33/386                          F I S C A L E                         17/12/99 

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

AGENTI E RAPPRESENTANTI

Ritenuta d’acconto in misura ridotta: Scadenza 31.12.1999


Come noto, sulle fatture emesse da Agenti e Rappresentanti, le ditte preponenti sono tenute ad operare una ritenuta d’acconto, la cui misura è pari al 18,5% del:

- 50% della base imponibile, qualora il soggetto non si avvalga delle prestazioni di dipendenti o collaboratori

- 20% della base imponibile, qualora il soggetto si avvalga, in via continuativa, delle prestazioni di dipendenti o collaboratori.

L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte dell’Agente o Rappresentante, di un’apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente:

- i dati identificativi del percipiente;

- l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

La dichiarazione deve essere spedita al committente, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza di tale attestazione, la norma (art. 25 bis, comma 2 D.P.R. 600/73) prevede l’obbligo per i sostituti di imposta di operare la ritenuta in misura del 18,5% sul 50% della base imponibile.

 

wb01511_.gif (114 byte)  Indice