6/71         F I S C A L E       12/02/99

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DETRAZIONI D’IMPOSTA 1999


 

Gli artt. 12 e 13 del DPR 917/96 (TUIR) stabiliscono gli importi delle detrazioni d’imposta e dei limiti di reddito.

Le detrazioni in vigore per l’anno 1999 risultano immutate rispetto all’anno scorso e sono le seguenti:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

- L. 1.057.552 se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000

- L. 961.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000

- L. 889.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000

- L. 817.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 100.000.000

Il limite di reddito complessivo per considerare il coniuge fiscalmente a carico rimane di L. 5.500.000.

DETRAZIONE PER I FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO

per un figlio L. 336.000

per due figli L. 672.000

per tre figli L. 1.008.000

per quattro figli L. 1.344.000

per cinque figli L. 1.680.000

per sei figli L. 2.016.000

per sette figli L. 2.352.000

per otto figli L. 2.688.000

per ogni altro figlio L. 336.000

Come già segnalato lo scorso anno, il TUIR prevede che l’importo sopra indicato della detrazione per figli o altri familiari a carico sia da ripartirsi "in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno". Da ciò si desume che, ad esempio, la detrazione per i figli non deve essere necessariamente suddivisa al 50% tra i genitori, ma potrà essere ripartita secondo proporzioni differenti tra i due.

La percentuale di attribuzione della detrazione dovrà essere pertanto espressamente precisata dal singolo lavoratore mediante indicazione sul modello di richiesta di detrazione.

Dalla normativa che non differenzia più i figli dagli altri familiari a carico conviventi discende che:

- l’unico requisito richiesto per vedersi attribuita la relativa detrazione è che il figlio non possieda

un reddito complessivo annuo superiore a L. 5.500.000, prescindendo quindi da qualsiasi

requisito anagrafico.

Rimane invece confermato che, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge a carico si applica per il primo figlio, mentre per gli altri figli si applica la normale detrazione per figli a carico diminuita dell’importo spettante per il primo figlio.

DETRAZIONE PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

- L. 1.680.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.100.000

- L. 1.600.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000

- L. 1.500.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 15.000.000

- L. 1.350.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.000.000 ma non a L.15.300.000

- L. 1.250.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.300.000 ma non a L. 15.600.000

- L. 1.150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.600.000 ma non a L. 15.900.000

- L. 1.050.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.900.0000 ma non a L. 30.000.000

- L. 950.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 40.000.000

- L. 850.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 40.000.000 ma non a L. 50.000.000

- L. 750.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 50.000.000 ma non a L. 60.000.000

- L. 650.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 60.300.000

- L. 550.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.300.000 ma non a L. 70.000.000

- L. 450.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 70.000.000 ma non a L. 80.000.000

- L. 350.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore al L. 80.000.000 ma non a L. 90.000.000

- L. 250.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 90.000.000 ma non a L. 90.400.000

- L. 150.000 se il reddito da lavoro dipendente è superiore a L. 90.400.000 ma non a L. 100.000.000

- L. 100.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 100.000.000

Ai pensionati è riconosciuta un’ulteriore detrazione di L. 120.000 (unica novità rispetto all’anno scorso disposta dalla Legge Collegata alla Finanziaria ‘99 - L. 449/98) a condizione che il reddito complessivo sia formato solo da pensione fino a 18 milioni e dall’abitazione principale e relative pertinenze.

Ricordiamo che, mentre le detrazioni per carichi di famiglia devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la detrazione per redditi di lavoro dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno, cioè a giorni.

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D’IMPRESA

- L. 700.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa non è superiore a L. 9.100.000

- L. 600.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000

- L. 500.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 9.600.000

- L. 400.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.600.000 ma non a L. 9.900.000

- L. 300.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.900.000 ma non a L. 15.000.000

- L. 200.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 30.000.000

- L. 100.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000

DETRAZIONI PER ONERI

Con riferimento agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1999, fatte salve alcune eccezioni (es: 41% per spese per ristrutturazione di immobili), la percentuale di detrazione è fissata al 19%.

Sul bollettino cartaceo proponiamo un facsimile della dichiarazione di spettanza che i lavoratori dipendenti dovranno compilare e restituire al datore di lavoro.

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