5/55       FISCALE      03/02/99

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

RIVALUTAZIONE CREDITO D’IMPOSTA PER ACCONTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Scritture contabili


 

A titolo di promemoria ricordiamo che, in sede di chiusura del bilancio d’esercizio, occorre procedere alla rivalutazione del credito d’imposta originato dai versamenti effettuati a titolo di acconto sul T.F.R..

Qui di seguito riportiamo le scritture contabili e la relativa collocazione nel bilancio.

- Rivalutazione dell’acconto

(da operarsi annualmente: 1,5 + 75% indice Istat) per il 1998: 2,6268%

_________________________ _____________________________

credito d’imposta per rivalutazione credito

acconto sul TFR a d’imposta per acconto

sul TFR

_________________________ ______________________________

La rivalutazione costituisce provento straordinario ed è perciò imponibile fiscalmente.

I conti utilizzati andranno così collocati:

Stato Patrimoniale

_____________________________________________________________________________

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie:

2) Crediti

-d) verso altri:

Credito d’imposta per acconto sul TFR

_____________________________________________________________________________

Conto Economico

_____________________________________________________________________________

E) Proventi e oneri straordinari:

20) Proventi:

Rivalutazione credito d’imposta per acconto sul TFR

_____________________________________________________________________________

Ricordiamo infine che il credito d’imposta potrà essere utilizzato in occasione del versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78% di detti trattamenti, ovvero, se superiore al 9,78% alla percentuale corrispondente al rapporto tra il credito d’imposta residuo alla data del 1° gennaio 2000 e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data

credito residuo x 100

__________________

T.F.R. al 1° /1/2000

Qualora invece, anteriormente al 1° gennaio 2000, il credito d’imposta risulti superiore al 12% dei trattamenti residui, l’eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha originato l’eccedenza stessa. Quindi anche per l’anno 1999 non sarebbe previsto alcun recupero; in via eccezionale, però, la norma consente di recuperare la parte eccedente il 12%, nel caso in cui il credito maturato incida sui trattamenti in misura superiore a tale percentuale.

Ciò sarà possibile se si sarà verificato un numero elevato di dimissioni, o licenziamenti dei lavoratori.

Si sottopongono, a tal proposito, le scritture contabili per il recupero del credito d’imposta

- Liquidazione del T.F.R. spettante per la cessazione del rapporto di lavoro

_____________________________ _________________________________

Diversi a Personale c/liquidazione

Trattamento di Fine Rapporto

Indennità di Fine Rapporto

____________________________ _________________________________

- Compensazione del credito d’imposta

____________________________ _____________________________________

Personale c/liquidazione a Diversi

a Erario c/ritenute

a Banca c/c

___________________________ _____________________________________

__________________________ _____________________________________

Erario c/ritenute a Diversi

a Credito d’imposta per acconto sul TFR

a Banca c/c

___________________________ _____________________________________

wb01511_.gif (114 byte)  Indice