5/53      F I S C A L E      03/02/99

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FINANZIARIA 1999 - SANATORIA OMESSI VERSAMENTI IVA


Le disposizioni contenute nell’art. 12 della Legge Collegata alla Finanziaria 1999 (Suppl. Ord. 210/L alla G.U. N. 302 del 29.12.98 - Legge 23.12.98 N. 448 hanno riaperto i termini della sanatoria delle violazioni di mancato pagamento dell’IVA.

Per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 il presupposto per poter accedere alla sanatoria è aver presentato le relative dichiarazioni annuali. Non sono sanabili i periodi d’imposta anteriori al 1993.

Periodi anni 1993/1996

La sanatoria è consentita, senza corresponsione di sanzioni ed interessi, per gli omessi versamenti delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a patto che il contribuente provveda al versamento dell’imposta dovuta e della soprattassa entro il 2 marzo 1999.

La misura della soprattassa è la seguente:

- per violazioni relative all’anno 1993 25%

- per violazioni relative all’anno 1994 20%

- per violazioni relative all’anno 1995 15

- per violazioni relative all’anno 1996 10%

Con riferimento ai versamenti periodici è inoltre previsto che, se il contribuente ha versato l’imposta in sede di dichiarazione annuale (contestuale versamento delle soprattasse del 5% o 20%), le soprattasse sopra indicate vengono ridotte alla metà (12,5% per il 1993; il 10% per il 1994; 7,5% per il 1995; 5% per il 1996).

Il versamento dovrà essere effettuato con il Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

6366 - Omessi versamenti - Sanatoria IVA

6500 - Soprattassa in materia IVA

Non va indicato alcun periodo di riferimento.

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