1/4   ECOLOGICO-FISCALE    13/01/99

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TARSU : TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI


 

Ricordiamo che il 20 gennaio scade il termine, fissato D.L.ivo 507 [si tratta della legge quadro che regolamenta la gestione e la modalità di tassazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani], per l’inoltro delle denunce delle superfici tassabili ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti, ad essi assimilati, di origine industriale.

Rimane facoltà dei Comuni [Si veda ns. comunicazione n. 28/273 dell’8 settembre 1998] assimilare ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali assimilabili provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali o di servizi ai fini della raccolta e del successivo smaltimento.

Il Comune potrà applicare la TARSU alle superfici che producono tali rifiuti "assimilati" qualora ne organizzi la raccolta e lo smaltimento. In caso contrario, analogamente a quanto in uso da diversi anni, le superfici interessate non saranno soggette a tassazione.

I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte sopra citate sono obbligati a inoltrare denuncia delle superfici tassabili al Comune, come prescritto dall’art. 70 del citato D.L.ivo 507/93:

Art. 70 - Denunce

1. I soggetti ................. presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. [Non deve pertanto essere presentata alcuna denuncia qualora le superfici aziendali tassabili siano rimaste quelle dell’anno precedente, già segnalate al Comune e già utilizzate per il calcolo della tassa].

In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La tabella riportata di seguito riassume i principali obblighi a carico delle aziende.

TARSU: mappa dei principali obblighi
Presupposto della TARSU Occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso.
Soggetti tenuti al pagamento Coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte tassabili
Aree soggette alla TARSU Locali ed aree che producono rifiuti assimilati agli urbani, raccolti e portati allo smaltimento tramite il servizio comunale di Nettezza Urbana.

Aree operative, caratterizzate dal fatto che su di esse si svolge una parte dell’attività tipica dell’impresa (depositi all’aperto, aree di carico e scarico ....)

Aree dubbie Si veda nota (1) Aree scoperte pertinenziali  o accessorie ai locali tassabili
Aree non soggette alla TARSU Locali od aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno (purché ne venga fatta menzione nella denuncia originaria o di variazione)

Aree nelle quali si formano rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento è tenuta l’azienda produttrice

Aree nelle quali si formano rifiuti speciali non assimilati, da parte della Amministrazione Comunale, ai rifiuti solidi urbani [è la situazione dei Comuni che non effettuano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili di origine industriale]

Calendario delle denunce Originaria o di variazione:

Entro il 20 gennaio successivo alla occupazione o detenzione

Integrativa o modificativa (per ogni variazione relativa ai locali ed alle aree relativamente alla superficie o alla destinazione che comporti un aumento della tassa o influisca su applicazioni o riscossione)

Entro il 20 gennaio successivo alla occupazione o detenzione

Richieste di detassazione

Entro il 20 gennaio successivo alla occupazione o detenzione

Calendario comunale per l’accertamento (a pena di decadenza) Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia (in caso di denuncia infedele o incompleta)

Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (In caso di omissione della denuncia)

1) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie utilizzate dalle imprese sono diventate tassabili, ai fini TARSU, a partire dal 1° gennaio 1999, a meno che non intervenga una modifica legislativa.

Ciò a seguito del differimento al 1° gennaio 2000 dell’applicazione della tariffa, come previsto dal D. L.ivo 22/97 (Decreto "Ronchi").

La legge 410/97, infatti, confermava l’esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili limitatamente agli anni 1997 e 1998, nell’ovvio presupposto che il 1998 fosse l’ultimo anno di vigenza della tassa rifiuti.

Al momento, l’estensione a tutto il 1999 di tale imposta ha trascurato di prorogare tale esclusione, con la conseguenza che le aree sopra ricordate vengono ad essere considerate soggette a tassazione.

Se non dovessero intervenire variazioni normative, tutti i contribuenti che ricadono nella situazione descritta sarebbero obbligati a inoltrare al Comune apposita denuncia di variazione entro il 20 gennaio.

E’ presumibile l’approvazione di un provvedimento che estenda al 1999 l’esenzione già concessa per il 1997 e il 1998.

Ulteriori informazioni saranno comunicate appena disponibili.

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