34/393 F I S C A L E 22/12/99
ERRATA CORRIGE
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Ritenuta dacconto in misura ridotta: Scadenza 31.12.1999
Come noto, sulle fatture emesse da Agenti e Rappresentanti, le ditte preponenti sono tenute ad operare una ritenuta dacconto, la cui misura è pari al 18,5% del:
- 50% della base imponibile, qualora il soggetto non si avvalga delle prestazioni di dipendenti o collaboratori
- 20% della base imponibile, qualora il soggetto si avvalga, in via continuativa, delle prestazioni di dipendenti o collaboratori.
Lapplicazione della ritenuta dacconto nella misura ridotta è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte dellAgente o Rappresentante, di unapposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente:
- i dati identificativi del percipiente;
- lattestazione di avvalersi in via continuativa dellopera di dipendenti o di terzi.
La dichiarazione deve essere spedita al committente, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dellanno precedente a quello di competenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In mancanza di tale attestazione, la norma (art. 25 bis, comma 2 D.P.R. 600/73) prevede lobbligo per i sostituti di imposta di operare la ritenuta in misura del 18,5% sul 50% della base imponibile.