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SETTORE METALMECCANICO: NUOVA NORMATIVA SULLA MALATTIA


 

Il protocollo d’intesa per il rinnovo del CCNL per le aziende del settore metalmeccanico aderenti alla Confapi ha previsto nuove disposizioni in merito alla regolamentazione del periodo di conservazione del posto durante la malattia.

Le nuove norme prevedono che, a decorrere dal 1° ottobre 1999, i lavoratori hanno diritto al passaggio automatico dal comporto breve al comporto prolungato nel caso fossero nelle condizioni di superare il comporto breve a causa di una malattia di durata pari o superiore a 3 mesi.

Ricordiamo che:

- per periodo di comporto breve si intende:

anzianità sino a 3 anni 6 mesi di conservazione del posto

anzianità da 3 a 6 anni 9 mesi di conservazione del posto

oltre 6 anni 12 mesi di conservazione del posto

- per periodo di comporto lungo si intende:

anzianità sino a 3 anni 9 mesi di conservazione del posto

anzianità da 3 a 6 anni 13,5 mesi di conservazione del posto

oltre 6 anni 18 mesi di conservazione del posto

Dalla stessa data, le assenze per malattia di lavoratori con gravi patologie che richiedano terapie salvavita che comunque, anche se in maniera discontinua, consentano lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel caso conducano al superamento dei limiti di conservazione del posto non produrranno la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

Nella predetta situazione il lavoratore avrà diritto di usufruire del periodo di aspettativa senza assegni, anche in maniera frazionata, in rapporto ai periodi di terapia necessari.

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