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RIFIUTI

DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 (DECRETO "RONCHI")

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI


 

Riteniamo importante puntualizzare le norme che regolamentano il "deposito temporaneo" di rifiuti, definito dall’art. 6 del D. Lgs. 22/’97 ("Decreto Ronchi"), come "il raggruppamento dei rifiuti, effettuato prima della raccolta, nello stesso luogo di produzione, nel rispetto di determinate condizioni", in modo da definire le condizioni alle quali tale deposito può essere mantenuto senza alcuna autorizzazione e segnalare invece le carenze, nella conduzione del deposito stesso, che possono esporre l’azienda al rischio di gravi sanzioni.

Infatti, nel caso il deposito rispetti le condizioni dettate dalla normativa, il decreto esclude tale stoccaggio dall’obbligo di autorizzazione regionale ex art. 27 (realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero) e ex art. 28 (operazioni di smaltimento, "deposito preliminare......." e operazioni di recupero, "messa in riserva di rifiuti......").

Al riguardo viene inoltre operata una distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, con diverse prescrizioni per quel che attiene la quantità massima di rifiuti da tenere nel deposito e i periodi entro cui rimuovere gli stessi.

Sottolineiamo l’importanza che le aziende verifichino che tutte le condizioni previste dall’art. 6 siano rispettate: in caso contrario (anche nel caso una sola delle condizioni prescritte non sia soddisfatta) il deposito dei rifiuti si configurerebbe come attività di stoccaggio sottoposta ad autorizzazione regionale (e quindi al titolare dell’azienda potrebbe essere contestato tale capo di imputazione).

 

Riportiamo pertanto il testo delle prescrizioni previste dall’art. 6 del D. L.ivo 22/97:

Art. 6 - Definizioni

[.... omissis.....]

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1 i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm nè policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 [I cicli di lavorazione svolti dalle aziende associate consentono, normalmente, di escludere la presenza di tali contaminanti nei rifiuti prodotti];

2 i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3 i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

4 il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

In particolare:

I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro o che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, o allo sviluppo di notevoli quantità' di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro [Quanto detto si riferisce anche ai bacini di contenimento: può essere previsto un bacino di contenimento comune a tipologie diverse di rifiuti a condizione che i rifiuti stessi, qualora vengano a contatto all’interno del bacino in caso di sversamento, non siano suscettibili di dare origine a reazioni pericolose];

Ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacita' pari all'intero volume del serbatoio.

Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi [con il termine "serbatoi" sono da intendersi anche i fusti e i recipienti di qualsiasi genere], potra' essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacita' uguale a quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi.

5 Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi [A tale proposito suggeriamo, dopo aver definito e circoscritto una apposita area per il deposito dei rifiuti in azienda, di apporre, in corrispondenza dell’area stessa o sui singoli recipienti, etichettature come quelle riportate, a titolo di esempio, alla pagina successiva]

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI

Codice C.E.R./Nome codificato

14.01.02

Altri solventi alogenati e miscele di solventi

Denominazione attribuita in azienda

TRIELINA SPORCA

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