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DENUNCIA TRIMESTRALE DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI: precisazioni INPS


 

Presentiamo alle pagine seguenti il testo integrale della circolare n° 247 del 09.12.1998 con la quale l’I.N.P.S. fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di compilazione del Mod. GLA/D (denuncia trimestrale dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi).

Sono state evidenziate le parti di maggior interesse.

Si tenga inoltre presente che, sulla base del messaggio INPS n° 15127 del 15.1.99, è stato precisato che, per la denuncia da effettuarsi entro il 31.1.99 (termine prorogato al 1.2.99, essendo il 31.1 domenica), è possibile avvalersi sia del modello attualmente in uso, sia del nuovo modello integrato che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.

CIRCOLARE I.N.P.S. N. 247 del 09.12.1998

In riferimento alle richieste di chiarimenti formulate da talune sedi circa le modalità di compilazione del modello GLA/D, istituito ai fini della denuncia trimestrale dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai venditori porta a porta, si richiamano le disposizioni impartite con circolare n° 171 del 28 Luglio 1998 e si precisa quanto segue:

1. IMPONIBILE

L’imponibile contributivo è rappresentato dall’ammontare del compenso, con esclusione delle somme documentate o rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, ridotto del 5% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Detta riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l’ammontare di 100 milioni di lire ed alle indennità percepite per la cessazione del rapporto.

Per le prestazioni rese dagli incaricati delle vendite a domicilio l’imponibile è rappresentato dall’interno ammontare delle provvigioni percepite.

2. AUTOCONGUAGLIO DELLE SOMME CORRISPOSTE IN MISURA ECCEDENTE IL MASSIMALE DI LEGGE (ART. 1, COMMA 3, D.M. 2 MAGGIO 1996, N° 281)

I contribuenti che abbiano corrisposto importi superiori al massimale di legge in riferimento ad un determinato collaboratore e non si avvalgano della facoltà di richiedere il rimborso della maggior somma versata ma la conguaglino con gli importi dovuti, nell’anno successivo, per il medesimo collaboratore devono operare come segue.

- Nella denuncia relativa al trimestre in relazione al quale si procede a detta compensazione dovrà essere regolarmente riportato, per ogni lavoratore interessato l’effettivo imponibile afferente il trimestre di riferimento e l’importo del contributo dovuto, quale risulta dall’applicazione delle aliquote di legge al predetto imponibile, compilando, ovviamente, tutti gli altri campi del prospetto. Nei riquadri relativi agli importi versati per i singoli mesi del trimestre ed al "totale versato" dovranno essere indicati i contributi effettivamente pagati, al netto della compensazione operata.

- Al fine di consentire la tempestiva e corretta imputazione dei contributi corrisposti per il trimestre in relazione al quale si procede alla compensazione, dovrà essere data immediata comunicazione alle SAP competenti dell’autoconguaglio effettuato, indicando i dati identificativi del collaboratore interessato, la somma pagata in eccedenza nell’anno precedente e gli estremi del versamento effettuato al netto della compensazione operata. Le SAP provvederanno a mettere a disposizione degli interessati l’apposito fac-simile di comunicazione, predisposto per agevolare l’adempimento da parte dei contribuenti.

Si ribadisce, a tal proposito, che nelle fattispecie di pagamento di importi superiori al dovuto diverse da quella disciplinata dall’art. 1, comma 3, del D.M. 2 Maggio 1996 n. 281 (diverse, quindi, dal versamento eccedente il massimale contributivo annuo relativo ai singoli collaboratori) non è consentito procedere al conguaglio in argomento.

Pertanto gli interessati dovranno necessariamente richiedere il rimborso della maggior somma versata.

3. COMPENSI PAGATI IN VIA ANTICIPATA

In relazione a contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale o pluriennale i compensi possono essere erogati in via anticipata rispetto alla fine dell’anno di riferimento tramite uno o più acconti. In tale ipotesi i modelli GLA/D dovranno essere compilati indicando nei campi relativi ai "periodi di attività" l’intero anno solare, fatta eccezione, ovviamente, per i casi inizio o fine dell’attività nel corso dell’anno.

Non appare superfluo evidenziare, al riguardo, che l’indicazione dei periodi di attività ai quali si riferiscono gli emolumenti è resa necessaria al fine di individuare l’eventuale coesistenza di iscrizione ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie o delle altre circostanze per effetto delle quali il contributo è dovuto nella misura del 10% anzichè del 12% dell’imponibile.

4. RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Per consentire la rettifica o l’integrazione dei dati denunciati dai committenti in modo errato o incompleto si è provveduto ad inserire nel modello GLA/D, in corso di ristampa, due nuove caselle contrassegnate dalle lettere P e S. I committenti devono barrare, apponendovi una "X":

- la casella P, allorchè si stia procedendo alla ordinaria denuncia trimestrale (denuncia principale)

- la casella S, qualora si intenda sostituire (denuncia sostitutiva) una precedente denuncia contenente errori (ad esempio, nell’aliquota applicata, nella base imponibile, nei dati anagrafici o nel periodo di riferimento) ovvero omissioni (mancata denuncia di uno o più collaboratori per i quali il versamento è stato effettuato separatamente). In tali casi il riquadro "riepilogo dei versamenti effettuati per il trimestre" dovrà riportare l’importo globale dei pagamenti effettuati per il trimestre stesso, ivi compresi gli eventuali versamenti a copertura della minor somma originariamente corrisposta.

Si coglie l’occasione per chiarire, a tal proposito, che le SAP devono comunque ricevere le denunce trimestrali ancorchè presentate da committenti che abbiano omesso di corrispondere i relativi contributi, al solo fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste per i casi di "evasione".

5. FORNITURA DEI MODD. GLA/D

I modelli GLA/D, attualmente in corso di ristampa, saranno messi a disposizione delle sedi regionali entro il mese di Dicembre 1998. Rispetto alla precedente versione del modello sono state apportate le seguenti modifiche.

a) Sono state inserite le caselle necessarie per l’individuazione del tipo di denuncia che si presenta, principale o sostitutiva, di cui al precedente punto 4).

b) In corrispondenza dei nominativi dei singoli collaboratori è stato inserito il campo c.a. (codice attività) per l’indicazione del ramo di attività nell’ambito del quale viene svolta la collaborazione.

I codici di attività da riportare nel campo sono elencati nelle avvertenze che corredano il modello. Come sarà agevole rilevare dalle predette avvertenze, sono state individuate, per grandi categorie, le attività che più frequentemente formano oggetto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

c) Il modello GLA/D è stato predisposto anche in versione "EURO", al fine di consentire, ai contribuenti che ne faranno richiesta, di utilizzare l’Euro per la denuncia degli emolumenti erogati ed il pagamento dei relativi contributi, sin dall’inizio del periodo transitorio di introduzione di detta moneta (1° Gennaio 1999 - 31 Dicembre 2001).

In ordine alla facoltà di compilare il modello nella versione "EURO" si precisa che per l’esercizio della stessa è ammesso esclusivamente in relazione ad emolumenti corrisposti a decorrere dal mese di Gennaio 1999 (a decorrere, quindi, dalla denuncia relativa al primo trimestre 1999).

Gli importi in Euro dei compensi imponibili e dei contributi devono essere arrotondati all’unità di Euro, vale a dire senza decimali, secondo quanto deliberato, al riguardo, dal Consiglio di Amministrazione in data 17.11.1998. L’arrotondamento va effettuato all’unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro ed all’unità superiore da 50 centesimi di Euro in poi.

Si fa presente al riguardo, che anche il modello GLA/D in versione "LIRE" è stato predisposto in modo tale da consentire l’arrotondamento alle mille lire degli emolumenti imponibili e dei contributi versati, prestampando tre zeri nelle caselle dei relativi importi.

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