33/383                           F I S C A L E                   17/12/99

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CONGUAGLIO DI FINE ANNO O DI FINE RAPPORTO

- Addizionali all’Irpef


 

Ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4 DPR 600/73, il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sulla totalità dei compensi erogati nello stesso periodo.

L’operazione di conguaglio deve avvenire:

- entro il 28 febbraio, per i compensi dell’anno precedente;

- alla cessazione del rapporto, quando questa avviene durante l’anno.

Se necessario il conguaglio di fine anno potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tener conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non contemporaneamente per tutti i dipendenti.

Nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro deve tener conto, in aggiunta a quanto considerato nei singoli periodi di paga, dei seguenti importi:

- somme e valori corrisposti dal datore di lavoro stesso entro il 12 gennaio 2000;

- compensi e indennità percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio 2000. Qualora la comunicazione pervenga oltre il termine del 12 gennaio, di essi il datore di lavoro terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d’imposta successivo;

- se richiesto dal lavoratore entro il 12 gennaio 2000, i redditi di lavoro dipendente, o assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. La richiesta è effettuata con la consegna al datore di lavoro della certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute.

Il lavoratore deve anche comunicare quale delle opzioni previste intende adottare (come vedremo in seguito) in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.

Dagli importi sopracitati il datore di lavoro deve sottrarre le seguenti detrazioni:

- detrazioni eventualmente spettanti per erogazioni effettuate dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie e premi di assicurazione

- detrazioni eventualmente spettanti per altri oneri detraibili a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute

- detrazione per imposte pagate all’estero a titolo definitivo, se alla formazione del reddito di lavoro dipendente (del periodo stesso o di periodi precedenti) concorrono somme o valori prodotti all’estero. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’IRPEF relativa ai redditi prodotti all’estero. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

Quest’ultima detrazione sarà praticabile dal 1° gennaio 2001, quando i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa saranno tassati.

- Il datore di lavoro in sede di conguaglio deve tener conto anche delle detrazioni per familiari a carico e per la produzione del reddito che, pur applicabili durante l’anno, per qualsiasi ragione (incapienza della retribuzione, sospensione della stessa, errore materiale, ecc.) non siano state concesse al lavoratore.

- Il dipendente non può pretendere l’attribuzione della detrazione pur spettantegli per oneri che, non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro. Resta comunque ferma la possibilità per il sostituto di acconsentire ad una simile richiesta (Circ. Min. 23/12/97 n. 326/E).

Il conguaglio ha delle conseguenze che variano in funzione del risultato che determina. Si possono, infatti, verificare le seguenti ipotesi:

A) l’importo delle ritenute operate è inferiore all’ammontare dell’imposta dovuta: in tal caso il datore di lavoro recupera la relativa differenza effettuando una maggiore ritenuta al dipendente. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno (entro il 28 febbraio 2000), il lavoratore può optare, con dichiarazione scritta presentata al datore di lavoro, per una delle seguenti soluzioni:

- versamento (al datore di lavoro) dell’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute (in tal caso il sostituto deve versare interamente all’erario le somme dovute dal dipendente nel mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, indipendentemente dal materiale rimborso delle stesse);

- autorizzazione a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta (se il periodo di paga è mensile il prelievo è effettuato da marzo). In quest’ultimo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dell’1% mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto (per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni) deve essere comunicato all’interessato, che deve provvedere al versamento entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

B) L’importo delle ritenute operate è superiore all’ammontare dell’imposta dovuta: il datore di lavoro non deve applicare alcuna ritenuta sulla retribuzione del mese di dicembre (o del mese in cui il conguaglio è effettuato), ma deve restituire al dipendente la differenza che risulti eventualmente trattenuta in più. Il datore di lavoro rimborserà il credito riducendo le ritenute determinate sulla retribuzione periodica del dipendente creditore, previa annotazione sul libro paga. In caso d’incapienza provvederà alla restituzione del credito utilizzando le ritenute effettuate agli altri dipendenti o quelle relative alla retribuzione dei periodi successivi (Circ. Min. 10/12/76 n. 37/8/1540). Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il conguaglio è effettuato in corso d’anno a causa della cessazione del rapporto di lavoro (anche se per decesso del sostituito).

Per quanto concerne in particolare l’Addizionale regionale all’Irpef dello 0,50% e l’eventuale Addizionale comunale all’Irpef (se deliberata dal Comune di domicilio fiscale del dipendente), la base imponibile del prelievo dell’addizionale è costituita da tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati sui quali il sostituto effettua le operazioni di conguaglio (decurtati di eventuali oneri deducibili di cui all’articolo 10 del T.U.I.R. trattenuti dal datore di lavoro, previa richiesta del dipendente). In particolare, le addizionali si applicheranno anche su redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti da altri soggetti, che il dipendente abbia chiesto di conguagliare, al netto delle addizionali già trattenute da altri sostituti d’imposta in sede di operazioni di conguaglio di fine rapporto effettuate in corso d’anno.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, precisiamo che è in vista di approvazione definitiva il Decreto correttivo (ora all’esame della cosiddetta "Commissione dei Trenta") che stabilisce che il prelievo dell’addizionale regionale sui lavoratori dipendenti debba avvenire:

- sempre in un’unica soluzione, se si tratta di conguaglio di fine rapporto;

- in un massimo di undici rate mensili, se trattasi di conguaglio di fine anno, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione dello stesso. La rateizzazione non può peraltro andare oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Se il rapporto cessa nel corso del 2000, il sostituto sarà tenuto a trattenere in una sola volta l’intera addizionale 1999 ancora dovuta e quella sui redditi relativi all’anno in corso.

I versamenti vanno effettuati utilizzando:

- il modello F24

- Codice Tributo "3802"

- Sezione "Regioni ed Enti locali": codice identificativo della regione competente a ricevere l’addizionale in base al domicilio fiscale del dipendente (10 - per la Lombardia)

- Periodo di Riferimento "AAAAAAAA".

Sempre con riferimento alle informazioni di cui si dispone in data odierna, facciamo presente che sono circa 3500 i Comuni che hanno istituito, a partire dal 1999, l’aliquota variabile (l’aliquota di compartecipazione che dovrebbe fissare lo Stato verrà probabilmente definita a partire dai redditi 2000) relativa all’Addizionale comunale all’Irpef (si veda ns. comunicazione n. 33/384 del 17.12.99) inserita in questo stesso bollettino.

Il prelievo dell’Addizionale comunale avviene nella stessa maniera precedentemente esposta con riferimento all’addizionale regionale: è infatti previsto nella Finanziaria 2000 che, in sede di conguaglio di fine anno, si provveda al versamento rateizzato in un massimo di undici quote (la legislazione vigente prevede, al contrario, il versamento in tre rate costanti a partire dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno). In caso di conguaglio di fine rapporto il prelievo dovrà avvenire sempre in un’unica soluzione.

Ricordiamo inoltre che il pagamento è unico, anche per contribuenti domiciliati in Comuni diversi (Nota Ministero delle Finanze del 21 settembre 1999).

I versamenti vanno effettuati utilizzando:

- il modello F24

- Codice Tributo "3816" (Nota Ministero delle Finanze del 21 settembre 1999 - Si attende peraltro l’ufficialità di tale codice sulla base di un annunciato Decreto Ministeriale non ancora pubblicato)

- Sezione "Regioni ed Enti locali" )

- Periodo di Riferimento "AAAA".

Con riferimento, invece, al versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio di fine anno si evidenzia quanto segue:

- la retribuzione relativa al mese di dicembre ‘99 dovrà essere inclusa nel conguaglio di fine anno se corrisposta entro il 12 gennaio 2000;

- il pagamento in gennaio, entro il 12, non comporta più la necessità di anticipare il versamento delle relative ritenute al 16 gennaio 2000: il versamento potrà essere effettuato (così come se la retribuzione di dicembre non venisse inclusa nel conguaglio in quanto corrisposta dopo il 12/1/2000 ed entro il 31/1/2000) entro il 16 febbraio 2000;

- il codice tributo da utilizzare per tali versamenti, da effettuarsi con il modello unificato F24 - Sezione "Erario", sarà ordinariamente il consueto "1001";

- se il sostituto d’imposta, tuttavia, effettua il conguaglio di fine anno entro il 28/2/2000, in concomitanza alla elaborazione delle retribuzioni dei mesi di gennaio o di febbraio, dovrà essere utilizzato il Codice Tributo "1013"

- il periodo di riferimento da indicare sul Mod. F24 è costituito dal mese e dall’anno (MM.AAAA) in cui il conguaglio è effettivamente operato:

"121999" conguaglio di fine anno 1999 effettuato a dicembre

"012000" conguaglio di fine anno 1999 effettuato a gennaio

"022000" conguaglio di fine anno 1999 effettuato a febbraio

In conclusione, riportiamo l’elenco (v. nostra comunicazione n. 6/71 del 12/2/99) delle detrazioni in vigore per l’anno 1999, come previsto dalla Circolare n. 3/E del 9/1/98 con la quale il Ministero delle Finanze ha definito gli importi delle detrazioni d’imposta e dei limiti di reddito contenuti negli articoli 12 e 13 del T.U.I.R.:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

- L. 1.057.552 se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000

- L. 961.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000

- L. 889.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000

- L. 817.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 100.000.000

Il limite di reddito complessivo annuo per considerare il coniuge fiscalmente a carico rimane di L. 5.500.000.=.

DETRAZIONE PER I FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO

per 1 figlio L. 336.000

per 2 figli L. 672.000

per 3 figli L. 1.008.000

per 4 figli L. 1.344.000

per 5 figli L. 1.680.000

per 6 figli L. 2.016.000

per 7 figli L. 2.352.000

per 8 figli L. 2.688.000

per ogni altro figlio L. 336.000

Come già segnalato lo scorso anno, il T.U.I.R. prevede che l’importo sopra indicato della detrazione per figli o altri familiari a carico sia da ripartirsi "in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno". Da ciò si desume che, ad esempio, la detrazione per i figli non deve essere necessariamente suddivisa al 50% tra i genitori, ma potrà essere ripartita secondo proporzioni differenti tra i due.

La percentuale di attribuzione della detrazione dovrà essere pertanto espressamente precisata dal singolo lavoratore mediante indicazione sul modello di richi00000esta di detrazione.

Dalla normativa che non differenzia più i figli dagli altri familiari a carico conviventi discende che:

- l’unico requisito richiesto per vedersi attribuita la relativa detrazione è che il figlio non possieda un reddito complessivo annuo superiore a L. 5.500.000.=, prescindendo quindi da qualsiasi requisito anagrafico.

Rimane invece confermato che, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge a carico si applica per il primo figlio, mentre per gli altri figli si applica la normale detrazione per figli a carico diminuita dell’importo spettante per il primo figlio.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

- L. 1.680.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.100.000

- L. 1.600.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000

- L. 1.500.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 15.000.000

- L. 1.350.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 15.300.000

- L. 1.250.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.300.000 ma non a L. 15.600.000

- L. 1.150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.600.000 ma non a L. 15.900.000

- L. 1.050.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.900.000 ma non a L. 30.000.000

- L. 950.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 40.000.000

- L. 850.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 40.000.000 ma non a L. 50.000.000

- L. 750.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 50.000.000 ma non a L. 60.000.000

- L. 650.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 60.300.000

- L. 550.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.300.000 ma non a L. 70.000.000

- L. 450.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 70.000.000 ma non a L. 80.000.000

- L. 350.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 80.000.000 ma non a L. 90.000.000

- L. 250.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 90.000.000 ma non a L. 90.400.000

- L. 150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 90.400.000 ma non a L. 100.000.000

- L. 100.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 100.000.000

Ai pensionati è riconosciuta un’ulteriore detrazione di L. 70.000 a condizione che il reddito complessivo sia formato solo da pensione fino a 18 milioni e dall’abitazione principale e relative pertinenze.

Ricordiamo che, mentre le detrazioni per carichi di famiglia devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la detrazione per redditi di lavoro dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno, cioè a giorni.

DETRAZIONE PER ONERI

Con riferimento agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1999, fatte salve alcune eccezioni (es. 41% per spese per ristrutturazioni di immobili), la percentuale di detrazione è fissata al 19%.

 

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