5/54 FISCALE 03/02/99
FINANZIARIA 1999 - SANATORIA OMESSI VERSAMENTI IMPOSTE DIRETTE E CONTRIBUTI COLLEGATI (tassa salute)
Lart. 12 della Legge collegata alla Finanziaria (L. 23/12/98 n. 448 - Suppl. Ord. n. 211 alla G.U. n. 302 del 29/12/98) ha riaperto i termini per la sanatoria relativa ai mancati pagamenti di imposte dirette e relativi contributi (tassa salute). Come per la sanatoria IVA il presupposto per accedere al beneficio è aver presentato la prescritta dichiarazione.
Risultano sanabili gli omessi, insufficienti e tardivi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte e dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31/12/96. La sanatoria è rivolta anche ai sostituti di imposta (art. 23 L. 449/97).
Occorre, a tal fine, provvedere al versamento, entro il 2 marzo 1999, dellimposta dovuta maggiorata della soprattassa nelle seguenti misure:
- 35% per limposta dovuta in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa allesercizio chiuso entro il 31/12 degli anni 1991 e precedenti
- 30% relativamente al 1992
- 25% relativamente al 1993
- 20% relativamente al 1994
- 15% relativamente al 1995
- 10% relativamente al 1996
Se linadempimento riguarda lomesso versamento degli acconti ma il contribuente ha versato limposta in sede di dichiarazione annuale (al saldo), la misura della soprattassa risulta ridotta alla metà:
- 17,5% per 1991 e precedenti
- 15% per 1992
- 12,50% per 1993
- 10% per 1994
- 7,5% per 1995
- 5% per 1996
Il versamento dovrà essere effettuato con il Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
4209 - AAAAAAAA - Irpef imposta e soprattassa - Omesso versamento
3209 - AAAAAAAA - Ilor imposta e soprattassa - Omesso versamento
2209 - AAAAAAAA - Irpeg imposta e soprattassa - Omesso versamento
1209 - AAAAAAAA - Altre imposte e relative soprattassa dovute per omesso versamento
1211 - AAAAAAAA - Imposta sul patrimonio netto dellimpresa e soprattassa - Omesso versamento
8893 - AAAAAAAA - CSSN e soprattassa - Omesso versamento
La soprattassa calcolata nelle diverse misure previste a seconda dellanno oggetto di regolarizzazione, non deve essere versata autonomamente ma cumulativamente allimposta o contributo cui la stessa di riferisce.
Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è lanno per il quale si effettua il pagamento.
I versamenti di cui al codice-tributo 1209 devono essere effettuati separatamente a seconda delle diverse imposte che si intende regolarizzare.