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RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

Decreto Legislativo 334/99, "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso-bis)


 

Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999 pubblica il Decreto Legislativo 334/99, "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" con il quale viene modificata la normativa precedentemente in vigore, emanata ormai più di 10 anni orsono (il D.P.R. 175/88, meglio conosciuto come legge "Seveso").

Il nuovo Decreto Legislativo (al quale si fa riferimento con la denominazione, ormai entrata nell’uso, di "Seveso-bis") è stato emanato per recepire, nell’ordinamento legislativo italiano, il contenuto della Direttiva 96/82/CE, che ha sostituito la precedente Direttiva 82/601/CEE sui "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali" e già recepita, come sopra ricordato, con il D.P.R. 175/88.

La "vecchia" normativa prescriveva adempimenti specifici, alcuni di carattere "interno", cioè direttamente connessi con le modalità di conduzione dell’attività produttiva (redazione di un piano di emergenza, istituzione di un servizio di prevenzione ....), altri, invece, di carattere "esterno", connessi con le eventuali conseguenze di un incidente rilevante (si pensi allo scoppio del reattore dell’ICMESA di Seveso e alle conseguenze della fuoriuscita di diossina sull’ambiente circostante e sulla popolazione residente nelle zone limitrofe all’azienda) e quindi coinvolgenti i rapporti tra l’azienda stessa e le Amministrazioni Pubbliche operanti sul territorio (Comune , Regione ....).

L’individuazione delle aziende soggette agli obblighi prescritti dal D.P.R. 175/88 si fondava su due punti qualificanti: l’esecuzione, nello stabilimento, di alcune operazioni [Talune delle quali di carattere spiccatamente "chimico" (alchilazione, polimerizzazione, solfonazione ....) alcune, invece, eseguite anche in aziende appartenenti ad altri settori industriali (distillazione, estrazione, solubilizzazione, miscelazione ....)] e l’esistenza, all’interno dell’area dello stabilimento stesso, di sostanze "pericolose" (infiammabili, esplodenti, tossiche, molto tossiche ...) in quantità superiore ad una soglia prefissata.

Gli obblighi previsti diventavano più articolati e complessi all’aumentare delle quantità e della pericolosità delle sostanze presenti (in uso nel ciclo di produzione o stoccate in magazzino).

Sulla base delle soglie stabilite dal D.P.R. 175, solo pochissime ditte associate, del settore chimico, rientravano nel campo di applicazione della norma.

Il nuovo Decreto Legislativo ("Seveso-bis") ricalca, a grandi linee, lo schema del Decreto preesistente, pur con alcune significative modifiche.

In particolare, evidenziamo i seguenti punti:

- La nuova Direttiva europea (96/82/CE) è stata emanata allo scopo di garantire livelli più elevati di protezione dell’ambiente e della salute in tutto il territorio della comunità, attraverso l’istituzione di un sistema più efficace e più efficiente nella prevenzione degli incidenti rilevanti.

- Per raggiungere questo scopo è stato modificato l’approccio al problema: le nuove disposizioni non si applicano più solo agli stabilimenti industriali, ma vengono estese anche ad altre attività (depositi ..... ), a condizione che siano presenti determinati quantitativi di sostanze pericolose, in quantità superiore alla soglia prefissata.

Non si parlerà più, pertanto di "Fabbricante", bensì di "Gestore", intendendo con tale espressione non solo il titolare dell’attività industriale, ma "la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto".

Per quanto esposto, rientrano nel campo di applicazione delle nuove disposizioni anche "attività" prima escluse.

- Nel recepire la nuova Direttiva europea, il legislatore italiano ha scelto di mantenere sostanzialmente invariati gli obblighi per le aziende già previsti dalla vecchia legge "Seveso" [Ricordiamo che è possibile che gli Stati membri, nel recepire una Direttiva in materia di ambiente e salute, adottino regole più restrittive rispetto a quelle previste dalle Direttive Comunitarie] per non abbassare il livello di sicurezza già garantito dalla precedente normativa.

- Il risultato è stato la formulazione di una norma estremamente complessa e di difficile lettura ed interpretazione.

In sintesi, il nuovo Decreto contiene modifiche relativamente ai seguenti punti:

- Campo di applicazione: è stata ampliata la tipologia e, di conseguenza, il numero di aziende coinvolte;

- Sicurezza: viene introdotto un nuovo sistema di gestione della sicurezza;

- Effetto "domino": viene presa in considerazione la possibilità che si verifichi un aumento dell’incidenza di eventi rilevanti in presenza di più stabilimenti nella medesima area;

- Pubblica Amministrazione: sono previste nuove competenze;

- Aziende: sono previsti nuovi adempimenti per le aziende interessate (piani di emergenza interni ed esterni, controlli più frequenti ....).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Come prima esposto, la quasi totalità delle Aziende associate non rientra nel campo di applicazione del Decreto: è comunque importante che le Aziende verifichino la propria situazione.

Di seguito diamo quindi un quadro complessivo della impostazione del provvedimento:

- Il Decreto si applica alle attività e agli stabilimenti, indicati in allegato A, in cui sono presenti (utilizzate e/o stoccate) sostanze pericolose in quantità superiori ai valori soglia individuati dalla norma.

Pertanto, per stabilire se un’attività rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 334, occorre preliminarmente valutare se in azienda vengono svolte una o più operazioni industriali indicate nell’elenco dell’Allegato A e se, nell’ambito dei cicli di produzione (o dei depositi aziendali), vengono utilizzate (o tenute in magazzino) sostanze pericolose in quantità superiori ai valori soglia previsti.

- Con la vecchia normativa, era prassi abituale, allo scopo di rendere più facile l’individuazione degli obblighi previsti, dividere gli stabilimenti industriali, sulla base delle quantità di sostanze presenti, in quattro classi di pericolosità (A, B1, B2, C) a cui corrispondevano adempimenti di complessità decrescente.

- La "Seveso-bis" suddivide sempre le aziende in quattro classi, ma scinde la classe A (quella più pericolosa) in due sottoclassi (A1 e A2), riunisce in un’unica classe B le aziende soggette all’invio della "Dichiarazione" e introduce alcuni nuovi adempimenti, di carattere generale, per le aziende della classe C.

Come detto, l’assegnazione alle diverse categorie è in funzione dell’utilizzo e/o della detenzione, come materie prime o come prodotti finiti, di sostanze o preparati "pericolosi" (tossici, molto tossici, infiammabili .....) in quantità uguale o superiore ai valori soglia fissati negli allegati al Decreto.

Riportiamo di seguito, allo scopo di dare alle Aziende associate una traccia per valutare la propria situazione (nell’ipotesi, come già detto, che nessuna Azienda rientri nella classe a maggior pericolosità (la cosiddetta classe "A")), i criteri da seguire per verificare l’esclusione dall’ambito di applicazione del decreto o l’appartenenza alle due classi "minori", le categorie C e B, e i relativi adempimenti previsti.

Aziende escluse dall’ambito di applicazione del Decreto

Sono escluse dall’ambito di applicazione del Decreto le aziende che non fanno alcun uso (o non detengono) di sostanze pericolose.

Per queste aziende il Decreto non prevede alcun obbligo particolare, salvo il rispetto delle disposizioni riportate nella normativa in vigore (D. L.ivo 626/94, D.M. 10 marzo 1998 e altre norme per la prevenzione degli incendi ....).

Categoria C

In questa categoria ricade la maggior parte degli stabilimenti che, anche se in quantità modeste (quindi inferiori, anche largamente, alle soglie previste dal Decreto), utilizza e/o detiene sostanze e preparati pericolosi.

Nella categoria C ricadono pertanto tutti gli stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità inferiore ai valori-soglia sotto specificati: [Qualora fossero presenti quantitativi maggiori, l’azienda apparterrebbe a una delle classi di rischio più elevate: B, A2 o A1].

- Meno di 5 t di sostanze molto tossiche (T+);

- Meno di 10 t di sostanze tossiche (T);

- Meno di 50 t di sostanze R17 (Spontaneamente infiammabili);

- Meno di 1 Kg di sostanze T o T+ e frase di rischio R45 (Cancerogene tossiche o molto tossiche);

- Meno di 10 t della sommatoria (T+, T, comburenti e esplosive);

- Meno di 1/5 t del quantitativo riportato nell’Allegato III al D.P.R. 175/88.

Il nuovo Decreto prevede una serie di adempimenti a carico di questi stabilimenti (in precedenza totalmente esclusi), in particolare:

- Individuazione dei rischi di incidenti rilevanti con integrazione del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. L.ivo 626/94;

- Adozione delle necessarie ed appropriate misure di sicurezza per la prevenzione dei rischi;

- Informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori in accordo al Decreto Ministeriale del 16/03/1998 "Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ" [Il decreto ha dettato le linee guida che le aziende interessate devono seguire per l’organizzazione di corsi di formazione per il personale coinvolto].

Categoria B

Nella Categoria B ricadono tutti gli stabilimenti la cui attività è ricompresa in Allegato A e che utilizzano e/o detengono:

- - Più di 10 t di sostanze molto tossiche (T);

- - Più di 10 t della sommatoria (T+, T, comburenti e esplosive);

- - Più di 1 Kg di sostanze T o T+ e frase di rischio R45 (Cancerogene tossiche o molto tossiche);

- - Più di 1/5 del quantitativo riportato nell’Allegato III al D.P.R. 175/88 per le sostanze ivi individualmente menzionate, a condizione che nessuna sostanza o classe di sostanze superi le quantità indicate nella Colonna 2, allegato 1 della "Seveso bis".

Il nuovo Decreto prevede, a carico di questi stabilimenti:

- - Individuazione dei rischi di incidenti rilevanti con integrazione del documento di valutazione dei rischi redatto a i sensi del D. L.ivo 626/94;

- - Adozione delle necessarie ed appropriate misure di sicurezza per la prevenzione dei rischi;

- tab Informazione, formazione, addestramento e equipaggiamento dei lavoratori in accordo al Decreto Ministeriale del 16/03/1998 prima citato;

- tab Presentazione del rapporto di sicurezza, redatto secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 31.03.1989;

- tab Presentazione della scheda di informazione della popolazione secondo quanto specificato dal D. L.ivo 334 (Allegato V);

- tab Predisposizione del piano di emergenza interno.

Il rapporto di sicurezza e la scheda di informazione devono essere presentate alla Regione territorialmente competente ed al Prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto "Seveso-bis" (quindi entro il 13 ottobre 2000) ed aggiornati ogni 5 anni.

 

OBBLIGHI PER LE AZIENDE

Per poter valutare la propria posizione (e quindi conoscere gli obblighi previsti) le Aziende dovranno preliminarmente verificare:

- tab L’attività svolta: in particolare dovrà essere accertato che il ciclo di produzione preveda alcune operazioni elencate nell’Allegato A [L’allegato è riportato in chiusura di comunicazione]

- Le tipologie e i quantitativi di sostanze "pericolose" [cioè sostanze etichettate: molto tossiche, tossiche, comburenti, esplosive .......] presenti in azienda [devono essere considerate: le sostanze in uso, quelle in deposito e quelle che si potrebbero originare, come sottoprodotti, in caso di reazioni incontrollate].

Il processo decisionale per individuare la categoria di appartenenza è illustrato nello schema "ad albero" riprodotto alle pagine successive.

Nello schema si fa riferimento ai valori soglia riportati sia negli allegati al nuovo D. L.ivo 334/99 sia a quelli del precedente D. L.ivo 175/88.

Abbiamo ritenuto, a fronte della estrema complessità di tali allegati [si tratta di disposizioni di carattere "chimico": sono elencati i prodotti pericolosi e le relative soglie per l’applicazione della normativa] e della conseguente difficoltà di consultazione, di non inserirli nel testo della presente comunicazione, ma di fornire alle aziende interessate un supporto "tecnico-specialistico", attivando un apposito servizio presso gli Uffici dell’Associazione.

Invitiamo tutti coloro che detengono e/o utilizzano sostanze "pericolose" a trasmettere la scheda informativa riportata in chiusura di comunicazione, in modo tale da consentire all’Ufficio Ecologia dell’Associazione di fornire alle Aziende interessate

le necessarie istruzioni operative.

 

I testi integrali dei provvedimenti citati (e dei relativi allegati) sono comunque disponibili presso gli Uffici dell’Associazione.

 

 

 

 

SANZIONI E TEMPI DI ADEGUAMENTO

Il Capo V° del decreto riporta le sanzioni, di natura penale, previste a carico degli inadempienti.

Di norma, sono coinvolti i "gestori" delle attività appartenenti alle fasce di maggior rischio (B, A2, A1).

I tempi di adeguamento alle nuove disposizioni sono scaglionati, per gli stabilimenti esistenti, in funzione della classe di appartenenza, dal gennaio 2000 fino ad un anno dalla data di emanazione del decreto (13 ottobre 2001).

Per quanto invece riguarda gli adempimenti, di carattere generale, previsti per la classe "C", non sono espressamente indicati termini temporali di adeguamento [in linea teorica l’adempimento potrebbe quindi essere richiesto dallo scorso 13 ottobre] nè sanzioni specifiche [si rimanda quindi all’apparato sanzionatorio previsto dal D. L.ivo 626].

 

Schema per l’individuazione

della classe di appartenenza dell’azienda

 

PUNTO DI

PARTENZA

 

ESCLUSO DALL’AMBITO NO Presenza di sostanze

DI APPLICAZIONE o preparati elencati in CATEGORIA

DEL D.Lgs. 334/’99 Allegato I del D.Lgs. 334/’99 A1

SI NO

Presenza di sostanze Presenza di sostanze

o preparati in quantitativi NO o preparati in quantitativi

inferiori a quelli di colonna 2 inferiori ai valori di colonna 3

dell’Allegato I, parte prima dell’Allegato I, parte prima

e seconda del D.Lgs. 334/’99 e seconda del D.Lgs. 334/’99

SI SI

Stabilimento industriale

NO compreso nell’elenco CATEGORIA

di cui all’Allegato A A2

del D.Lgs. 334/’99

SI

Presenza di sostanze

in quantitativi inferiori

a 1/5 dei valori riportati in

allegato III del D.P.R. 175/’88

---------

SI Presenza di sostanze e preparati NO

CATEGORIA in quantitativi inferiori ai valori CATEGORIA

C della seconda colonna della parte B

seconda dell’Allegato II

del D.P.R. 175/’88

---------

Presenza di sostanze o preparati

cancerogeni e molto tossici

in quantitativi inferiori a 1 kg

 

 

Decreto Legislativo del Governo334 del 17/08/1999

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Allegato A (Articolo 5, comma 2)

1. Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:

- alchilazione

- amminazione con ammoniaca

- carbonilazione

- condensazione

- deidrogenazione

- esterificazione

- alogenazione e produzione di alogeni

- idrogenazione

- idrolisi

- ossidazione

- polimerizzazione

- solfonazione

- desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati

- nitrazione e fabbricazione di derivati azotati

- fabbricazione di derivati fosforati

- formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici

- distillazione

- estrazione

- solubilizzazione

- miscelazione

2. Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3. Stabilimenti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4. Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.

5. Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.

6. Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

Nota:

"Stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.

 

D. L.ivo 334/99

Scheda tecnica per la raccolta dei dati

Trasmettere, via fax, agli Uffici dell’Associazione (031-520530)

 

 

Sostanze "pericolose" presenti in azienda

Classificazione in base all’etichettatura Quantità massime (Kg)

Molto tossiche (T+)

Tossiche (T)

Facilmente infiammabili (F+)

Infiammabili (F)

Capaci di esplodere (E)

Comburenti (O)

Cancerogene, limitatamente a quelle classificate contemporaneamente come cancerogene e molto tossiche

("T+" oppure "T" e frase di rischio "R45")

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