4/41 PREVIDENZIALE/CONTRIBUTIVO 29/01/99

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I.N.A.I.L.: DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

ASSICURATI PER L'ANNO 1998 ED AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 1998/1999


 

Entro il 16 febbraio prossimo ogni azienda dovrà comunicare all'INAIL l'ammontare lordo delle retribuzioni corrisposte al personale assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'anno 1998.

La comunicazione all'Istituto deve essere formulata utilizzando l'apposito modello 10SM che le aziende stanno ricevendo in questi giorni.

La compilazione dei dati retributivi non ha subito sostanziali modifiche rispetto all'anno scorso.

Nel campo 35 andranno indicate le retribuzioni complessive (inclusi quindi i salari convenzionali dei soci, pari a Lit. 19.884.600 per il 1998), con l'esclusione di quelle relative al personale in contratto di formazione e lavoro con esenzione contributiva al 100% e degli apprendisti.

Nel campo 36 andranno indicate le quote di retribuzione (contratti di formazione, ex-disoccupati da più di 24 mesi, ecc.) che beneficiano di esenzione contributiva parziale (25%, 40% e 50%).

Nel campo 37 andranno indicate le quote di retribuzione dei lavoratori esposti al rischio di silicosi ed asbestosi già comprese nel campo 35 tra le retribuzioni complessive.

Nel caso in cui nel corso dell'anno 1998 un evento abbia generato riclassificazioni aziendali o modificazioni del tasso di premio, le retribuzioni dovranno essere indicate suddivise per ciascuno dei periodi in base alle date esposte nel mod. 10SM.

Quindi, i campi 35, 36, 37 e 38 si riferiranno al 1° periodo, mentre i campi 44,45, 46 e 47 si riferiranno al 2° periodo.

Per quanto riguarda le retribuzioni relative ai contratti di formazione e lavoro per dipendenti assunti presso aziende che godono dell'esenzione totale dai contributi (es.: aziende artigiane), esse non andranno indicate nei campi 35 e 36 ma nell'apposito campo 29 dell'opuscolo che riproduciamo in fac-simile.

 

Si ricorda l'obbligo della compilazione dei dati statistici; il mancato adempimento comporterà la comminazione di una sanzione amministrativa non revocabile.

In assenza di dati da dichiarare sia per la parte statistica sia per la parte retributiva, andrà indicata la cifra zero.

Nel campo n. 23 riservato al numero dei lavoratori a domicilio andranno indicati i lavoratori a domicilio le cui retribuzioni sono già incluse nel campo 35.

Nei campi riservati al numero di soci assicurati (24) ed ai collaboratori familiari (25), andranno indicati i soci ed i collaboratori familiari.

Per le aziende artigiane, nel campo 26 riservato ai giorni solari in cui l'azienda ha occupato dipendenti non apprendisti e non in C.F.L., andranno indicati i giorni di calendario nei quali si è avuto alle dipendenze personale con rapporto di lavoro diverso dagli apprendisti e dal C.F.L..

Il valore massimo da indicare (anche per il 1998) sarà di giorni 365.

In relazione all'autoliquidazione, le quote di retribuzione esenti da contributi (Contratti di Formazione Lavoro di Aziende industriali e commerciali e disoccupati da più di 24 mesi) andranno sottratte dalle retribuzioni complessive: l'importo indicato nel campo 36 andrà sottratto da quello indicato nel campo 35 ottenendo così l'imponibile contributivo.

Per quanto riguarda le posizioni assicurative aperte nel corso dell'anno 1998, si ricorda che la regolazione 1998 andrà conteggiata utilizzando come imponibile contributivo le retribuzioni imponibili del 1998, mentre per la rata 1999 andranno sempre utilizzate come imponibile contributivo le retribuzioni presunte che l'INAIL ha comunicato mediante il certificato di assicurazione e conteggio del premio.

Gli importi determinati in sede di autoliquidazione devono essere arrotondati alle 100 lire superiori. Tale arrotondamento andrà applicato su ogni singolo addendo.

Importante sarà controllare che l'importo versato come rata anticipata per il 1998 corrisponda all'importo evidenziato al rigo 10 del mod. 10SM - parte sinistra -.

La possibilità di operare la compensazione tra la regolazione 1998 e la rata anticipata 1999 sarà consentita anche nell'ipotesi di omissione totale o parziale del pagamento della rata 1998.

In questo caso però, il credito derivante dalla regolazione 1998 andrà a coprire la quota di rata 1998 non versata e solo l'eventuale eccedenza potrà essere detratta a compensazione dell'importo della rata 1999.

Le Aziende che nel corso del 1998 abbiano cessato l'attività o chiuso una posizione assicurativa dovranno riconsegnare alla sede INAIL una nuova denuncia delle retribuzioni anche se, nel rispetto delle normative esistenti, avevano già provveduto alla presentazione della denuncia entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla data di chiusura o cessazione.

Per i lavoratori assunti con contratti di reinserimento o tramite le liste di mobilità (L. 223/91), non si devono applicare i benefici contributivi per quanto riguarda i premi INAIL. Tali benefici riguardano unicamente i contributi dovuti all'INPS (circ.: INAIL n. 24 del 4.5.1992).

Sono esentate dall'obbligo della restituzione del mod. 10SM le aziende artigiane che, nell'anno di regolazione 1998:

A) non abbiano occupato dipendenti;

B) abbiano occupato esclusivamente personale con qualifica di apprendista.

Tale esenzione non è applicabile per le aziende artigiane che abbiano comunque corrisposto all'INAIL - nell'autoliquidazione 1997/1998 - un premio anticipato (RATA 1998) per dipendenti.

Così come anticipato con nostra comunicazione n. 6/60 del 11 febbraio 1998, i datori di lavoro possono ridurre le retribuzioni presunte da utilizzarsi per la quantificazione della rata premio anticipato, inoltrando idonea comunicazione motivata di riduzione.

Il termine per la presentazione della comunicazione di cui sopra è fissato al 16 febbraio 1999.

Per gli importi relativi alle somme erogate per contributi associativi, si ricorda che essi non si riferiscono alla nostra Associazione.

Nelle pagine seguenti riproduciamo integralmente le istruzioni diramate dall’INAIL sottolineando che, a differenza di quanto previsto sul fascicolo dell’Istituto, il tasso provvisorio di interesse da utilizzare per eventuale rateizzo della rata anticipata 1999 non è il 5% bensì il 2,5%.

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