29/338                   SINDACALE                 04/11/99

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TUTELA DEL LAVORO MINORILE: NUOVE NORME A DECORRERE DAL 23.10.1999


 

Il Decreto Legislativo 4.8.1999 n. 345, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’8 ottobre 1999, ha disposto nuove norme in merito al lavoro minorile adeguandole a quanto previsto dalla direttiva 94/33/CE del 22.6.1994.

La nuova normativa ha efficacia a decorrere dal 23.10.1999 e può così essere riassunta:

SOGGETTI TUTELATI

La nuova normativa tutela i minori di anni 18. In particolare gli stessi sono così identificati:

bambino: minore di anni15 ancora soggetto all’obbligo scolastico

adolescente: di età compresa tra i 15 e i 18 anni che non è più soggetto all’obbligo scolastico

LAVORI VIETATI

- Bambini

I bambini non possono essere ammessi al lavoro tranne che, con l’assenso scritto dei genitori e con l’autorizzazione dell’Ufficio Ispezioni del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro, in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario.

- Adolescenti

Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni previste nell’allegato I al predetto decreto (vedi pagine seguenti).

Non possono inoltre essere adibiti al lavoro notturno (tra le 22.00 e le 6.00 o tra le 23.00 e le 7.00) salvo che:

- siano impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo e nel settore dello spettacolo (previa autorizzazione) fino alle ore 24.00;

- nei casi di forza maggiore e con obbligo di immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, se adolescenti con 16 anni compiuti.

FERIE E RIPOSI

La nuova normativa non modifica la precedente per quanto riguarda le ferie e l’orario di lavoro, ma stabilisce in aggiunta che al minore debba essere riconosciuto un periodo di riposo di almeno 2 giorni possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica.

Nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione, tale riposo può anche non comprendere la domenica.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Prima di procedere all’assunzione dei minori, il datore di lavoro deve accertarne l’idoneità all’attività lavorativa cui saranno adibiti, attraverso una visita medica da far effettuare presso l’ASL territorialmente competente.

Il datore di lavoro deve inoltre, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettuare la valutazione dei rischi prevista dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;

b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

d) movimentazione manuale dei carichi;

e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;

f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;

g) situazione della formazione e dell’informazione dei minori.

Le informazioni previste all’articolo 21 del Decreto Legislativo 626/94 devono essere fornite anche ai titolari della "potestà genitoriale".

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