25/291                               PREVIDENZIALE                          14/09/99

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DECONTRIBUZIONE PREMI DI RISULTATO


 

Il Supplemento Ordinario n. 99/L alla G.U. 21.5.99 n. 118 pubblica il "Collegato al lavoro" contenente tra l’altro disposizioni in merito alla decontribuzione dei premi di risultato regolamentati dalla contrattazione collettiva aziendale e/o territoriale.

Per tali premi il limite decontribuibile, che era fissato dalla L. 135/1997 al 2%, viene ora elevato al 3%.

Per avere diritto alla decontribuzione occorre che il premio di risultato preveda l’erogazione di retribuzioni di ammontare incerto in quanto collegate a parametri di produttività o redditività; gli accordi devono inoltre essere depositati, entro 30 giorni dalla data di stipulazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Ricordiamo che, per determinare la quota di premio decontribuibile, può essere utilizzata la seguente formula:

retribuzione imponibile X importo premio

________________________________

34,333

Se il valore del premio risulta essere inferiore al valore così ottenuto, potrà essere decontribuito totalmente; nel caso invece risulti superiore, il limite massimo di decontribuzione sarà pari a quello ottenuto utilizzando la predetta formula.

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