6/73         FISCALE         12/02/99

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IVA: Sanatoria omessi versamenti - Precisazioni ministeriali


 

Con Circolare Ministero delle Finanze 5 febbraio 1999 n. 28/E sono stati forniti i necessari chiarimenti per l’applicazione corretta della regolarizzazione degli omessi versamenti IVA.

La presente comunicazione va pertanto considerata sostitutiva della precedente n. 5/53 del 3/2 u.s..

Per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 il presupporto per poter accedere alla sanatoria è aver presentato le relative dichiarazioni annuali. Non sono sanabili i periodi d’imposta anteriori al 1993.

Periodi anni 1993/1996

La regolarizzazione spontanea è consentita, senza corresponsione di sanzioni ed interessi, per gli omessi versamenti delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a patto che il contribuente provveda al versamento dell’imposta dovuta (se dovuta) e della soprattassa entro il 2 marzo 1999.

La misura della soprattassa è la seguente:

- per violazioni relative all’anno 1993 25%

- per violazioni relative all’anno 1994 20%

- per violazioni relative all’anno 1995 15%

- per violazioni relative all’anno 1996 10%

Con riferimento ai versamenti periodici, è inoltre previsto che, se il contribuente ha versato l’imposta in sede di dichiarazione annuale, le soprattasse sopra indicate vengono ridotte alla metà (12,5% per il 1993; il 10% per il 1994; 7,5% per il 1995).

Per l’anno 1996 la medesima riduzione non è consentita.

Il Ministero chiarisce invece che è possibile regolarizzare anche l’eventuale omesso o tardivo versamento dell’acconto IVA.

Si ricorda inoltre che permane l’obbligo di presentare all’ufficio IVA o all’ufficio delle entrate, se istituito) l’istanza prevista dall’articolo 3, comma 207, della legge n. 662 del 1996 entro quindici giorni dal pagamento, a pena di decadenza.

Ove il pagamento sia, invece, successivo all’intervento degli organi accertatori, ovvero l’imposta risulti già iscritta a ruolo e non sia stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento, o ancora alla data del 2 marzo 1999 sia stata notificata la cartella e non sia ancora scaduto il termine per il pagamento, la sanatoria è ugualmente consentita, ma secondo differenti modalità.

In particolare le soprattasse sono del 35% per l’anno 1993, del 30% per l’anno 1994, del 25% per l’anno 1995 e del 20% per l’anno 1996.

Nel caso in cui la notifica della cartella avvenga entro il 2 marzo, il versamento dell’imposta deve essere eseguito entro il termine indicato nella cartella medesima; invece il versamento delle sanzioni dovrà avvenire alternativamente:

1) entro 5 giorni dal pagamento dell’imposta

2) entro il 2 marzo 1999 nel caso in cui sia "oggettivamente impossibile" rispettare il predetto termine di 5 giorni.

Il versamento dovrà essere effettuato con il Mod. F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

6366 - Omessi versamenti - Sanatoria IVA

6500 - Soprattassa in materia IVA

Il periodo di riferimento è costituito dall’anno per il quale si effettua il versamento nella forma AAAA (per es. 1995).

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