5/54      FISCALE       03/02/99

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FINANZIARIA 1999 - SANATORIA OMESSI VERSAMENTI IMPOSTE DIRETTE E CONTRIBUTI COLLEGATI (tassa salute)


 

L’art. 12 della Legge collegata alla Finanziaria (L. 23/12/98 n. 448 - Suppl. Ord. n. 211 alla G.U. n. 302 del 29/12/98) ha riaperto i termini per la sanatoria relativa ai mancati pagamenti di imposte dirette e relativi contributi (tassa salute). Come per la sanatoria IVA il presupposto per accedere al beneficio è aver presentato la prescritta dichiarazione.

Risultano sanabili gli omessi, insufficienti e tardivi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte e dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31/12/96. La sanatoria è rivolta anche ai sostituti di imposta (art. 23 L. 449/97).

Occorre, a tal fine, provvedere al versamento, entro il 2 marzo 1999, dell’imposta dovuta maggiorata della soprattassa nelle seguenti misure:

- 35% per l’imposta dovuta in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio chiuso entro il 31/12 degli anni 1991 e precedenti

- 30% relativamente al 1992

- 25% relativamente al 1993

- 20% relativamente al 1994

- 15% relativamente al 1995

- 10% relativamente al 1996

Se l’inadempimento riguarda l’omesso versamento degli acconti ma il contribuente ha versato l’imposta in sede di dichiarazione annuale (al saldo), la misura della soprattassa risulta ridotta alla metà:

- 17,5% per 1991 e precedenti

- 15% per 1992

- 12,50% per 1993

- 10% per 1994

- 7,5% per 1995

- 5% per 1996

Il versamento dovrà essere effettuato con il Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

4209 - AAAAAAAA - Irpef imposta e soprattassa - Omesso versamento

3209 - AAAAAAAA - Ilor imposta e soprattassa - Omesso versamento

2209 - AAAAAAAA - Irpeg imposta e soprattassa - Omesso versamento

1209 - AAAAAAAA - Altre imposte e relative soprattassa dovute per omesso versamento

1211 - AAAAAAAA - Imposta sul patrimonio netto dell’impresa e soprattassa - Omesso versamento

8893 - AAAAAAAA - CSSN e soprattassa - Omesso versamento

La soprattassa calcolata nelle diverse misure previste a seconda dell’anno oggetto di regolarizzazione, non deve essere versata autonomamente ma cumulativamente all’imposta o contributo cui la stessa di riferisce.

Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è l’anno per il quale si effettua il pagamento.

I versamenti di cui al codice-tributo 1209 devono essere effettuati separatamente a seconda delle diverse imposte che si intende regolarizzare.

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