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Decreto Legislativo 22/97 ("Decreto Ronchi")

Norme per la gestione degli imballaggi

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Introduzione di nuove procedure semplificate

Nuova edizione della "Guida all’adesione a CONAI e all’applicazione del contributo ambientale"


 

Segnaliamo che, all’inizio di dicembre, il Consiglio di Amministrazione del CONAI, a seguito delle forti pressioni delle Associazioni datoriali ed in particolare della CONFAPI, ha approvato una serie di modifiche, relative all’applicazione del Contributo Ambientale, con l’obiettivo di semplificare ed alleggerire il carico burocratico, definire e risolvere alcuni problemi strutturali di applicazione delle regole, fornire certezze alle Aziende nella gestione delle procedure e migliorare l’efficienza del Consorzio stesso.

Tali modifiche hanno dato origine ad una nuova edizione della "Guida all’adesione a CONAI e all’applicazione del Contributo Ambientale" [Disponibile nel sito Internet www.conai.org] che potrà essere richiesta agli uffici dell’Associazione.

Le nuove procedure, applicabili dal 1° gennaio 2000, sono facoltative: le Aziende potranno infatti continuare a seguire le disposizioni attualmente in vigore, che comunque dovranno essere utilizzate per definire le pendenze relative al 1999.

Le principali novità riguardano:

- La periodicità delle dichiarazioni;

- Le diverse opzioni per l’importazione;

- L’esportazione;

- La compensazione import-export.

Allo scopo di consentire alla Aziende associate una prima analisi delle nuove disposizioni, ne riproduciamo una sintesi alle pagine successive.

1. DICHIARAZIONE PERIODICA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE -

CLASSE DI APPARTENENZA

Il nuovo sistema, strutturato in quattro classi, valide sia per le attività di produzione che di importazione, consente alle Aziende interessate l’inoltro delle dichiarazioni periodiche con una tempistica diversa, in funzione dell’entità del Contributo dovuto.

Più precisamente:

A) ESENTE

Le Aziende che avranno calcolato nel corso dell’anno solare precedente [E’ pertanto necessario riferirsi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1999] un contributo ambientale:

- fino a Lit. 50.000 per singolo materiale per produttori e importatori;

- tab fino a Lit. 100.000 in caso di import forfettizzato [Per questa opzione, si rimanda all’apposito paragrafo illustrato alle pagine successive]

saranno esentate dal pagamento del contributo ambientale, ma dovranno comunque segnalare la propria posizione presentando la prevista Autodichiarazione, utilizzando il nuovo Modulo 6.8, ad inizio anno.

[Più precisamente, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento: la prima scadenza utile risulta essere quindi il 20 gennaio 2000].

I fac-simile di tutta la modulistica citata sono riprodotti in chiusura di comunicazione

B) ANNUALE

Le Aziende che avranno calcolato nel corso dell’anno solare precedente [1 gennaio - 31 dicembre 1999l un contributo ambientale:

- fino a Lit. 600.000 per singolo materiale (medesima classe unica per le importazioni forfettizzate) potranno inviare a CONAI un’unica dichiarazione ad inizio anno, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

[Anche in questo caso dovrà essere utilizzato, per segnalare la posizione dell’azienda, il nuovo modulo 6.8. L’entità del contributo sarà poi definita, entro il gennaio 2001, utilizzando il modulo 6.1 (per i produttori) e 6.2 (per gli importatori)].

C) TRIMESTRALE

Le Aziende che avranno calcolato nel corso dell’anno solare precedente [ 1 gennaio - 31 dicembre 1999l un contributo ambientale:

- fino a Lit. 60.000.000 per singolo materiale (medesima classe unica per le importazioni forfettizzate) potranno inviare le dichiarazioni con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento [Anche in questo caso dovrà essere utilizzato, per segnalare la posizione dell’azienda, il nuovo modulo 6.8. L’entità del contributo sarà poi definita, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modulo 6.1 (per i produttori) e 6.2 (per gli importatori)].

D) MENSILE

Le Aziende che avranno calcolato nel corso dell’anno solare precedente [1 gennaio - 31 dicembre 1999l un contributo ambientale:

- ab superiore ai Lit. 60.000.000 per singolo materiale (medesima classe unica per le importazioni forfettizzate) dovranno inviare le dichiarazioni con cadenza mensile, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

[Anche in questo caso dovrà essere utilizzato, per segnalare la posizione dell’azienda, il nuovo modulo 6.8. L’entità del contributo sarà poi definita, entro il giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento,utilizzando il modulo 6.1 (per i produttori) e 6.2 (per gli importatori)].

Le nuove dichiarazioni trimestrali e annuali non vanno intese come un obbligo, ma come un’opzione offerta alle imprese per semplificare le procedure.

L’impresa ha sempre facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: la classe annuale può inviare la dichiarazione anche trimestralmente o mensilmente; la classe trimestrale può inviare la dichiarazione anche mensilmente.

L’azienda, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività (e di conseguenza della dichiarazione), può scegliere la classe di dichiarazione (anche diversa per i differenti materiali) più idonea all’interno di quelle consentite (es.: per la carta trimestrale, per il vetro annuale).

La classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare

e segnalata attraverso l’autodichiarazione (mod. 6.8),

entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Qualora, a fronte del ricalcolo del contributo, il consorziato dichiaratosi in fascia A [cioè nella classe "esente"] dovesse risultare debitore del Consorzio, contestualmente alla dichiarazione della nuova classe di appartenenza dichiarerà i contributi dovuti per l’anno solare precedente.

Per quanto riguarda la procedura di compensazione Import/export [Tali procedure sono illustrate in dettaglio in prosieguo di comunicazione], ai fini della determinazione della fascia di appartenenza verranno presi in considerazione i valori scaturenti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

2. PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONI

Condizione indispensabile per poter usufruire delle nuove "procedure semplificate" è che le aziende siano iscritte a CONAI al momento dell’inoltro della richiesta.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ:

Tipologia : solo per importazione di imballaggi pieni.

Validità : fino al 31.12.2000, con possibilità di revisione da quella data in poi

Classificazione: ai fini del calcolo del contributo le aziende importatrici vengono suddivise tra quelle che importano prodotti alimentari e quelle che importano prodotti non alimentari.

Invio modulo 6.7: le aziende che intendono adottare tale procedura devono inviare a CONAI, al momento della prima Dichiarazione, un’autodichiarazione attestante la tipologia di merce importata.

Istruzione operative per la compilazione della Dichiarazione periodica [Mod. 6.2]

a) AZIENDE CON IMPORTAZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI

Calcolo forfettario in base a percentuale sul valore delle fatture di acquisto

delle merci imballate.

L’azienda che rientra in tale condizioni, riporterà il valore complessivo delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento determinato dalla classe di appartenenza, provvedendo alla conversione dei valori in valuta estera in lire, congruenti con la registrazione ai fini IVA.

A tale importo occorre applicare l’aliquota forfettizzata dello 0,10% e indicare il Contributo Ambientale CONAI così calcolato, provvedendo ad effettuare il versamento a ricevimento della fattura.

b) AZIENDE CON IMPORTAZIONI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

Calcolo forfettario in base a percentuale sul valore delle fatture di acquisto

di merci imballate.

L’azienda che rientra in tale condizioni riporterà il valore complessivo delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento determinato dalla classe di appartenenza, provvedendo alla conversione dei valori in valuta estera in lire, congruenti con la registrazione ai fini IVA.

A tale importo occorre applicare l’aliquota forfettizzata dello 0,05% e indicare il Contributo Ambientale CONAI così calcolato, provvedendo ad effettuare il versamento a ricevimento della fattura.

c) PER AZIENDE CON IMPORTAZIONI COMPLESSIVE SUPERIORI A 5 MILIARDI ANNO

Calcolo forfettario in base ad unico contributo sul peso degli imballaggi pieni

Tale procedura potrà essere utilizzata solo fino al 31.12.2000.

L’azienda che decide di avvalersi di tale procedura, riporterà i quantitativi complessivi in kg di imballaggio importati effettuate nel periodo di riferimento determinato dalla classe di appartenenza, ricavandoli - ad esempio - dalla differenza tra massa lorda e massa netta, senza distinguere tra alcuno dei sei materiali di imballaggio e senza distinguere tra primario, secondario e terziario: applicherà il Contributo Ambientale CONAI forfettizzato di 60 Lit/kg, indicando l’importo risultante.

Le procedure forfettizzate e di compensazione import/export [Tali procedure sono illustrate in dettaglio in prosieguo di comunicazione] sono applicabili contemporaneamente alla procedura ordinaria, a condizione che il Consorziato dichiari, ad inizio anno, su quale tipologia di prodotto importato applicherà tali procedure, mantenendo tale comportamento per tutto il corso dell’anno.

L’uso delle procedure forfettizzate deve essere limitato a chi ne abbia una reale necessità legata ad esempio alla diversità ed all’elevato numero di referenze importate, all’elevato numero di fornitori esteri extra CE od alla impossibilità di ottenere le schede prodotto dai propri fornitori esteri.

L’obiettivo è quello di evitare sperequazioni nel calcolo del contributo in caso di aziende che hanno importazioni monoprodotto [Si consideri, ad esempio, il caso di un’azienda che importi una determinata tipologia di prodotto, accompagnata da una ben definita tipologia di imballaggio, ad es. plastica, non soggetta a cambiamenti nel tempo e quindi facilmente dichiarabile in procedura ordinaria. L’utilizzo della procedura forfettizzata porterebbe ad un contributo di 60 Lit./kg, invece di quello "ordinario" di 140 Lit./kg: l’azienda otterrebbe un evidente vantaggio economico e competitivo rispetto ai propri concorrenti, in particolar modo rispetto a quelli nazionali].

3. PROCEDURA PER LA COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

CONDIZIONE DI APPLICABILITÀ:

Vengono trattati separatamente gli acquisti sul mercato interno e le importazioni (CEE ed EXTRA-CEE).

E’ vietata la compensazione tra dichiarazioni di importazioni in procedura forfettizzata ed esportazioni in procedura ordinaria. La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale vengono gravati interamente di Contributo Ambientale CONAI.

Procedura: Il consorziato invia un’autodichiarazione [mod. 6.9, contestualmente all’invio del mod. 6.8] attestante la volontà di avvalersi della procedura in oggetto, ad inizio anno entro il 20 gennaio.

Le aziende non soggette alla certificazione, per poter utilizzare la procedura in oggetto, dovranno inviare in aggiunta al modello 6.10 l’elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni ed importazioni di imballaggi e/o merci imballate.

Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza verranno presi in considerazione i valori scaturenti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale vengono gravati interamente di Contributo Ambientale CONAI.

Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza verranno presi in considerazione i valori scaturenti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

Alla scadenza del periodo di riferimento le aziende dichiarano importazioni ed esportazioni effettuate in kg per materiale (mod. 6.10): in caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni) le aziende versano a CONAI il Contributo relativo; in caso di esportazioni nette (esportazioni superiori alle importazioni) si riporta il valore a credito al periodo successivo.

Alla fine dell’anno solare il Consorziato può riportare le posizioni creditorie nei confronti di CONAI sull’esercizio successivo oppure chiedere il conguaglio che verrà erogato secondo le modalità delle procedure Ex-Post.

Il conguaglio a fine anno sarà inoltre una prassi da seguire ogni volta che il consorziato non possa proseguire la procedura in oggetto anche nell’anno successivo.

E’ preferibile che la procedura in oggetto venga attivata dalle aziende che non si trovino sbilanciate in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export.

CONAI si riserva di chiedere la regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie nei confronti del Consorzio.

4. ESPORTAZIONI : PROCEDURA EX ANTE (PLAFOND)

Autodichiarazione del consorziato

Il consorziato utilizzatore esportatore di imballaggi pieni e/o vuoti, trasmette contestualmente al CONAI-Servizio controlli [Si veda fac-simile 6.5/CONAI] ed ai propri fornitori [Si veda fac-simile 6.5/FORNITORI] una dichiarazione per attività di esportazione, firmata dal legale rappresentante, con la quale comunica la propria quota di esenzione dal Contributo Ambientale CONAI in procedura semplificata ex ante.

 

Tale quota, definita Plafond, è rappresentata dal rapporto tra quantità di imballaggi esportati e quantità di imballaggi venduti in totale (Italia + estero) nell’anno solare precedente, al netto dell’eventuale conguaglio, per ogni singolo materiale di imballaggio.

L’autocertificazione inoltrata al CONAI dovrà obbligatoriamente contenere [Si veda fac-simile 6.5/CONAI]:

- ab dati identificativi della propria azienda (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA);

- ab i kg di imballaggi complessivamente ceduti (in Italia ed all’estero) nell’anno solare precedente;

- ab i kg di imballaggi esportati nell’anno solare precedente;

- ab il Plafond espresso in percentuale con la formula:

Totale Kg imballaggi esportati

------------------------------------------------------------------ x 100

Totale Kg imballaggi venduti (Italia + estero)

Nel caso di prima dichiarazione, dovrà inoltre essere trasmesso:

- ab valore della quota associativa versata, corredata dall’attestazione del versamento;

- ab scheda tecnica allegata indicante la procedura adottata per stimare i pesi degli imballaggi pieni;

La scheda inoltrata ai fornitori/produttori dovrà riportare [Si veda fac-simile 6.5/FORNITORI]:

- ab dati identificativi della propria azienda (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA);

- ab dichiarazione di iscrizione al CONAI;

- ab plafond per singolo materiale espresso in forma percentuale.

Entro il 31 marzo di ogni anno il consorziato che si avvale della procedura semplificata ex ante, provvede a verificare le situazioni a debito o a credito nell’applicazione dei propri Plafond e comunica a CONAI i relativi aggiustamenti contestualmente all’ autodichiarazione dei nuovi Plafond per l’anno successivo, riportando a conguaglio, nel calcolo della percentuale di esenzione, tale situazione debitoria/creditoria [Si veda fac-simile 6.5/CONAI].

Fino alla formulazione del nuovo plafond le aziende possono utilizzare il plafond dell’anno precedente.

La soluzione del "Plafond ponderato", considerata da più parti difficile da praticare, non viene ritenuta più valida.

Il Plafond potrà essere richiesto solo dalle aziende oggetto di prima cessione.

Le aziende esportatrici, posizionate dopo cessioni successive alla prima, potranno utilizzare la procedura ex post, secondo le modalità previste. Tale procedura resta comunque valida fino al 31.12.2000 per le aziende che l’avessero attivata durante lo scorso anno.

 

5. ESPORTAZIONI : PROCEDURA EX-POST

Il consorziato che ha acquistato durante l’anno imballaggi assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati pieni e/o vuoti, entro il 31 marzo dell’anno successivo, inoltra domanda scritta di rimborso/conguaglio per singolo materiale [Si veda fac-simile 6.6, scheda procedura ordinaria-ex post] CONAI, accompagnando alla stessa la relativa documentazione doganale e/o Intrastat ed apposita scheda tecnica indicante la procedura adottata per stimare i pesi degli imballaggi pieni.

Il CONAI autorizza in forma scritta il conguaglio, indicando i relativi quantitativi ed importi a compensazione per materiale del Contributo Ambientale CONAI altrimenti dovuto.

Qualora il consorziato voglia avvalersi anche per l’anno seguente della procedura ex-post, il CONAI comunicherà i quantitativi acquistabili in esenzione da parte dell’utilizzatore presso i propri fornitori.

Il consorziato invia copia di tale autorizzazione al/i proprio/i fornitore/i, produttore/i di imballaggio.

Il Consorziato potrà ottenere la liquidazione dell’eventuale credito (rimborso e non conguaglio) nel caso in cui si trovi oggetto di una prima cessione dell’imballaggio, presentando la documentazione prevista (le fatture dei fornitori dovranno essere redatte secondo le modalità previste nella Guida) oppure, in caso di cessioni successive alla prima, allegando le fatture dei fornitori compilate in base a quanto indicato nella Guida.

 

L’Ufficio Ambiente-sicurezza dall’A.P.I. rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti per i quali si rimanda anche alla riunione programmata per il prossimo 14 gennaio

[La relativa scheda di adesione è riportata alla pagina successiva]

 

Scheda di adesione

Modifiche alle procedure per il calcolo

e il versamento del contributo ambientale CONAI

Nuova edizione della "Guida all’adesione a CONAI e all’applicazione del contributo ambientale"

SEMINARIO INFORMATIVO

 

Per chiarire ed affrontare nel dettaglio quanto esposto nella comunicazione circa la Nuova Guida al Contributo Ambientale CONAI e le semplificazioni procedurali recentemente introdotte, l’Associazione organizza un Seminario informativo:

 

Venerdì 14 gennaio 2000 - ore 15.30

presso la sede di Como, via Vandelli 20

Invitiamo gli interessati ad inviare la scheda di partecipazione agli Uffici dell’Associazione (fax: 031-520530)

 

Ragione sociale: ............................................................................................................

 

Numero persone partecipanti : ......................

 

Timbro e Firma

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