6/73 FISCALE 12/02/99
IVA: Sanatoria omessi versamenti - Precisazioni ministeriali
Con Circolare Ministero delle Finanze 5 febbraio 1999 n. 28/E sono stati forniti i necessari chiarimenti per lapplicazione corretta della regolarizzazione degli omessi versamenti IVA.
La presente comunicazione va pertanto considerata sostitutiva della precedente n. 5/53 del 3/2 u.s..
Per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 il presupporto per poter accedere alla sanatoria è aver presentato le relative dichiarazioni annuali. Non sono sanabili i periodi dimposta anteriori al 1993.
Periodi anni 1993/1996
La regolarizzazione spontanea è consentita, senza corresponsione di sanzioni ed interessi, per gli omessi versamenti delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a patto che il contribuente provveda al versamento dellimposta dovuta (se dovuta) e della soprattassa entro il 2 marzo 1999.
La misura della soprattassa è la seguente:
- per violazioni relative allanno 1993 25%
- per violazioni relative allanno 1994 20%
- per violazioni relative allanno 1995 15%
- per violazioni relative allanno 1996 10%
Con riferimento ai versamenti periodici, è inoltre previsto che, se il contribuente ha versato limposta in sede di dichiarazione annuale, le soprattasse sopra indicate vengono ridotte alla metà (12,5% per il 1993; il 10% per il 1994; 7,5% per il 1995).
Per lanno 1996 la medesima riduzione non è consentita.
Il Ministero chiarisce invece che è possibile regolarizzare anche leventuale omesso o tardivo versamento dellacconto IVA.
Si ricorda inoltre che permane lobbligo di presentare allufficio IVA o allufficio delle entrate, se istituito) listanza prevista dallarticolo 3, comma 207, della legge n. 662 del 1996 entro quindici giorni dal pagamento, a pena di decadenza.
Ove il pagamento sia, invece, successivo allintervento degli organi accertatori, ovvero limposta risulti già iscritta a ruolo e non sia stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento, o ancora alla data del 2 marzo 1999 sia stata notificata la cartella e non sia ancora scaduto il termine per il pagamento, la sanatoria è ugualmente consentita, ma secondo differenti modalità.
In particolare le soprattasse sono del 35% per lanno 1993, del 30% per lanno 1994, del 25% per lanno 1995 e del 20% per lanno 1996.
Nel caso in cui la notifica della cartella avvenga entro il 2 marzo, il versamento dellimposta deve essere eseguito entro il termine indicato nella cartella medesima; invece il versamento delle sanzioni dovrà avvenire alternativamente:
1) entro 5 giorni dal pagamento dellimposta
2) entro il 2 marzo 1999 nel caso in cui sia "oggettivamente impossibile" rispettare il predetto termine di 5 giorni.
Il versamento dovrà essere effettuato con il Mod. F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
6366 - Omessi versamenti - Sanatoria IVA
6500 - Soprattassa in materia IVA
Il periodo di riferimento è costituito dallanno per il quale si effettua il versamento nella forma AAAA (per es. 1995).