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APPRENDISTI: - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELL’APPRENDISTA E DEL TUTORE AZIENDALE ALLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPETENTE


 

Il Drecreto Legge n° 214/99, nella versione convertita in Legge n° 263/99, ha confermato l’esclusione dai benefici contributivi dei contratti di apprendistato, conclusi a partire dal 19.07.98, in caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda prevista dai C.C.N.L. e proposte formalmente all’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente. Ciò premesso, per consentire a quest’ultima l’organizzazione di tale attività formativa, la legge ha previsto inoltre l’obbligo a carico delle imprese di apposita comunicazione.

Il Ministero del Lavoro, con proprio Decreto del 07.10.99, apparso sulla G. U. n° 243/99 del 15.10.99, ha dunque dato attuazione a tale previsione, rendendo obbligatoria, a far data dal 14 dicembre 1999, la comunicazione dei dati dell’apprendista e del tutore aziendale.

Il modello di comunicazione approvato dal Ministero, di cui si allega copia, andrà trasmesso all’amministrazione competente entro 30 giorni dalla data d’assunzione dell’apprendista; per quelli già in forza a partire dal 19.07.98 la comunicazione andrà fatta entro il 13.01.2000 (cioè entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale).

Entro 60 giorni le Regioni dovranno provvedere alla definizione delle modalità da seguire per le comunicazioni.

Il Decreto Ministeriale si occupa, infine, di ribadire che le iniziative formative devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore dell’attività dell’apprendista.

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