6/72         FISCALE       12/02/99

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

IMPOSTE DIRETTE: Sanatoria omessi versamenti - Precisazioni ministeriali


 

La Circolare Ministero delle Finanze 5 febbraio 1999 n. 28/E ha definitivamente chiarito le modalità di applicazione della sanatoria di omessi o tardivi versamenti di IRPEF, IRPEG, ILOR, IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO, IMPOSTE SOSTITUITIVE, CSSN, nonchè del CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EUROPA (EUROTASSA).

La presente comunicazione va pertanto ritenuta sostitutiva della precedente n. 5/54 del 3/2/99.

Risultano sanabili gli omessi, insufficienti e tardivi versamenti delle imposte e dei contributi sopracitati risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre degli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996. La sanatoria è rivolta anche ai sostituti di imposta (art. 23 L. 449/97).

Occorre, a tal fine, provvedere al versamento, entro il 2 marzo 1999, dell’imposta o del contributo dovuto maggiorato della soprattassa, ovvero il pagamento della sola maggiorazione in caso di tardivo versamento, nelle seguenti misure:

- 30% per l’imposta dovuta in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio chiuso entro il 31/12/1992

- 25% relativamente al 1993

- 20% relativamente al 1994

- 15% relativamente al 1995

- 10% relativamente al 1996

La regolarizzazione degli omessi versamenti del contributo straordinario per l’Europa comporta il pagamento, entro il predetto termine del 2 marzo 1999, di una somma pari al 40% dell’importo originariamente dovuto e non versato, maggiorata di un importo a titolo di soprattassa pari al 10% dell’intero importo del contributo non versato alle prescritte scadenze. Per i tardivi versamenti, invece, la regolarizzazione comporta il pagamento della sola soprattassa, pari al 10% dell’intero importo versato in ritardo.

Come già segnalato, è stata estesa anche ai sostituti d’imposta la possibilità di regolarizzare gli omessi e tardivi versamenti delle ritenute.

Anche i sostituti d’imposta possono quindi regolarizzare, entro il 2 marzo 1999, gli omessi o tardivi versamenti delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni Mod. 770 relative agli anni dal 1992 al 1996.

La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il termine perentorio del 2 marzo 1999, delle ritenute a suo tempo non versate, maggiorate dell’importo a titolo di soprattassa previsto per l’anno di riferimento, ovvero il pagamento della sola maggiorazione nelle ipotesi di tardivo versamento delle ritenute.

Il versamento dovrà essere effettuato con il Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

4209 - AAAAAAAA - Irpef imposta e soprattassa - Omesso versamento

3209 - AAAAAAAA - Ilor imposta e soprattassa - Omesso versamento

2209 - AAAAAAAA - Irpeg imposta e soprattassa - Omesso versamento

1209 - AAAAAAAA - Altre imposte e relative soprattasse dovute per omesso versamento

1211 - AAAAAAAA - Imposta sul patrimonio netto dell’impresa e soprattassa - Omesso versamento

1141 - AAAAAAAA - Ritenute operate dai sostituti d’imposta - Imposta e sanzione - Omesso versamento

8893 - AAAAAAAA - CSSN e soprattassa - Omesso versamento

La soprattassa calcolata nelle diverse misure previste a secondo dell’anno oggetto di regolarizzazione, non deve essere versata autonomamente ma cumulativamente all’imposta o contributo cui la stessa si riferisce.

Per l’omesso versamento del contributo straordinario per l’Europa, il cui versamento doveva essere eseguito in autotassazione o dai sostituti di imposta, si utilizza il codice tributo 1209.

Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è l’anno per il quale si effettua il pagamento.

I versamenti di cui al codice tributo 1209 devono essere effettuati separatamente a seconda delle diverse imposte che si intende regolarizzare.

wb01511_.gif (114 byte)  Indice