6/71 F I S C A L E 12/02/99
DETRAZIONI DIMPOSTA 1999
Gli artt. 12 e 13 del DPR 917/96 (TUIR) stabiliscono gli importi delle detrazioni dimposta e dei limiti di reddito.
Le detrazioni in vigore per lanno 1999 risultano immutate rispetto allanno scorso e sono le seguenti:
DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO
- L. 1.057.552 se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000
- L. 961.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000
- L. 889.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000
- L. 817.552 se il reddito complessivo è superiore a L. 100.000.000
Il limite di reddito complessivo per considerare il coniuge fiscalmente a carico rimane di L. 5.500.000.
DETRAZIONE PER I FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO
per un figlio L. 336.000
per due figli L. 672.000
per tre figli L. 1.008.000
per quattro figli L. 1.344.000
per cinque figli L. 1.680.000
per sei figli L. 2.016.000
per sette figli L. 2.352.000
per otto figli L. 2.688.000
per ogni altro figlio L. 336.000
Come già segnalato lo scorso anno, il TUIR prevede che limporto sopra indicato della detrazione per figli o altri familiari a carico sia da ripartirsi "in proporzione alleffettivo onere sostenuto da ciascuno". Da ciò si desume che, ad esempio, la detrazione per i figli non deve essere necessariamente suddivisa al 50% tra i genitori, ma potrà essere ripartita secondo proporzioni differenti tra i due.
La percentuale di attribuzione della detrazione dovrà essere pertanto espressamente precisata dal singolo lavoratore mediante indicazione sul modello di richiesta di detrazione.
Dalla normativa che non differenzia più i figli dagli altri familiari a carico conviventi discende che:
- lunico requisito richiesto per vedersi attribuita la relativa detrazione è che il figlio non possieda
un reddito complessivo annuo superiore a L. 5.500.000, prescindendo quindi da qualsiasi
requisito anagrafico.
Rimane invece confermato che, se laltro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge a carico si applica per il primo figlio, mentre per gli altri figli si applica la normale detrazione per figli a carico diminuita dellimporto spettante per il primo figlio.
DETRAZIONE PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
- L. 1.680.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.100.000
- L. 1.600.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000
- L. 1.500.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 15.000.000
- L. 1.350.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.000.000 ma non a L.15.300.000
- L. 1.250.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.300.000 ma non a L. 15.600.000
- L. 1.150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.600.000 ma non a L. 15.900.000
- L. 1.050.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 15.900.0000 ma non a L. 30.000.000
- L. 950.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 40.000.000
- L. 850.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 40.000.000 ma non a L. 50.000.000
- L. 750.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 50.000.000 ma non a L. 60.000.000
- L. 650.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 60.300.000
- L. 550.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.300.000 ma non a L. 70.000.000
- L. 450.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 70.000.000 ma non a L. 80.000.000
- L. 350.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore al L. 80.000.000 ma non a L. 90.000.000
- L. 250.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 90.000.000 ma non a L. 90.400.000
- L. 150.000 se il reddito da lavoro dipendente è superiore a L. 90.400.000 ma non a L. 100.000.000
- L. 100.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 100.000.000
Ai pensionati è riconosciuta unulteriore detrazione di L. 120.000 (unica novità rispetto allanno scorso disposta dalla Legge Collegata alla Finanziaria 99 - L. 449/98) a condizione che il reddito complessivo sia formato solo da pensione fino a 18 milioni e dallabitazione principale e relative pertinenze.
Ricordiamo che, mentre le detrazioni per carichi di famiglia devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la detrazione per redditi di lavoro dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro nellanno, cioè a giorni.
DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DIMPRESA
- L. 700.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa non è superiore a L. 9.100.000
- L. 600.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000
- L. 500.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 9.600.000
- L. 400.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.600.000 ma non a L. 9.900.000
- L. 300.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 9.900.000 ma non a L. 15.000.000
- L. 200.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 30.000.000
- L. 100.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000
DETRAZIONI PER ONERI
Con riferimento agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1999, fatte salve alcune eccezioni (es: 41% per spese per ristrutturazione di immobili), la percentuale di detrazione è fissata al 19%.
Sul bollettino cartaceo proponiamo un facsimile della dichiarazione di spettanza che i lavoratori dipendenti dovranno compilare e restituire al datore di lavoro.