4/43 PREVIDENZIALE/CONTRIBUTIVO 29/01/99

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INAIL: CRITERI DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER

LAVORATORI AD ORARIO PARZIALE (PART-TIME) - L. 608/96


 

In base alle norme in materia previdenziale contenute all'art. 2, comma 10 - L. 608/96, le Aziende devono applicare i nuovi criteri per la determinazione del minimale contributivo INAIL per il personale ad orario parziale (Part-time).

A tal proposito si conferma, così come già riportato nella nostra comunicazione n. 4/49 del 3 febbraio 1997, che la retribuzione tabellare di riferimento non è più giornaliera bensì oraria.

La retribuzione tabellare oraria si ottiene dividendo la retribuzione annua prevista dalla contrattazione collettiva per le ore annue stabilite dalla medesima contrattazione.

Es: Settore metalmeccanico

Paga base mensile (*) x 13 (n. mensilità CCNL)

------------------------------------------------------ = valore orario

173 (numeratore da CCNL) x 12

(*) Valori per tempo pieno

Secondo quanto stabilito dalla citata legge 608/96, la retribuzione oraria come sopra ottenuta andrà raffrontata, al fine della applicazione di quella più elevata, con i limiti orari di legge calcolati come segue:

Anno 1998

66.282 X 6

------------ = valore orario

40

Pertanto, per la determinazione della retribuzione imponibile INAIL, il maggiore valore orario ottenuto come sopra si dovrà moltiplicare per il numero delle ore annue di effettiva presenza.

Per ore di effettiva presenza si devono intendere, come già in passato, non solo le ore in cui il lavoratore presta effettivamente la sua opera, ma anche quelle ore che vengono retribuite in forza di legge o di contratto, pur non essendo il lavoratore fisicamente presente (es.: ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, ecc....).

Gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento sull'argomento.

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