5/53 F I S C A L E 03/02/99
FINANZIARIA 1999 - SANATORIA OMESSI VERSAMENTI IVA
Le disposizioni contenute nellart. 12 della Legge Collegata alla Finanziaria 1999 (Suppl. Ord. 210/L alla G.U. N. 302 del 29.12.98 - Legge 23.12.98 N. 448 hanno riaperto i termini della sanatoria delle violazioni di mancato pagamento dellIVA.
Per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 il presupposto per poter accedere alla sanatoria è aver presentato le relative dichiarazioni annuali. Non sono sanabili i periodi dimposta anteriori al 1993.
Periodi anni 1993/1996
La sanatoria è consentita, senza corresponsione di sanzioni ed interessi, per gli omessi versamenti delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a patto che il contribuente provveda al versamento dellimposta dovuta e della soprattassa entro il 2 marzo 1999.
La misura della soprattassa è la seguente:
- per violazioni relative allanno 1993 25%
- per violazioni relative allanno 1994 20%
- per violazioni relative allanno 1995 15
- per violazioni relative allanno 1996 10%
Con riferimento ai versamenti periodici è inoltre previsto che, se il contribuente ha versato limposta in sede di dichiarazione annuale (contestuale versamento delle soprattasse del 5% o 20%), le soprattasse sopra indicate vengono ridotte alla metà (12,5% per il 1993; il 10% per il 1994; 7,5% per il 1995; 5% per il 1996).
Il versamento dovrà essere effettuato con il Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
6366 - Omessi versamenti - Sanatoria IVA
6500 - Soprattassa in materia IVA
Non va indicato alcun periodo di riferimento.