5/56      FISCALE      03/02/99

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IVA: Compensazione del credito


 

Come già segnalato (nostra comunicazione n. 3/34 del 26/01/99), i crediti compensabili devono risultare da dichiarazioni annuali o da denunce periodiche.

Potrà quindi essere compensato il CREDITO IVA maturato al 31 dicembre 1998, che sarà riportato nella Dichiarazione IVA ‘99 presentata dal 1° febbraio al 31 marzo 1999 (soggetti con esercizio NON coincidente con l’anno solare), ovvero indicato nella dichiarazione unificata (tutti gli altri soggetti Irpeg) il cui termine di scadenza è compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 1999.

Tuttavia, al fine di evitare disparità di trattamento, è stata prevista la prossima emanazione di un pronunciamento ministeriale, il quale dovrebbe stabilire che l’IVA a credito del 1998 possa essere usata in compensazione da tutti i contribuenti con il versamento da effettuare con il Mod. F24 il prossimo 16 febbraio. Questa facoltà è infatti la logica conseguenza del fatto che, a partire dal 1° febbraio (si veda nostra comunicazione contenuta in questo stesso "Appuntamento Notizie"), il rimborso del credito IVA 1998 può essere chiesto al concessionario della riscossione dall’intero universo di contribuenti, a prescindere dal diverso termine di presentazione della dichiarazione IVA.

Ricordiamo invece che i crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche IVA 1999 non si possono compensare con il Mod. F24, ma sono ovviamente utilizzabili per la vecchia compensazione IVA da IVA.

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