32/379                                            IGIENE-SICUREZZA                                 10/12/99

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999 N. 359

Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.


 

Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359 titolato "Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori", con il quale viene integrato il disposto del Titolo III del D.Lgs 626/94 e dall’art. 184 del D.P.R. 547/55.

Il nuovo provvedimento legislativo, la cui entrata in vigore è prevista sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioè il 19 aprile 2000, introduce rilevanti cambiamenti riguardo le modalità di gestione, uso, manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro, imponendo, in alcuni casi, significativi interventi tecnici per ridurre i rischi per il personale addetto.

In particolare, vengono modificati:

a) Il D.L.ivo 626/94, per effetto dell’ampliamento e dell’integrazione degli articoli del Titolo III, "Uso delle attrezzature di lavoro" e dell’aggiunta di due nuovi allegati ["Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica" (allegato XIV) e "Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche" (Allegato XV)].

a)

a) Le nuove disposizioni prescrivono che le attrezzature elencate nel nuovo allegato (Allegato XIV) siano sottoposte a verifiche di prima (o successiva) installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, in modo da assicurarne il buon funzionamento.

È a) inoltre previsto l’obbligo di tenere a disposizione dell'autorità di vigilanza competente i risultati delle verifiche per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura.

a) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste siano utilizzate.

a) Le attrezzature di lavoro indicate nell’Allegato XV, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di Direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, dovranno essere adeguate entro il 30 giugno 2001 ai requisiti di cui all'Allegato stesso.

a) Fino a che le attrezzature di lavoro di cui sopra non vengano adeguate, il datore di lavoro dovrà adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

a) Il Decreto inoltre prevede che le modifiche apportate alle attrezzature di lavoro e alle macchine, così come definite dal D.P.R. 459 " Direttiva macchine" [....Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. ...], messe in atto per l’adeguamento a quanto sopra detto e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano "immissione sul mercato di nuove macchine" e quindi non sarà necessario mettere in atto gli adempimenti previsti, a carico dei fabbricanti, dall’art. 4 del D.P.R. 459/96 [Analisi di rischio in sede di progetto, stesura del fascicolo tecnico, marcatura CE.......].

b) Il D.P.R. 547/55, per effetto della modifica del testo dell’art. 184, "Sollevamento e trasporto di persone".

La formulazione originaria di questo articolo permetteva l’utilizzo dei mezzi di sollevamento e trasporto, non soggetti a disposizioni speciali, come attrezzature adibite, saltuariamente o per effettuare operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamento o al trasporto di persone.

Nella realtà, invece, era diventata prassi usuale, in alcuni settori, l’utilizzo di queste attrezzature per sollevare il personale che doveva effettuare lavori "in quota", non per interventi di manutenzione, ma per eseguire una specifica attività lavorativa.

Le modifiche apportate all’art. 184, invece, chiariscono che il sollevamento di persone può essere effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

Solo in casi eccezionali, possono essere utilizzate, per il sollevamento di persone, attrezzature non dedicate esclusivamente a tale scopo, ma solo a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza.

Qualora siano presenti lavoratori sull’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza.

Infine, i lavoratori che svolgono lavori "in quota", come prima descritto, devono disporre di un mezzo di comunicazione con il posto di comando e deve essere garantita, con opportune misure, la loro evacuazione in caso di pericolo.

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO

I punti di maggior interesse per le aziende possono essere così schematicamente riassunti:

b)

a) tabAttrezzature di lavoro

a) tab

a) tabAi sensi del nuovo D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 «le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro»

b) tabAttrezzature di lavoro mobili

b) tab

b) tabPer quanto attiene invece all'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no, il D. Lgs. n. 359/1999 prevede quanto segue:

1. tabLa conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro.

1. tab

2. tabSe un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.

2. tab

3. tabSi devono prendere misure organizzative atte a evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.

3. tab

4. tabL'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

4. tab

5. tabLe attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

c) tabSollevamento di carichi


Per quanto riguarda invece le regole generali per l'uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi, il D. Lgs. n. 359/1999 prevede i seguenti punti:

1. tabLe attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

1. tab

2. tabIl sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

2. tab

3. tabDevono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.

3. tab

4. tabGli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

4. tab

5. tabGli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

I testi aggiornati degli articoli del D. Lgs. 626/94 e del D.P.R. 547/55 sono riportati in chiusura di comunicazione, le modifiche introdotte dal D. Lgs. 359 sono state evidenziate in corsivo e grassetto.

Raccomandiamo alle Aziende di prendere visione, con la massima attenzione, dei testi aggiornati recanti le nuove disposizioni, sia per l’importanza degli argomenti trattati, sia per la gravità delle sanzioni previste.

 

Ricordiamo infatti che:

la mancata applicazione di quanto disposto comporta , per il datore di lavoro , sanzioni [Art. 89, comma 2, lettere a), b)] che, a seconda dell’articolo violato, prevedono l’arresto compreso tra 2 e 6 mesi o l’ammenda compresa tra 1 e 8 milioni.

- b

l’utilizzo non conforme all’informazione, alla formazione e allo addestramento ricevuti nonchè l’apporto di modifiche di propria iniziativa, comporta, per i lavoratori, l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da 400.000 a 1.200.000 lire [Art. 93, comma 1, lettera a)].

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.

 

Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.

Art. 34. - Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

cbis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.


4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

b) utilizzate correttamente;

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

cbis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.

4-bis. Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:

a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;

b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;

c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;

d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4-ter. Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:

a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonchè tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;

b) allorchè due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;

c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;

d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonchè adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;

e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;

f) allorchè le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinchè le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.

3. tabIl Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.

[... omissis...]

8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorchè esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.

8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.


8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.

Art. 37. - Informazione.

1. tabIl datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

a) taballe condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;

b) taballe situazioni anormali prevedibili.

1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali attrezzature.

2. tabLe informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Art. 38. - Formazione ed addestramento.

1. tabIl datore di lavoro si assicura che:

a) tabi lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;

b) tabi lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

b) tab

Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.

1. tabI lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2. tabI lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

3. tabI lavoratori:

a) tabhanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

b) tabnon vi apportano modifiche di propria iniziativa;

c) tabsegnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

[... omissis...]

TITOLO IX - S A N Z I O N I.

Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

1) tabIl datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.

1) tab

2) tabIl datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

2) tab

a) tabcon l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter;38; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;

b) tabcon l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.

3) tabIl datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.

Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.

1. tabI preposti sono puniti:

1. tab

a) tabcon l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;

b) tabcon l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.

b) tab

b) tab [... omissis...]

Allegato XIV

Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica

1) scale aeree ad inclinazione variabile;

2) ponti mobili sviluppati su carro;

3) ponti sospesi muniti di argano;

4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;

5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;

6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;

7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;

8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;

9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;

10) elementi di ponteggio;

11) ponteggi metallici fissi;

12) argani dei ponti sospesi;

13) funi dei ponti sospesi;

14) armature degli scavi;

15) freni dei locomotori;

16) micce;

17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;

18) opere sceniche;

19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;

20) teleferiche private;

21) elevatori trasferibili;

22) ponteggi sospesi motorizzati;

23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;

24) ascensori e montacarichi in servizio privato;

25) apparecchi a pressione semplici;

26) apparecchi a pressione di gas;

27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;

28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;

29) forni per oli minerali;

30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;

31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

Allegato XV

Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche

0. Osservazione preliminare

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.

1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguente pregiudizievoli per i lavoratori.

1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro

b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro, ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

c) Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

a) installando una cabina per il conducente,

b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,

c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,

d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata

b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;

d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.

2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955

Norme per la prevenzione degli infortuni.

.............

Art. 184. SOLLEVAMENTO E TRASPORTO PERSONE.

b)

1. b) Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

1. b)

2. b) In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.


wb01511_.gif (114 byte)  Indice