltre, essere sottoposti a prova di tenuta dopo cinque anni dal risanamento e, successivamente, ogni tre anni.

Disciplina transitoria

I serbatoi già risanati alla data di entrata in vigore del Decreto (13 agosto 1999) possono essere mantenuti in esercizio fino alla data di scadenza della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dal risanamento, previa esecuzione delle prove di tenuta.

 

 

I serbatoi a doppia parete in esercizio alla data del 13 agosto 1999 devono essere dotati di un sistema fisso di monitoraggio dell’intercapedine entro un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Decreto (cioè entro il 13 agosto 2009). Tali serbatoi possono essere mantenuti in esercizio per un tempo indefinito, purchè venga sempre mantenuto attivo il controllo della intercapedine.

 

DISPOSIZIONI COMUNI (SERBATOI ESISTENTI, NUOVI SERBATOI)


Conduzione dei serbatoi

La conduzione dei serbatoi interrati deve essere attuata in conformità a tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.

Il conduttore dovrà tenere un libretto aggiornato contenente:

- l’anno di installazione;

- il nome del titolare della concessione;

- i controlli periodici di funzionalità;

- le prove di tenuta;

- le eventuali modifiche apportate;

- la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.

Dovrà inoltre provvedere annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.

Dismissione dei serbatoi

All’atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati, garantendo la messa in sicurezza fino alla rimozione e smaltimento, secondo le normative vigenti.

La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovranno essere notificate entro 60 giorni dalla data di dismissione all’Amministrazione competente e all’ARPA, o ad altro organismo individuato transitoriamente dalla Regione.

 

Il testo integrale del nuovo Decreto Ministeriale è a disposizione presso gli uffici dell’Associazione.

 

ALLEGATO 1

 

Direttiva CEE/CEEA/CE68 del 17/12/1979

80/68/CEE : Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose .

Decreto Legislativo del Governo132 del 27/01/1992

Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

 

ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE .

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

 

Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico

2. Componenti organofosforici

3. Composti organostannici

4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco)

5. Mercurio e composti del mercurio

6. Cadmio e composti del cadmio

7. Oli minerali e idrocarburi

8. Cianuri

 

 

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:

1. Zinco 11. Stagno

2. Rame 12. Bario

3. Nichel 13. Berillio

4. Cromo 14. Boro

5. Piombo 15. Uranio

6. Selenio 16. Vanadio

7. Arsenico 17. Cobalto

8. Antimonio 18. Tallio

9. Molibdeno 19. Tellurio

10. Titanio 20. Argento

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.

3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origini a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.

4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.

5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.

6. Fluoruri.

7. Ammoniaca e nitriti.

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