25/293                          ECONOMICO/FINANZIARIO                       15/09/99

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Decreto 22 Luglio 1999


Il Decreto 22 Luglio 1999 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicato sulla G.U. del 3 Agosto 1999, n. 180, recante "Modalità di presentazione delle domande-dichiarazioni per le agevolazioni fiscali a favore della ricerca ai sensi del decreto interministeriale 22 Luglio 1998, n. 275", disciplina le modalità di concessione per l'anno 1999 di incentivi fiscali per la ricerca scientifica.

Tale agevolazione è stata introdotta dalla Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 art. 5, a cui è stata data attuazione con il sopracitato regolamento 22 Luglio 1998 n. 275 .

Di seguito riportiamo una sintesi dei contenuti essenziali del Decreto 22 Luglio 1999.

Precisiamo che nella concessione dei crediti d’imposta sarà attribuita priorità alle imprese operanti nelle aree depresse.

 

INTERVENTI AGEVOLABILI

a) ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri universitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca (ex art. 8 DPR 593/93), ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori (ex art.4 L. 46/82);

c) assunzione di oneri relativi a borse di studio relative a frequenza di corsi di dottorato di ricerca, se il relativo programma di ricerca è concordato tra università e soggetto beneficiario previa specifica e formale intesa tra le parti.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

a) Piccole e Medie Imprese (come stabilito dalla disciplina comunitaria);

b) imprese artigiane;

e) consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali o di servizi costituite anche in forma cooperativa;

d) i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione nonché i consorzi e le società consortili costituiti fra tali imprese e le imprese di cui alla precedente lettera;

e) le imprese di cui all'art. 2195 del c.c. non comprese nelle precedenti classificazioni, che non possono però accedere alle agevolazioni per assunzione di personale.

 

AGEVOLAZIONI

Il credito di imposta concesso è pari a:

a) 15 milioni di lire, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato di durata almeno biennale;

b) 60%, fino ad un massimo di 250 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata;

c) 60%, fino ad un massimo di 50 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca.

Se il soggetto beneficiario usufruisce dei contributi previsti dall'art. 14 della L. 196/97(Legge Treu) o dall'art 13 della L. 140/97 (Misure Fiscali a sostegno dell’Innovazione nelle Imprese Industriali - attività di Ricerca e Sviluppo) , le misure delle agevolazioni ove relative all'assunzione della stessa unità di personale o alle stesse voci di spesa sono ridotte del 50%. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi medesime finalità.

 

TEMPISTICA

Per l'esercizio 1999 le domande-dichiarazioni per l'accesso ai benefici devono essere presentate a decorrere dal 1° Settembre 1999 fino al 31 Dicembre 1999 compreso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

 

PROCEDURE

Le domande dovranno essere redatte secondo gli schemi contenuti in allegato al citato decreto 22 Luglio 1999, ed inoltrate al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) entro 60 giorni dalla chiusura del bando, verifica la regolarità formale delle domande-dichiarazioni e forma un elenco dei soggetti ammissibili secondo determinati criteri di priorità, privilegiando comunque i soggetti operanti nelle aree depresse.

Il soggetto ammesso al contributo deve trasmettere, a pena di decadenza, al MURST, entro 30 giorni dalla ricezione dalla relativa comunicazione, copia autentica dei contratti di assunzione, dei contratti di ricerca, dell'intesa con l'università relativamente alle borse di studio.

In alternativa si dovrà provvedere a redigere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale ove esistente che attesta l'assunzione del personale, la stipula del contratto o l'intesa con l'università. Il MURST, successivamente, forma l'elenco dei soggetti beneficiari e lo pubblica sulla Gazzetta Ufficiale dandone comunicazione ai soggetti stessi e trasmettendo al Ministero delle finanze gli estremi identificativi dei beneficiari e i relativi importi assegnati.

Presso gli uffici dell’Associazione sono a disposizione i testi dei Decreti sopracitati:

1) Decreto 22 Luglio 1998 n. 275 - G.U. dell’ 11/8/98 n. 186

2) Decreto 22 Luglio 1999 - G.U. del 3/08/99 n. 180

wb01511_.gif (114 byte)  Indice