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D.P.R. 30 APRILE 1999 - ASCENSORI E MONTACARICHI

Nuova normativa per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio


La G.U. n° 134 del 10.6.99 pubblica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l’ attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", con il quale vengono riscritte le norme relative alla progettazione, alla costruzione, all’installazione e all’esercizio degli ascensori e dei montacarichi.

Il D.P.R. recepisce la direttiva 95/16 CEE, emanata allo scopo di uniformare, su livelli comuni di sicurezza, le legislazioni degli stati membri concernenti le regole di progettazione, costruzione, installazione ed esercizio degli ascensori e dei montacarichi, in modo da permetterne la libera circolazione all’interno del territorio della comunità.

Il provvedimento legislativo modifica diverse disposizioni preesistenti, ridefinendo procedure e obblighi a carico dei soggetti interessati.

In particolare vengono abrogate:

- la legge 1415/42, [Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato];

- l’art. 60 R.D. n. 773/31, [Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del Prefetto];

- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11 D.P.R. n. 1767/51 [riguardanti: Licenza di impianto, Libretto di matricola, Licenza di esercizio, Rinnovo della licenza di esercizio, Targhe], così modificando tutto l'iter per il collaudo e l'esercizio di questi impianti.

Il decreto si articola in due capi che affrontano rispettivamente:

1. Le norme relative alla fabbricazione, certificazione, commercializzazione ed installazione degli ascensori e dei componenti di sicurezza utilizzati negli ascensori in recepimento della Direttiva 95/16/CE [entrata in vigore a livello comunitario il 1 luglio scorso, abrogando le direttive 84/528/CE e 84/529/CE].

[Nota

Gli ascensori sono così definiti : "apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto: di persone, di persone e cose, soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno";

I componenti di sicurezza sono così individuati: "dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, dispositivi paracadute che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati, dispositivi di limitazione di velocità, ammortizzatori ad accumulazione di energia, ammortizzatori a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute, dispositivi elettrici di sicurezza con funzioni di interruttori di sicurezza con componenti elettronici"].

Sono esclusi: gli ascensori da cantiere, gli ascensori installati sui mezzi di trasporto, gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’ accesso al posto di lavoro.

2. Le disposizioni relative alla messa in esercizio, alle verifiche periodiche/ straordinarie, alla manutenzione e all’uso di ascensori e montacarichi in servizio privato.

[Nota

I montacarichi sono così definiti: "apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 Kg che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose se la cabina, inaccessibile alle persone o se accessibile non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno"]

Sono esclusi: i montacarichi con corsa inferiore a 2 m, quelli non installati stabilmente o azionati a mano e i montacarichi con portata inferiore a 25 kg .

 

- Riportiamo gli aspetti di interesse generale di quanto previsto dal Decreto:

PUNTO I

- gli ascensori e i componenti devono essere fabbricati rispondendo ai requisiti di sicurezza e tutela della salute indicati nell’Allegato I al decreto e rispettando le norme tecniche armonizzate pubblicate con decreto ministeriale;

- gli ascensori e i componenti devono essere commercializzati muniti di marcatura CE apposta in modo chiaro e visibile (per gli ascensori deve essere indicato il carico di esercizio e il numero massimo di persone);

- gli ascensori e i componenti devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE, per l’ ottenimento della quale il fabbricante deve seguire una specifica procedura, rivolgendosi ad un organismo di certificazione autorizzato con decreto dal Ministero dell’Industria;

[per gli organismi ad oggi autorizzati vedi elenco in chiusura del presente articolo];

- il responsabile della realizzazione dell’edificio/costruzione e l’installatore dell’ascensore devono garantire il corretto funzionamento ed utilizzo in sicurezza, nonché assicurare che nel vano corsa non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle indispensabili al funzionamento dello ascensore;

- il controllo della conformità di ascensori e componenti commercializzati è operato dal Ministero dell’Industria attraverso gli organi ispettive interni ed esterni (ISPESL); la rilevazione di non conformità comporta l’adozione di provvedimenti quali ritiro temporaneo e divieto di utilizzo .

 

PUNTO II

Messa in esercizio di ascensori o montacarichi nuovi

- Entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di conformità [redatta secondo quanto previsto nell’ Allegato II del decreto] rilasciata dall’ installatore dell'impianto, il proprietario o il legale rappresentante presenta al comune una comunicazione di messa in esercizio (senza la quale è vietato l’utilizzo) che deve contenere:

a) l'indirizzo dello stabile dove è stato installato;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo e la ragione sociale dell'installatore o del costruttore;

d) la copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore;

e) l'indicazione della ditta abilitata in base alla L. 46/90 a cui è stata affidata la manutenzione;

f) l'indicazione del soggetto incaricato ad effettuare le ispezioni periodiche.

L'ufficio comunale competente, assegna un numero di matricola (licenza d'uso) e ne dà comunicazione entro 30 giorni al proprietario e al soggetto indicato per la verifica periodica.

Rammentiamo che tale dichiarazione va ripresentata ogni volta che lo impianto subisce modifiche costruttive o di funzionamento.

[Le modifiche costruttive o di funzionamento vengono definite per legge come "non rientranti nell’ ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: cambiamento della velocità, della portata, della corsa, del tipo di azionamento; sostituzione del macchinario della cabina, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano delle difese del vano"]

 

Messa in esercizio di ascensori o montacarichi esistenti

Tutti gli impianti, che alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 1999), sono sprovvisti della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio, sono legittimamente messi in servizio se entro un anno dall' entrata in vigore del regolamento (25 giugno 2000) il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al Comune l'esito positivo del collaudo effettuato da uno dei seguenti organismi:

- ISPESL;

- organismo di certificazione [per gli organismi ad oggi autorizzati vedi elenco in chiusura del presente articolo];

- installatore con il proprio sistema di qualità certificato come previsto da presente Decreto;

- installatore non certificato che rilascia una autocertificazione corredata da una perizia giurata di un ingegnere iscritto all' albo.

Qualora il collaudo sia effettuato dagli organismi riportati ai punti 2,3 e 4 copia dello stesso va comunque spedita per conoscenza all' ISPESL.

 

Manutenzione

Gli ascensori o i montacarichi devono essere tenuti efficienti attraverso una serie di operazioni di manutenzione affidate ad una ditta specializzata oppure a personale munita di certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto ai sensi della L. 1767/51.

 

- La manutenzione deve essere effettuata:

- periodicamente, secondo le esigenze dell’ impianto verificando:

· il regolare funzionamento dei dispositivi elettrici, meccanici e idraulici, in particolare quelli delle porte di piano e delle serrature;

· lo stato di conservazione delle funi;

· le condizioni di pulizia e lubrificazione .

- ogni sei mesi per gli ascensori e una volta all'anno per i montacarichi effettuando:

· la verifica dell' integrità e dell' efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

· la minuta verifica delle funi, delle catene e dei loro attacchi;

· la verifica dell' isolamento dell' impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra

· la registrazione su un apposito libretto previsto da questo DPR dei risultati della manutenzione .

Al libretto vanno inoltre allegati:

- i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie;

- la dichiarazione di conformità dell'impianto;

- copia comunicazione al comune per l' attivazione dell'impianto;

- copia della risposta del comune con relativo numero di matricola

 

Verifiche periodiche e straordinarie

Oltre alle normali operazioni di manutenzione ogni due anni va effettuata una verifica complessiva dell' impianto.

Gli organismi che dovranno eseguire le verifiche periodiche possono essere:

- l'ASL competente per territorio o l’ ARPA [recentemente istituita con delibera della Regione Lombardia il 16 luglio scorso] ;

- la Direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole ;

- organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento.

 

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario e alla ditta di manutenzione copia del verbale con relativo esito e se questo è negativo copia verrà fatta pervenire anche al Comune.

In quest’ultimo caso il Comune dispone il fermo dell’ impianto fino alla effettuazione di una verifica straordinaria dopo la rimozione delle cause che hanno causato l’ esito negativo della verifica periodica.

La stessa verifica straordinaria deve essere effettuata nel caso di incidenti di notevole importanza (anche senza infortuni) per i quali il proprietario deve dare comunicazione al Comune e nel caso siano state apportate le modifiche sopra definite.

 

Elenco organismi accreditati

à Pro-Cert s.r.l. Modena

à E.L.T.I. Roma

à Cert 2000 Firenze

à Eurocert s.r.l. Macerata

à Working Group Gamba Torino

à Istit. Certif. Industr.per la meccanica (ICIM) Milano

à Istit. Verifiche & Certificazioni s.r.l. Taranto

 

à L’ Ufficio Ambiente-Sicurezza dell’ A.P.I. (dr. M. Cappelletti) rimane a disposizione per le aziende interessate al testo integrale e ad ulteriori informazioni in merito.

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