25/290                          SINDACALE                            15/09/99

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CCNL LEGNO: Nuova regolamentazione per gli apprendisti


Facciamo seguito a quanto da noi comunicato con circolare n. 24/276 del 7/09/99 per riportare di seguito il testo completo dell’accordo sulla disciplina dell’apprendistato valido per le imprese del settore legno aderenti alla Confapi.

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ARTICOLO 1 -NORME GENERALI

La disciplina dell'apprendistato per gli operai e gli impiegati nell'industria del legno del sughero del mobile e dell'arredamento e nelle industrie boschive e forestali è regolato dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.

ARTICOLO 2 - PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova degli apprendisti operai e impiegati è pari a quello previsto dal CCNL per il livello di inquadramento cui tende l'apprendistato.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPRENDISTATO

La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti nelle declaratorie contrattuali indicati nei livelli sottoindicati è stabilita in:

48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle categorie superiori alla C;

40 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria C dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati;

28 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria D dopo il termine del periodo di apprendistato qualora siano confermati.

E' ammessa la stipulazione del contratto di apprendistato a tempo parziale. In tal caso la durata si intende prorogata proporzionalmente all'orario stabilito sino ad un massimo complessivo di 48 mesi.

All'atto della assunzione verrà indicata la categoria di destinazione di cui sopra. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno cumulabili tra loro se compiuti per la stessa attività e purché non separati tra loro da interruzioni superiori ad un anno.

Per i benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l'interessato dovrà esibire all'atto della assunzione insieme agli eventuali titoli di studio ed agli altri documenti prescritti per l'ammissione al lavoro.

Allo stesso tempo dovrà essere esibita la certificazione della formazione effettuata presso altri datori di lavoro in analoga forma di apprendistato.

ARTICOLO 4 - MINIMI DI PAGA

La retribuzione è determinata in percentuale sul minimo tabellare previsto per la rispettiva categoria di destinazione.

Categoria C - Apprendistato con durata pari a 40 mesi

dal 1° mese al 12° mese: 65%

dal 13° mese al 24° mese: 75%

dal 25° mese al 40° mese: 85%

Categorie superiori alla C - 48 mesi

dal 1° mese al 12° mese: 65%

dal 13° mese al 24° mese: 75%

dal 25° mese al 40° mese: 85%

dal 41° mese in poi: 90%

Categoria D - Apprendistato con durata pari a 28 mesi

dal 1° mese al 12° mese: 65%

dal 13° mese al 28° mese: 85%

Sarà inoltre corrisposta la indennità di contingenza della categoria E.

ARTICOLO 5 - FERIE

Agli apprendisti verrà concesso per ogni anno di servizio prestato un periodo di ferie pari a quattro settimane.

In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno all'interessato tanti dodicesimi del periodo feriale annuale quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

ARTICOLO 6 - TREDICESIMA MENSILITA

Le aziende corrisponderanno per ciascun anno all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla normale retribuzione percepita.

La suddetta tredicesima mensilità sarà computata per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati nel corso dell'anno quando il rapporto di lavoro sia iniziato o abbia fine durante l'anno.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

ARTICOLO 7 - ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro degli apprendisti sino al 18° anno compiuto si fa riferimento alle norme di legge. Per gli apprendisti di età pari o superiore ai 18 anni di età la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la normativa sull'orario di lavoro prevista per gli operai e per gli impiegati del presente CCNL.

ARTICOLO 8 - ATTIVITA’ FORMATIVA A CARATTERE TRASVERSALE E A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE E A CARATTERE TECNICO SCIENTIFICO

Ai fini dello svolgimento delle 120 ore medie di attività formativa prevista dalla normativa in vigore, si prevede che le stesse possano essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato e che 42 ore annue medie siano riservate alla formazione trasversale.

Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale non idonei rispetto all'attività da svolgere, la formazione sarà articolata su 80 ore, di cui 52 ore rivolte ai contenuti di carattere professionalizzante.

Per gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei all'attività da svolgere, la formazione sarà articolata su 40 ore, di cui 20 ore rivolte ai contenuti di carattere professionalizzante.

Le parti ritengono di rinviare alla contrattazione nell'ambito provinciale e/o territoriale, sulla base di linee guida da definire a livello nazionale da una apposita commissione bilaterale paritetica da costituire tra le parti, la facoltà di individuare contenuti professionali e minor durata della formazione in relazione alla tipologia delle professionalità da acquisire, della preparazione specifica già posseduta, della formazione già acquisita in precedenti esperienze.

La formazione svolta sarà attestata dall'azienda al termine del periodo, evidenziando le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.

Copia dell'attestazione è consegnata al lavoratore.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e le iniziative formative ed è riservato al datore di lavoro l'esercizio dell'azione disciplinare nel caso di assenza ingiustificata ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina del lavoro.

ARTICOLO 9 - TIROCINIO PRESSO DIVERSE AZIENDE

In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative trasversali presso lo stesso o altri datori di lavoro, sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO

A) Trattamento retributivo

Ai lavoratori apprendisti non in prova verrà corrisposto in caso di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio non sul lavoro un trattamento retributivo pari al 40% della retribuzione loro spettante nell'ambito del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia ed infortunio non sul lavoro per loro previsto.

Il trattamento previsto dal presente punto A) sarà assorbito fino a concorrenza di eventuali trattamenti retributivi erogati da enti (di diritto pubblico).

B) Conservazione del posto

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, l'apprendista non in prova avrà diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 12 mesi consecutivi, per un massimo di 7 mesi.

Ove l'apprendista si ammali più volte nel corso dei dodici mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma.

Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'apprendista non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dell'infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all'apprendista stesso la liquidazione dell'indennità prevista in caso di licenziamento.

Analogamente nel caso in cui la malattia o l'infortunio non sul lavoro perduri oltre il termine di cui sopra, l'apprendista che non sia in condizioni di riprendere il lavoro potrà richiedere la risoluzione del rapporto con diritto all'indennità prevista in caso di licenziamento.

C) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo 10, trovano applicazione le norme contrattuali sulle assenze per malattia od infortunio non sul lavoro contenute nel vigente CCNL riguardanti gli operai e gli impiegati.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Per la malattia professionale e l'infortunio sul lavoro trovano applicazione le norme contrattuali previste per gli operai e gli impiegati.

ARTICOLO 12 - ASSENZE

In caso di assenze dovute a servizio militare e maternità, nonché in ogni altra assenza superiore a 4 settimane, il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata delle dette assenze.

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