6/74         PREVIDENZIALE       12/02/98

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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS: Variazioni dall’ 1/1/1999


 

L’Inps, con propria circolare n. 23 del 9 febbraio, detta le istruzioni operative riguardanti la portata e l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 448/98, articolo che ha disposto la riduzione del costo del lavoro attraverso una soppressione della aliquota contributiva dovuta per asili nido, Enaoli e TBC.

La decorrenza prevista per tale soppressione viene stabilita come segue:

1° gennaio 1999 per il settore industriale e per gli altri settori che versano il contributo CUAF nella misura non inferiore a quella dovuta per l’industria (2,48%)

1° gennaio 2000 per gli artigiani e i commercianti (per questi ultimi solo per gli iscritti IVS che godano già di una riduzione del CUAF)

Restano pertanto confermate le tabelle contributive indicate nella nostra comunicazione 5/48 del 3 febbraio, salvo per quanto riguarda il settore commercio, le cui tabelle vengono riportate nelle pagine seguenti.

CONTRIBUTO SETTIMANALE APPRENDISTI

Il contributo apprendisti subisce una variazione legata alla soppressione dei contributi asili nido, Enaoli e TBC.

I nuovi valori sono i seguenti:

Aziende per cui è operante la soppressione asili nido, Enaoli, TBC

soggetti Inail 4.980 settimanali

non soggetti Inail 4.800 settimanali

Altre Aziende

soggetti Inail 5.110 settimanali

non soggetti Inail 4.930 settimanali

Ricordiamo infine che alle Aziende per cui opera la soppressione dei contributi Enaoli non spetta più il beneficio della fiscalizzazione.

 

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