27/312                               ECOLOGICO                                  8/10/99

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ATTENZIONE - IMPORTANTE

Riguarda tutte le aziende che producono rifiuti speciali e sono tenute alla compilazione del Registro di carico e scarico e del Formulario di identificazione per il trasporto

 

RIFIUTI - Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 - "Decreto Ronchi"

Registro di carico e scarico - Formulario di identificazione per il trasporto


 

Segnaliamo alle Aziende associate che, nel corso di una riunione svoltasi nei giorni scorsi con i funzionari del Settore Ecologia dell’Amministrazione Provinciale, è emersa una situazione preoccupante (dal punto di vista del mancato rispetto delle norme e della conseguente inevitabile necessità, da parte della Amministrazione, di sanzionare tali inadempienze) relativamente agli obblighi, di carattere formale e amministrativo, connessi con la "gestione" (produzione, trasporto ...) dei rifiuti speciali.

In particolare, la quasi totalità delle inadempienze e delle imprecisioni sono state riscontrate nella compilazione di alcuni specifici punti della modulistica (Registro di carico e scarico, Formulario per il trasporto).

Riteniamo quindi estremamente importante, a fronte della gravità delle sanzioni, richiamare l’attenzione delle Aziende associate in merito alle corrette modalità da seguire.

 

 

Ricordiamo che, a partire dal 1° luglio 1999, gli scarti di lavorazioni industriali ex Allegato 1 DM 5/9/94 - i cosiddetti "materiali quotati" - sono diventati rifiuti a tutti gli effetti: sono quindi anch’essi sottoposti alle disposizioni previste dal Decreto Ronchi.

Qui di seguito evidenziamo i punti "critici" segnalati nel corso della riunione; per quanto riguarda le indicazioni di carattere "generale" rimandiamo alle ns. precedenti comunicazioni di analogo argomento [Comunicazioni n. 21/194 e n. 21/195 del 5/6/98; n. 30/301 del 25/9/98].

 

a) REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Quantità Nella Sezione relativa alla "QUANTITÀ", in aggiunta all’espressione del peso (in Kg) o del volume (in litri) dei rifiuti, devono essere indicati anche i metri cubi [1 mc = 1000 lt, 1 lt = 0,001 mc].

 

b) FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO

Quantità Come ulteriormente ribadito nella Circolare Ministeriale dell’agosto dello scorso anno [Vedasi ns. comunicazione n. 30/301 del 25/9/98], ricordiamo che la quantità dei rifiuti trasportati deve essere sempre indicata, esprimendola in Kg. o in litri, anche nel caso venga barrata la casella relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino".

Qualora i rifiuti fossero, invece, meglio individuabili in unità numeriche [come è il caso, ad esempio, degli "accumulatori al piombo"], la "QUANTITÀ" potrà essere espressa, in alternativa, con il numero delle unità trasportate.

L’indicazione numerica, anche approssimata, della quantità è infatti l’unico riferimento durante il trasporto dall’azienda produttrice all’impianto di recupero e/o smaltimento.

L’aggiunta del peso "esatto" o "verificato a destino" viene infatti apposta, dall’impianto di destinazione, solo dopo il completamento del trasporto stesso.

La mancanza di un dato quantitativo viene ritenuta una violazione "sostanziale", in quanto impedisce un effettivo controllo dei rifiuti movimentati.

SANZIONI

Ribadiamo l’importanza di porre la massima attenzione alla problematica sopra esposta, in quanto il sistema sanzionatorio [Art. 52, commi 2, 3 e 4 del Decreto Ronchi, si veda il testo riprodotto di seguito], appare estremamente "pesante".

 

"Decreto Legislativo del Governo22 del 05/02/1997

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

..... "omissis" .....

TITOLO V - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Art. 52 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

..... "omissis" .....

1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3 [Si tratta dell’invio annuale del MUD], ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 12, comma 1 [Si tratta del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore.

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

 

3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’articolo 15 [Si tratta del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti] ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Si applica la pena di cui all’articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[Nota

Si riporta il testo integrale dell’art. 483, Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico: "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi"].

4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15. "

[Nota importante

Come prima ricordato, la mancanza dei dati quantitativi riferiti ai rifiuti trasportati non è considerato, dagli Organi di controllo, "derubricabile" a inadempienza "minore": causa quindi l’applicazione della sanzione più grave, (da tre a diciotto milioni)].

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