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NUOVE NORME PER SMALTIMENTO E DECONTAMINAZIONE PCB

E APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209

"Attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili" - G.U. n. 151 del 30/06/99


 

Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 titolato "Attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili", con il quale vengono disciplinati lo smaltimento di PCB usati, la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB (trasformatori, condensatori, ecc.).

Ricordiamo che la disciplina nazionale di riferimento era il D.P.R. 216/88, emanato in recepimento della direttiva 85/46/CEE.

Il D.P.R. 216/88 prevedeva, oltre a divieti e limitazioni in materia di immissione sul mercato e uso dei PCB, dei PCT e degli apparecchi contenenti tali fluidi, l’obbligo di denuncia, da parte dei detentori, degli impianti e delle apparecchiature contenenti PCB e PCT, ai fini della formazione di un catasto regionale e del controllo sul loro successivo smaltimento.

Adempimenti analoghi sono prescritti dal D. L.ivo 209/99.

 

DEFINIZIONI

Con l’espressione "PCB" [I PCB, composti chimici costituiti da miscele di idrocarburi aromatici clorurati, sono generalmente prodotti liquidi, con densità superiore a quella dell’acqua, solubili nei solventi organici e negli oli minerali, caratterizzati da grande stabilità chimica e termica (ciò spiega la pericolosità dovuta, oltre che alla tossicità intrinseca della molecola, alla biopersistenza e al rischio di bioaccumulazione nei tessuti) e da elevate proprietà come fluidi dielettrici. Grazie a queste caratteristiche i PCB sono stati largamente utilizzati, a partire dagli anni ‘30, in numerose apparecchiature (trasformatori, condensatori ...) come fluidi isolanti] il nuovo D. L.ivo intende riferirsi a:

- i policlorodifenili;

- i policlorotrifenili;

- il monometiltetraclorodifenilmetano;

- il monometildiclorodifenilmetano;

- il monometildibromodifenilmetano;

- ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze in quantità superiore allo 0,005% in peso [Lo 0,005 % in peso corrisponde ad un contenuto di 50 p.p.m. (parti per milione)].

Le disposizioni stabilite dal Decreto si applicano anche agli oli usati contenenti PCB in misura eccedente le 25 p.p.m. [0,0025 % peso/peso].

E’ possibile che, per la quantificazione del contenuto in PCB, sia necessario far ricorso ad analisi chimiche.

A tale proposito, l’art. 9 del D. L.ivo prevede che, con Decreto del ministro dell’Ambiente da emanarsi entro il prossimo 13 ottobre, "saranno indicate le metodologie da utilizzare per l’effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB".

Si consiglia pertanto di rimanere in attesa della pubblicazione di tali metodiche.

 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:

[Nota: Ricordiamo che 1 dm3 corrisponde a 1 litro: si tratta quindi di apparecchi di piccole dimensioni. L’obbligo di denuncia si estende ai condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito.

 

Le sezioni regionali del catasto rifiuti dovranno essere localizzate presso le corrispondenti Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA). In Lombardia, l’ARPA è stata istituita con Delibera della Regione in data 16 luglio 1999. Con successive comunicazioni segnaleremo le coordinate degli Enti ai quali inviare la comunicazione e daremo indicazioni circa la modulistica da utilizzare (presumibilmente analoga a quella già utilizzata per la denuncia prevista dal D.P.R. 216/88), attualmente in corso di predisposizione da parte della Regione.]

a) Apparecchi contenenti fluidi con una percentuale di PCB complessiva tra lo 0,05% [500 p.p.m.] e lo 0,005% [50 p.p.m.] in peso

- nome ed indirizzo

- collocazione e descrizione degli apparecchi

b) tab Tutti gli altri casi

(Apparecchi contenenti fluidi con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% [500 p.p.m.] in peso)

- tab nome ed indirizzo

- tab collocazione e descrizione degli apparecchi

- tab quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi

- tab date e tipi di trattamento, sostituzione effettuata o prevista

- tab data della denuncia di detenzione (o cessazione di uso) ex art. 5 del D.P.R. 216/88

[Quest’ultima richiesta costituisce un ostacolo per coloro che, benché sottoposti all’obbligo, non avevano effettuato la denuncia prescritta del D.P.R. 216/88 [si veda la prima pagina della presente comunicazione] nei termini previsti. La mancata indicazione della data potrebbe equivalere ad una autodenuncia, con la conseguente applicazione della sanzione a suo tempo prevista a carico degli inadempienti: pagamento, in via amministrativa, di una somma compresa tra L. 500.000 e L. 3.000.000]

La mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa [comminata dall’organo di controllo incaricato: la Provincia] da lire 5 milioni a lire 30 milioni; la stessa pena si applica in caso di comunicazione incompleta o inesatta.

La comunicazione dovrà essere trasmessa:

- per la prima volta entro il 31 dicembre 1999;

- successivamente ogni due anni e comunque entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti;

Come sopra esposto, prima della scadenza segnaleremo

le coordinate degli Enti ai quali inviare la denuncia

e daremo indicazioni circa la modulistica da utilizzare.

 

OBBLIGO DI ETICHETTATURA

Il Decreto prevede l’etichettatura degli apparecchi, secondo le seguenti modalità:

a) Apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza [per questi ultimi il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito]:

- se contengono fluidi con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% [500 p.p.m.] in peso: devono essere contrassegnati con una etichetta conforme all’Allegato 1 [Il testo dell’Allegato 1 è inserito in chiusura di comunicazione].

La stessa etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si trovano tali apparecchi.

- - se contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% [500 p.p.m.]e lo 0,005% [50 p.p.m.] in peso: devono essere contrassegnati con una etichetta recante la dicitura "Contaminazione di PCB inferiore a 0,05%"

b) Trasformatori contaminati

- devono essere contrassegnati con l’etichetta riportata nell’Allegato 2 [Il testo dell’Allegato è inserito in chiusura di comunicazione].

E’ prevista la sanzione amministrativa, da L. 500.000 a L. 3.000.000, nel caso in cui non siano apposte tali etichette o nel caso in cui l’etichettatura non sia conforme a quanto stabilito dal Decreto.

 

OBBLIGHI E MODALITA’ DI DECONTAMINAZIONE O SMALTIMENTO

Con il Decreto vengono fissati i termini entro i quali i detentori di PCB o di apparecchi contenenti tali sostanze devono provvedere alla decontaminazione e/o allo smaltimento.

- - Disposizioni di carattere generale

La norma "generale" prescrive che i PCB e gli apparecchi contenenti PCB e PCB usati [ossia qualsiasi PCB considerato rifiuto] siano inviati allo smaltimento o alla decontaminazione [con conseguente successivo smaltimento dei PCB usati così ottenuti] entro il 31 dicembre 2005.

In deroga a quanto sopra riportato, gli apparecchi sottoposti ad inventario [Cioè gli apparecchi sottoposti all’obbligo di comunicazione di cui ai paragrafi precedenti] dovranno essere inviati allo smaltimento o alla decontaminazione [con conseguente successivo smaltimento dei PCB usati così ottenuti] entro il 31 dicembre 2010.

Qualora tali apparecchi contengano fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% [500 p.p.m.] e lo 0,005% [50 p.p.m.] in peso, dovranno essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa.

I condensatori e gli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, dovranno essere rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non sarà piu' utilizzato, verrà riciclato o sottoposto a smaltimento.

- Trasformatori

Il Decreto dedica uno spazio particolare ai trasformatori. L’art. 5 prevede in fatti che i trasformatori possano essere utilizzati, in attesa di essere decontaminati o smaltiti nei termini sopra previsti, solo a condizione che:

- siano in buono stato funzionale;

- non presentino perdite;

- i PCB siano conformi alle norme o alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica [Tali specifiche dovranno essere individuate con apposito decreto entro il 15 ottobre 1999];

- sia stata inoltrata apposita comunicazione alla Provincia attestante il rispetto delle condizioni enunciate ai punti precedenti.

Gli apparecchi contenenti PCB e i PCB usati devono essere consegnati alle imprese autorizzate ad effettuarne la decontaminazione o lo smaltimento; quest’ultima operazione dovrà essere accompagnata dall’emissione del formulario di trasporto dei rifiuti e i dati relativi ai PCB usati dovranno essere annotati sul registro di carico e scarico dei rifiuti, secondo le procedure prescritte dal D.L.ivo 22/97 (Decreto Ronchi).

[Nota Riportiamo i nomi "codificati" e i codici C.E.R. da utilizzare per il conferimento dei fluidi e/o delle apparecchiature contaminate da PCB:

[... omissis ...]

13 01 01 Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT

13 03 01 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT

[... omissis ...]

16 02 01 Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT]

Prima della consegna dei PCB allo smaltitore autorizzato, il detentore deve garantire l’osservanza delle condizioni di massima sicurezza e deve adottare tutte le misure necessarie per evitare il rischio di incendi, garantendo l’isolamento dei PCB da qualsiasi prodotto infiammabile.

 

Il mancato adempimento all’obbligo di cui sopra prevede le seguenti sanzioni:

- - arresto da tre mesi ad un anno;

- - ammenda da lire 2 milioni 500 mila a lire 50 milioni.

 

DIVIETI

Il Decreto fissa inoltre alcuni divieti, in vigore dalla data del 15 luglio 1999.

E’ infatti vietato:

- - l’utilizzo di PCB per il riempimento dei trasformatori;

- - la separazione dei PCB dalle altre sostanze ai fini del loro recupero e riutilizzo;

- - lo smaltimento in discarica [Con alcune eccezioni stabilite dal Decreto stesso];

- la miscelazione dei PCB e dei PCB usati con altre sostanze o fluidi (la miscelazione è ammessa, previa autorizzazione, soltanto nel caso in cui serva a rendere più sicuro il recupero o lo smaltimento);

- - l’incenerimento dei PCB e dei PCB usati sulle navi.

A carico dei trasgressori sono previsti:

- - l’arresto da sei mesi a due anni;

- - ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Il testo integrale del provvedimento è a disposizione presso gli Uffici dell’Associazione.

 

ALLEGATO 1

 

Modalità di etichettatura degli apparecchi

contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3

L'etichetta apposta agli apparecchi di cui all'art. 3, comma 1, deve avere un'altezza di almeno 23 cm e larghezza di 17 cm.

L'etichetta deve essere poi divisa in due parti: nella parte superiore (8 cm di altezza) viene indicato in colore nero su fondo arancione in modo leggibile e indelebile, il nome o ragione sociale, il simbolo, i rischi e i consigli di prudenza, stampati.

La parte inferiore deve contenere le seguenti indicazioni, stampate in colore nero su fondo bianco:

Contiene PCB suscettibili di provocare effetti cumulativi nell'organismo e di contaminare l'ambiente.

Evitare ogni contatto diretto con il liquido e/o vapore contenente PCB.

Evitare che i rifiuti contenenti PCB, sia liquidi che solidi vengano scaricati nelle fogne o nei canali di scolo, e che siano abbandonati sul terreno.

Le operazioni di esercizio, di controllo e di manutenzione in condizioni normali e di emergenza devono essere condotte secondo quanto disposto dalle norme CEI.

Le ispezioni ovvero gli interventi di emergenza conseguenti ad incendio, devono essere eseguiti utilizzando maschere con filtro per acido cloridrico o per valori organici. Inoltre i rifiuti devono essere raccolti in contenitori metallici ermetici di adeguata robustezza e conservati fino allo smaltimento finale.

In caso di funzionamento anormale dell'apparecchio consultare il fabbricante.

In caso di perdita di liquido contenente PCB dall'apparecchio, telefonare a................

In caso di incendio chiamare i vigili del fuoco, avvertendo che trattasi di apparecchiatura contenente PCB.

Vietato aprire la segregazione dell'apparecchio se non dal personale autorizzato.

 

Fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza, nonche' di smaltimento dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, l'etichetta deve essere accompagnata da specifiche istruzioni operative.

 

ALLEGATO 2

 

Modalità di etichettatura dei trasformatori decontaminati

Ciascun elemento dell'apparecchio decontaminato deve recare in modo chiaro un'etichetta indelebile in rilievo o in incavo che rechi i seguenti dati e sia redatta nella lingua del Paese di utilizzazione dell'apparecchio.

 

TRASFORMATORI CONTENENTI PCB DECONTAMINATI

Il fluido contenente PCB e' stato sostituito:

con ....................................................................... (fluido sostitutivo);

il .................................................... (data);

da ......................................................................... (impresa).

Concentrazione di PCB nel:

vecchio fluido .................................................... % in peso;

nuovo fluido ...................................................... % in peso.

 

Tavola sinottica degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 209/99

di stretto interesse per le aziende

 

SOGGETTI INTERESSATI OBBLIGHI SANZIONI

Detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3

(art. 3, commi 1 e 3) Comunicazione alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti entro il 31 dicembre 1999.

La comunicazione deve contenere:

a) nome e indirizzo;

b) collocazione e descrizione degli apparecchi;

c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;

d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;

e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;

f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.

La comunicazione deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti.

I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni

(art. 10, comma 1).

Detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso

(art. 3, commi 1, 2 e 3) Comunicazione alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti entro il 31 dicembre 1999.

La comunicazione deve contenere:

a) nome e indirizzo;

b) collocazione e descrizione degli apparecchi;

La comunicazione deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti.

I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni

(art. 10, comma 1).

I detentori di PCB usati, di PCB e di apparecchi contenenti PCB

(art. 7, comma 1)

Devono consegnarli ad imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli art. 27 e 28 D.Lgs. n. 22/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

I detentori di PCB usati, di PCB e di apparecchi contenenti PCB

(art. 7, comma 2). Prima della consegna ad un'impresa autorizzata, garantiscono che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio.

In ogni caso i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile. Chiunque contravviene a tali obblighi e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duemilionicinquecentomila a lire venticinque milioni

(art. 10, comma 4).

PCB e gli apparecchi contenenti PCB

(art. 5, comma 1)

Devono essere decontaminati o smaltiti entro il 31 dicembre 2005.

PCB usati

(art. 5, comma 1) Devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005.

 

Apparecchi soggetti ad obbligo di comunicazione

(art. 5, comma 2)

La decontaminazione o lo smaltimento devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Gli apparecchi soggetti ad obbligo di comunicazione che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso

(art. 5, comma 3)

Devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2010.

 

Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito

(art. 6, comma 1),

Devono essere contrassegnati con un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni

(art. 10, comma 3).

Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%

('articolo 6, comma 2).

Devono essere contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura:

"Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%".

I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni

(art. 10, comma 3).

PCB e PCB usati

(art. 8, comma 5). E’ vietata la miscelazione con altre sostanze o fluidi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

PCB

(art. 8, comma 1). E' vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi.

I condensatori e gli apparecchi contenenti PCB non soggetti a comunicazione, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura

(art. 7 comma 8).

Sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non e' piu' utilizzato, e' riciclato o sottoposto a smaltimento.

Trasformatori

(art. 5, comma 4) I trasformatori, in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal D.Lgs n. 209/1999, possono essere utilizzati solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualita' dielettrica, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro il 15 ottobre 1999.

Il rispetto delle predette condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio e' utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In assenza della predetta comunicazione, i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.

I detentori di trasformatori contenenti PCB che li impiegano omettendo di rendere la comunicazione prescritta, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni

(art. 10,comma 2).

Trasformatori decontaminati

(art. 6, comma 3) Devono essere contrassegnati con l’etichetta riportata nell’allegato 2. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall’art. 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni

(art. 10,comma 3).

 

Trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB

(art. 7, comma 4) Devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:

a) la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso;

b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;

c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB.

Trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB

(art. 7, comma 5) Per la decontaminazione devono essere rispettate solo le seguenti condizioni:

b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;

c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento.

 

Trasformatori

(art. 8, comma 2)

E’ vietato il riempimento dei trasformatori con PCB.

Chiunque contravviene a tale divieto e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni

(art. 10, comma 5).

Porte dei locali nei quali si trovano gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito

(art. 6, comma 1),

Devono essere contrassegnati con un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni

(art. 10, comma 3).

 

Gli oli usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente le 25 parti per milione

(art. 11, comma 2).

Si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 209/1999.

Province

(art. 9, comma 1). Effettuano i controlli sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

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