6/69        FISCALE        12/02/99

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C U D : Certificazione Unica dei Redditi di Lavoro Dipendente e Assimilati


 

Con D.M. 22 dicembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998 sono state apportate delle integrazioni allo schema di certificazione unica (Modello CUD) concernente l’attestazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell’anno 1998.

Tale modello deve essere consegnato al dipendente entro il 28 febbraio 1999 oppure entro dodici giorni dalla richiesta del dipendente stesso in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Ricordiamo che la certificazione unica può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Si tenga altresì presente che è possibile effettuare una dichiarazione in forma libera purché contenente tutti i previsti dati identificati dal relativo numero progressivo e dalla denominazione, esposti nella corretta sequenza stabilita dallo schema di certificazione approvato dal Ministero. Possono invece non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto.

Le principali integrazioni cui si faceva cenno riguardano, nell’ordine, i campi contrassegnati dai numeri:

"70" - relativo al contributo straordinario per l’Europa rimborsato al dipendente in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno;

"71" - relativo all’eventuale ammontare di Eurotassa da rimborsare nel corso del periodo d’imposta 1999, a causa di incapienza delle ritenute Irpef;

"72" - relativo alle retribuzioni annue assunte come base per il calcolo del TFR

"73" - relativo alla quota annuale di TFR versata al fondo pensione complementare.

Tali dati possono, ai sensi dello stesso Decreto sopracitato, essere indicati anche nello spazio riservato alle Annotazioni, riportando il numero del campo e la relativa descrizione.

Un’ulteriore novità è relativa alla disposizione di consegnare al dipendente l’informativa sul trattamento dei dati personali (Legge sulla Privacy). Essa può essere consegnata anche su un foglio separato.

A tal riguardo, si fa presente che, con l’apposizione della firma in calce ai riquadri per la scelta della destinazione dell’ 8 per mille e del 4 per mille, si esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L’art. 4 del sopracitato Decreto ha infine disposto che, nel caso di CUD già rilasciati, previa richiesta degli interessati, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro nel 1998 sia possibile rilasciare una certificazione integrativa dei dati mancanti (sempre entro il termine del 28/02/99) in alternativa a un CUD sostitutivo del precedente.

Precisiamo infine che il CUD prevede una sezione relativa alla contribuzione previdenziale e assistenziale.

Tale sezione sostituisce, a partire dal 1998, la copia del modello 01/M che il datore di lavoro era tenuto a consegnare al dipendente.

Di seguito riportiamo le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello CUD.

ISTRUZIONI PER IL CONTRIBUENTE

l. Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione

(CUD) è esonerato dalla presentazione all'Amministrazione Finanziaria sia di questa certificazione, sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi oppure, se ne ricorrono le condizioni e intende avvalersi dell'assistenza fiscale, il mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri, diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da una assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 23 della certificazione). I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il casellario pensionistico sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale circostanza è riportata nelle Annotazioni della presente certificazione. Qualora ricorrano le condizioni indicate nei paragrafi SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF e/o SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL’IRPEF, la presente certificazione può essere inviata all'Amministrazione finanziaria, al fine di esprimere tali scelte.

2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato

al punto 8 della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1998, è di L. 5.500.000).

Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati da questa certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di

natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare l'apposito modulo disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.

4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal contribuente

sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

5. Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del Terzo Mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese metodiste e valdesi; per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate; per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità Ebraiche.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per il 1998 i contribuenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante la presente certificazione se nel punto 9 risultano indicate ritenute. Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera L.20.000.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono firmare la dichiarazione posta in fondo all'apposito spazio destinato alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

Tale scelta, che non determina maggiori imposte da pagare, può essere effettuata indipendentemente dalla scelta di destinare il quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Uno dei due esemplari va consegnato, in busta, allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", l'anno cui la certificazione si riferisce nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL’IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che effettuano tale scelta è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni (cioè quando nel Punto 9 della presente certificazione sono indicate ritenute).

Tale scelta, che non determina maggiori imposte da pagare, può essere effettuata indipendentemente dalla scelta di destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato o alle Istituzioni religiose per scopi umanitari e religiosi.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Uno dei due esemplari va consegnato, in busta, allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF", l'anno cui la certificazione si riferisce nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

Se il contribuente effettua anche la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, la busta deve recare anche l'indicazione di tale scelta.

MODELLO CUD - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 sul trattamento dei dati personali.

Il Ministero delle Finanze desidera informarla, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, che il certificato dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, che attesta l’ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assitenziali dovuti, contiene diversi dati personali.

Dati personali.

La maggior parte dei dati presenti nella certificazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta) possono, invece, essere forniti facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

Anche l’effettuazione delle scelte per la destinazione del 4 e dell’ 8 per mille dell’Irpef è facoltativa. Tali scelte costituiscono, secondo la legge n. 675/96, dati di natura "sensibile".

Modalità del trattamento

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all’amministrazione finanziaria (mod. 770).

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio da altri sostituti d’imposta);

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.);

- fornitura dei dati in possesso dell’amministrazione finanziaria ad altri organismi pubblici (quali, ad esempio, i comuni, l’Inps) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora tali dati (cioè il sostituto d’imposta), il quale tratti i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell’informativa che questi ha già reso all’interessato.

La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, ufficio postale, Caf, associazioni di categoria, professionisti) i quali inviano i dati al Ministero delle Finanze.

Gli intermediari e l’amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono titolari:

- Il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili della stessa amministrazione;

- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificati dei responsabili stessi.

Diritti dell’interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Destinazione del 4 e dell’ 8 per mille dell’Irpef

La presente certificazione in via generale resta nella disponibilità dell’interessato, tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni, essa può essere utilizzata per effettuare le scelte in ordine alla destinazione del 4 e dell’8 per mille dell’Irpef. Queste scelte, la cui effettuazione è facoltativa e la cui mancanza non comporta alcuna conseguenza negativa per l’interessato, costituiscono secondo la legge n. 675/96 dati di natura "sensibile".

Consenso

Il Ministero delle Finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili relativi alle scelte del 4 e 8 per mille dell’Irpef e comunicarli all’amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua ciascuna scelta.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati ad eccezione del sostituto d’imposta, che deve avervi proveduto autonomamente.

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

La certificazione contenente i dati previsti nello schema di cui all'Allegato D del presente decreto deve essere consegnata dai datori di lavoro o enti eroganti che corrispondono somme e valori di cui agli artt. 46 e 47 del Tuir, e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici per attestare i redditi corrisposti nell'anno 1998, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate, nonché l' imponibile contributivo a fini pensionistici e ad altri fini riscossi dall'INPS e l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore.

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dei Tuir, agli eredi del sostituito. In tal caso, nelle annotazioni della certificazione, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

L'importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato, rispettivamente, nel punto

1 o nel punto 2, a seconda del tipo di reddito corrisposto, come più avanti specificato.

Vanno certificati anche gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute). Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all’anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986.

Qualora debbano essere certificati più redditi assoggettabili a tassazione separata, ma di tipo diverso o con aliquote o basi imponibili diverse, deve essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", etc., ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:

| | devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;

| | il punto 41 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale è consegnata la presente certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come maturata in capo al deceduto;

| | nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

SEZIONE FISCALE - PARTE PRIMA

Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel punto 1 va indicato il totale imponibile deI redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali spettano le specifiche detrazioni (stipendi, pensioni mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, etc.) al netto dei. contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. L'importo degli eventuali compensi ed indennità corrisposti da terzi, cioè quelli corrisposti da soggetti diversi dal datore di lavoro e, quindi, per i dipendenti statali, da soggetti diversi dallo Stato, deve essere, altresì separatamente indicato nelle annotazioni e deve essere specificato che trattasi di compensi già compresi nel punto 1.

Nel punto 2 va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le specifiche detrazioni (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del servizio sanitario nazionale, etc.).

Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti (esclusi le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. b), dei TUIR), la certificazione deve riportare, per i redditi indicati, rispettivarmente, nei punti 1 o 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale ritenute, al totale detrazioni (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, etc.) dei diversi rapporti, mentre nella sezione "Dati relativi ai conguagli" devono essere indicati analiticamente, per ciascun reddito per il quale è stato chiesto il conguaglio, nel punto 42, il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito, e nel punto 43 l'imponibile del reddito corrisposto da questi e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nel punto 1 o 2).

Nel punto 44 va barrata la casella 1 se il reddito è stato compreso nel punto 1 e la casella 2 se il reddito è stato compreso nel punto 2 della presente certificazione.

Qualora sia stato chiesto il conguaglio di due redditi, i punti da 45 a 47 vanno compilati secondo quanto precisato a proposito dei punti da 42 a 44.

Qualora, invece, sia stato chiesto il conguaglio di più di due redditi, deve essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", etc., ovvero potranno essere consegnate ulteriori certificazioni.

Per quanto riguarda i singoli importi delle detrazioni, nel caso in cui per l'incapienza dell'imposta lorda non siano state attribuite totalmente le detrazioni, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle singole detrazioni nei punti 3, 4, 5 e 7, nel punto 8 va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Si precisa che nel punto 4 va indicata la detrazione spettante per i figli e per gli altri familiari a carico e che per questi ultimi la detrazione compete soltanto con riferimento ai familiari conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Si precisa, altresì, che nel punto 5 va indicato l'importo totale delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti, comprensivo, quindi, dell'eventuale detrazione di L. 70.000 di cui possono fruire i titolari soltanto di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a 18 milioni e di reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Nel punto 6 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata dei rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta e per i quali è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione neanche differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettatìva senza corresponsione di assegni). Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la. detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato dei rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

Nel punto 9 va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituito dovrà esporre nella eventuale dichiarazione dei redditi. Qualora siano state effettuate ritenute in eccedenza, risultanti dalle operazioni di conguaglio, da rimborsare dal sostituto, nel corso dell'anno 1999, mediante compensazione, il relativo importo va indicato nelle annotazioni.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 9 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta, pertanto in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 9 il totale delle ritenute anche se non tutte risultano ancora operate o se, in caso di dipendente pubblico, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il versamento della quota di ritenute dovute e va compilata la sezione "Dati relativi ai conguagli". In particolare, nei punti 48 e 49, che possono essere compilati soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'articolo 29 dei D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato, rispettivamente, l'importo dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente.

Nei punti 50 e 51, invece, che possono essere compilati da tutti i sostituti d'imposta, va indicato, rispettivamente, l'importo dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef, che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi dovuti dal sostituito sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni della certificazione, deve essere specificato che sulle somme indicate nei punti 50 e 51 sono dovuti gli interessi nella misura dell' l per cento mensile.

L'importo ancora dovuto per l'incapienza dei redditi a subire il prelievo deve essere ripartito proporzionalmente tra l'Irpef dovuta in sede di conguaglio e l'addizionale regionale all'Irpef

ad esempio:

importo complessivamente ancora dovuto x Irpef dovuta in sede di conguaglio

punto 50= __________________________________________________________

Irpef dovuta in sede di conguaglio + addizionale regionale all'Irpef

punto 51= importo complessivamente dovuto - (meno) importo del punto 50 come sopra determinato

Nei punti da 10 a 12 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono teoricamente fruire delle detrazioni per lavoro dipendente relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei dipendente.

Nel punto 13 va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 13 indicare il meno recente e barrare la casella del punto 14.

Nei punti 15 e 16 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono, neppure teoricamente, fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Ai fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 17 e 18 vanno indicati gli importi del primo e del secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto ai sostituiti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo di imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Per i medesimi soggetti nel punto 19 va indicato l'eventuale credito Irpef che il sostituto non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo. Qualora risultasse un credito CSSN che il sostituto non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo, il relativo importo va indicato nelle annotazioni della certificazione.

Nel punto 20 va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata. Per il caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle imposte o dell'addizionale, vedere le istruzioni già fornite per la compilazione del punto 9.

Nei punti 21 e 22 va indicato, rispettivamente, l'importo del saldo del contributo al servizio sanitario nazionale trattenuto nel 1998 ovvero l'importo dello stesso contributo rimborsato nel 1998 dal sostituto a coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.

Nel punto 23 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto. d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non può essere riconosciuta dal sostituto d'imposta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Nel punto 24 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di detti contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel punto 25 va indicato l'importo dei contributi (diversi dalle quote del TFR) versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari. Tali contributi, salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500.000 mila. Nelle annotazioni va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito.

Va, infine, indicato l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero e telefono) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) alla quale il CAAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod.730.

SEZIONE PREVIDENZIALE

Per la compilazione della sezione previdenziale, riportiamo un estratto della circolare INPS n. 24 del 9/2/99 con la quale l’Istituto detta le relative modalità.

"Nell’ipotesi in cui l’Azienda, titolare di più posizioni contributive nella stessa provincia ovvero in province diverse, abbia effettuato il versamento dei contributi per lo stesso lavoratore utilizzando più posizioni, potrà rilasciare un’unica certificazione anche ai fini previdenziali.

Compilazione del campo 26: imponibile contributivo ai fini pensionistici

Deve essere riportato l’imponibile preso a base per il calcolo dei contributi pensionistici versati o dovuti ai seguenti fondi o gestioni INPS:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti

- Fondo elettrici

- Fondo telefonici

- Fondo volo

- Fondo impiegati ex imposte consumo

- Gestione contabile separata enti pubblici creditizi

- Gestione contabile separata soppresso fondo autoferrotranvieri.

L’imponibile è quello di competenza dell’anno cui si riferisce la certificazione (art. 6, comma 1 del D. Lgs. 314/97).

In questo campo devono essere indicate le somme e i valori che, nel mod. 01/M, venivano riportati nel quadro "B" nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" e, quindi, comprendono anche i compensi ultramensili (tredicesima, quattordicesima mensilità e altre gratifiche), i premi di risultato, gli arretrati relativi ad anni precedenti dovuti per legge o per contratto con effetto retroattivo, i compensi per ferie e festività non godute, i valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a polizze, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefit.

Per i lavoratori iscritti a fondi sostitutivi e gestioni contabili separate, nonché per particolari categorie di assicurati (lavoratori dipendenti da aziende minerarie che prestano la propria opera in sotterraneo, lavoratori marittimi, lavoratori richiamati alle armi, ecc..) devono essere riportati gli importi assoggettati a contribuzione pensionistica già indicati nel quadro "C" del modello 01/M, siano essi riferiti all’anno in corso che ad anni precedenti.

In ogni caso deve essere riportato anche l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso.

In questo campo non vanno indicati gli arretrati riferiti aD anni precedenti corrisposti a seguito di transazioni, conciliazioni, sentenze, per i quali dovrà essere rilasciata al lavoratore, per i periodi di competenza fino all’anno 1997, copia del mod. 01/M-VIG in quanto tali importi devono essere riferiti agli anni di competenza. Per i periodi di competenza successivi si fa riserva di ulteriori istruzioni.

Nell’imponibile da riportare nel campo 26 si dovrà tenere conto delle componenti variabili della retribuzione del mese di dicembre i cui adempimenti sono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo (D.M. 7.10.93).

In pratica l’imponibile riferito al 1998 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1998, ma riferiti a dicembre 1997 (tali importi avranno, infatti, rettificato il mod. 01/M del 1997);

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1999 ma riferiti a dicembre 1998.

- Campo 27 - Imponibile contributivo a fondi pensionistici integrativi obbligatori gestiti dall’INPS.

Per i lavoratori dipendenti che contribuiscono ai seguenti fondi:

- gas,

- esattoriali,

- consorzio del porto di Genova ed ente autonomo porto di Trieste,

- gestione ad esaurimento degli enti disciolti (art. 75 del DPR 761/79).

dovrà essere compilato il campo 26 per l’imponibile assoggettato al contributo fondo pensioni lavoratori dipendenti e il campo 27 per l’imponibile assoggettato al contributo integrativo.

- Campo 28 - Imponibile degli altri contributi riscossi dall’INPS.

Deve essere sempre compilato, salvo il caso in cui non siano dovute contribuzioni minori (disoccupazione, tubercolosi, ecc).

Nel caso in cui il lavoratore sia assicurato presso fondi sostitutivi o esonerativi non gestiti dall’INPS (INPDAI, ENPALS, INPGI, INPDAP), il campo dovrà essere compilato per le contribuzioni minori. In tale caso dovrà essere lasciato in bianco il campo 26.

L’importo da esporre nel campo 28 può essere uguale o diverso da quello da esporre nel campo 26.

E’ diverso nel caso di:

- soci di cooperative di produzione e lavoro ex DPR 602/70 che versano sui salari effettivi ovvero su quelli fissati con DM ai sensi dell’articolo 6 del DPR 602/70;

- lavoratori all’estero in paesi con i quali vigono accordi parziali;

- lavoratori per i quali è stato applicato il massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18, legge 335/95)

Se le retribuzioni da indicare nel campo 28 sono diverse in relazione alle diverse forme contributive, va indicata quella superiore. Ciò si verifica nei casi di:

- lavoratori all’estero in paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale

- aziende del credito e assicurazione nei casi in cui per eventi quali maternità, allattamento, sciopero, versano il solo contributo CUAF.

- Campo 29 - Trattenute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore.

Nel campo 29 non va indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all’INPS (es: contributi INPDAI, INOPDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 8,89% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici

- 0,30% (CIGS)

- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;

- 0,50% (contributo al fondo per le politiche migratorie lavoratori extracomunitari);

- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;

- contributo integrativo per i fondi integrativi gestiti dall’INPS.

Le trattenute in questione si riferiscono agli imponibili contributivi indicati nei campi 26, 27, 28.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (DM 7.10.93), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

- Campi 30, 31 e 32. Dichiarazione versamento dei contributi.

La dichiarazione attestante il versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento dei contributi si riferisce al complesso dei contributi dovuti sia dal datore di lavoro che dal lavoratore dipendente, scaduti all’atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell’omesso versamento nelle annotazioni.

I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi (quota datore di lavoro o quota lavoratore o entrambe) per calamità naturali, indicheranno nel riquadro "annotazioni" tale circostanza."

SEZIONE FISCALE - PARTE SECONDA

Nei punti da 33 a 41 vanno indicati i dati relativi alle indennità di fine rapporto, alle altre indennità e somme soggette a tassazione separata. Se il sostituto, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 482 dei 1985, deve farne specifica menzione nelle annotazioni.

Nei punti da 52 a 62 vanno analiticamente indicati gli oneri di cui all'articolo 13-bis del Tuir e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dello stesso articolo (spese sanitarie e assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte dei quali nei limiti e alle condizioni previsti nello stesso articolo 13-bis, è stata riconosciuta la detrazione d'imposta indicata nel punto 7.

Gli oneri per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda riconosciuta dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio, diversi da quelli analiticamente indicati nei punti da 52 a 61, vanno compresi nell’importo da indicare nel punto 62.

Nei punti da 63 a 69 vanno analiticamente indicati gli oneri di cui all'articolo 10 del Tuir, alle condizioni ivi previste, e le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'articolo 48, comma 1, lettera h) del Tuir, non hanno concorso a formare il reddito di cui al punto 1. Nelle annotazioni va specificato che, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, tali oneri, già esclusi dalla formazione del reddito non devono essere riportati.

Gli oneri che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile riconosciuti dal sostituto d’imposta diversi da quelli analiticamente indicati nei punti da 63 a 68 vanno indicati complessivamente nel punto 69.

Nei punti da 70 a 73 vanno indicati i dati relativi alla restituzione del 60% del contributo straordinario per l’Europa, alla retribuzione annua assunta come base per la determinazione del TFR e alla quota annuale di TFR versata al fondo pensione complementare. Si ricorda altresì che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 22 dicembre 1998 tali dati possono essere indicati anche nello spazio riservato alle annotazioni, riportando il numero del campo e la relativa descrizione

Nelle annotazioni deve essere indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione di Festività o ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni", devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La data e la firma del sostituto d'imposta vanno apposte sull'ultimo o unico foglio della certificazione.

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