4/42 PREVIDENZIALE/CONTRIBUTIVO 29/01/99

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I.N.A.I.L.: PAGAMENTO RATEIZZATO DEI PREMI:

a) MENSILIZZATO

b) TRIMESTRALE


 

Con riferimento all'autoliquidazione del premio INAIL da effettuare entro il prossimo 16 febbraio, ricordiamo che è possibile chiedere all'INAIL il pagamento mediante rateazione.

A tal fine vengono di seguito riepilogate le procedure per l'ottenimento del pagamento mediante:

A) RATEIZZO MENSILIZZATO

- Il Datore di lavoro deve presentare alla sede INAIL entro il 16 febbraio una motivata istanza (vedi fac-simile 1 alle pagine seguenti) nella quale indica il piano di rateazione desiderato, con la precisazione degli importi e delle scadenze delle singole rate, impegnandosi formalmente a rispettare tale piano e a versare i relativi interessi nella misura fissata dalla legge (attualmente 9% circa annuo); contestualmente alla presentazione dell'istanza, il datore di lavoro deve versare un acconto non inferiore al 20% della somma dovuta;

- come piano di rateizzo, si consiglia una ripartizione in cinque rate mensili compreso l'acconto.

Il numero massimo delle rate non può comunque superare le 10 (dieci) unità;

- il beneficio della rateazione decade in caso di tardato pagamento anche di una sola rata.

L'agevolazione non può essere concessa per i debiti contributivi inferiori a un milione, o a quei datori di lavoro che non abbiano osservato gli eventuali piani di rateazione concessi sul biennio precedente;

- entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'INAIL deve comunicare al Datore di lavoro l'accoglimento o la reiezione - anche parziale - dell'istanza stessa. In caso di mancata comunicazione entro tale termine, il piano di rateazione si intende accolto.

All'istanza di rateizzo si deve allegare la denuncia delle retribuzioni 1998 e fotocopia del Modello F24 utilizzato per il versamento del primo acconto.

B) RATEIZZO TRIMESTRALE

La Legge 27/12/97 n. 449 - art. 59 comma 19 ha modificato l'art. 44 comma 2 del

D.P.R. 1124/65 - Testo Unico dell'INAIL.

La modifica di cui sopra consentirà di effettuare in quattro rate il pagamento della rata anticipata del premio per l'anno 1999.

Pertanto, entro il 16 Febbraio 1999, andrà versato - oltre alla completa regolazione 1998 - il 25% del premio di rata anticipata 1999.

Alle seguenti scadenze:

16 Maggio 1999

16 Agosto 1999

16 Novembre 199

dovranno essere versate le ulteriori quote residue (pari al 75% globale del premio anticipato dell'anno 1999).

Le somme versate all'INAIL successivamente al 16/02/99 andranno maggiorate degli interessi quantificati applicando il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico.

Il tasso di cui sopra, che verrà determinato con idoneo provvedimento legislativo, viene, in via provvisoria, stabilito nella misura del 2,5%.

In sede di ultimo versamento si dovrà operare un conguaglio degli interessi, in riferimento al tasso di interessi INAIL ufficiale.

Operativamente le aziende dovranno:

- barrare la casella SI (campo 57 dell’opuscolo riprodotto alle pagine precedenti) se si vuole utilizzare la rateizzazione della rata anticipata 1999;

- barrare la casella NO (campo 58) in caso non si voglia utilizzare la rateizzazione. Gli uffici dell'Associazione sono disponibili per ogni ulteriore chiarimento in materia.

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