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BONIFICA AMIANTO

Normative e metodologie tecniche d’intervento


 

Segnaliamo che, con Decreto 20 Agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22/10/99, il Ministero della Sanità, in attuazione di quanto previsto dalla legge 257/92 [La legge n° 257 del 27/03/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" stabilisce le norme, di carattere generale, e i termini temporali per la cessazione dell’impiego dell’amianto] definisce, in due allegati "tecnici", nuove norme e metodologie per gli interventi:

- di bonifica e rimozione dei materiali contenenti amianto presenti a bordo delle navi [Allegato 1];

- di bonifica, tramite incapsulamento, dei manufatti in cemento amianto (Eternit e altri manufatti di analoga composizione) [Allegato 2].

Il nuovo decreto amplia il campo di applicazione delle metodologie già emanate per regolamentare il settore [Si vedano, a tale proposito, i Decreti Ministeriali 14/05/1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"" e 06/09/1994, "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.", i cui testi integrali sono disponibili presso gli Uffici dell’Associazione] e fornisce indicazioni operative circa la scelta del metodo più idoneo per la bonifica dei manufatti contaminati e le procedure da attuare per gli interventi di incapsulamento.

I punti di maggior importanza per le aziende [tralasciamo i riferimenti alle disposizioni per gli interventi a bordo della navi, che riteniamo di scarso interesse per gli associati] possono essere così schematicamente riassunti:

b) RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER LA BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO

L’allegato relativo ai "rivestimenti incapsulanti" (Allegato 2) prende in considerazione i seguenti aspetti:

- Terminologia: viene fornita la corretta interpretazione della terminologia (manufatti in fibrocemento e cemento amianto, supporto, rivestimento incapsulante ....) utilizzata nel Decreto;

- Requisiti prestazionali minimi: vengono specificati i requisiti dei rivestimenti incapsulanti, che vengono suddivisi in 4 classi "A, B, C, D" a seconda delle caratteristiche (posizione rispetto al manufatto, spessore medio a secco, rispondenza a norme UNI 10686,...);

- Criteri di valutazione dello stato di conservazione dei materiali e dell’idoneità all’incapsulamento: vengono riprodotti i diagrammi di flusso da seguire per individuare la scelta del metodo di bonifica del manufatto [Tabella_1] e determinare compiti e responsabilità delle figure (committente, impresa di bonifica, fornitore del rivestimento, organo di vigilanza) coinvolte [Tabella_2] [Le citate tabelle, illustranti i diagrammi di flusso da consultare, sono riprodotte in chiusura di comunicazione];

- Protocolli di applicazione dei rivestimenti secondo gli adempimenti obbligatori: viene fornito un elenco della documentazione da acquisire per certificare la corretta esecuzione degli interventi (attestazione conformità, notifica all’ASL, attestazione esecuzione lavori, programma di manutenzione e controllo).

c) CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE VIE RESPIRATORIE

Vengono definite, sulla base delle norme contenute nei Decreti Legislativi 626/94 e 475/92, le caratteristiche dei DPI che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori esposti a polveri e fibre di amianto.

Per ciascuna tipologia di respiratori sono presi in considerazione i fattori di protezione che devono essere posseduti per le diverse casistiche di impiego.

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

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