1/7     SINDACALE     13/01/99

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DENUNCIA ANNUALE INVALIDI - LEGGE 482/68


 

Ricordiamo che entro il 31 gennaio le Aziende che occupano oltre 35 dipendenti sono tenute alla denuncia per le assunzioni obbligatorie di invalidi.

Ai fini del raggiungimento del numero dei dipendenti cui è subordinata l’insorgenza dell’obbligo suesposto, non vanno considerati.

1) gli apprendisti

2) i lavoratori occupati tramite il collocamento obbligatorio

3) i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, per il periodo di vigenza del contratto

4) i lavoratori assunti con contratto di reinserimento

5) i lavoratori assunti mediante collocamento ordinario e successivamente divenuti invalidi con grado di invalidità non inferiore al 60%.

La denuncia deve essere inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro e deve indicare il numero dei lavoratori, validi ed invalidi, suddivisi per sesso (per gli invalidi, precisare: nome, categoria di invalidità, data di assunzione).

In base alla Legge 863/84, i lavoratori occupati a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto.

Inoltre, le Aziende che occupano un numero di invalidi inferiore a quanto la legge stabilisce debbono presentare richiesta di assunzione delle unità carenti, indicando possibilmente i tipi di lavoro per i quali è richiesto personale invalido.

I datori di lavoro privati che hanno sedi in più province devono trasmettere i prospetti distintamente per le singole province alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro e complessivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia in cui si trova la sede legale.

In considerazione di quanto sopra, non è più previsto l’invio di un prospetto riepilogativo al Ministero del Lavoro.

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