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INQUINAMENTO ATMOSFERICO, D.P.R. 203/’88, D.M. 25 luglio 1991

ATTIVITA’ A RIDOTTO INQUINAMENTO


 

Delibera di Giunta regionale 27 novembre 1998 n. 6/39940 "Autorizzazione in via generale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, all’esercizio dell’attività a ridotto inquinamento atmosferico specificata al p. 5 dell’ allegato 2 al decreto medesimo, con riferimento alla sola produzione di articoli in materiale plastico con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g ed esclusa, pertanto, la produzione di articoli in gomma".

Delibera di Giunta regionale 27 novembre 1998 n. 6/39941 "Autorizzazione in via generale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, all’esercizio dell’attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 10 dell’ allegato 2 al decreto medesimo: "Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g".

Delibera di Giunta regionale 27 novembre 1998 n. 6/39942 "Autorizzazione in via generale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, all’esercizio dell’attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 15 dell’ allegato 2 al decreto medesimo: "Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g".

Delibera di Giunta regionale 27 novembre 1998 n. 6/39943 "Autorizzazione in via generale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, all’esercizio dell’attività a ridotto inquinamento atmosferico specificata al p. 21 dell’ allegato 2 al decreto medesimo: "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g".

 

Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 33/297 del 17 novembre 1997, per segnalare che il 2° Supplemento Straordinario al n. 52 del 31/12/98 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia riporta una integrazione all’elenco delle Deliberazioni della Giunta Regionale con le quali viene data concreta attuazione alle procedure semplificate previste per le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui alle delibere stesse.

Ricordiamo che, con tali procedure, viene notevolmente semplificato l’iter amministrativo previsto dal D.P.R. 203/88 per l’ottenimento delle autorizzazioni allo scarico in atmosfera.

 

 

 

 

 

 

Infatti, per i cicli di lavorazione aventi emissioni in atmosfera compresi nell’elenco delle "Attività a ridotto inquinamento" (relativamente agli impianti "nuovi" e alla modifica sostanziale di quelli "esistenti") è prevista una sorta di autorizzazione "tacita" nel caso l’Azienda presenti la relativa domanda di autorizzazione e rispetti le prescrizioni, di carattere sia tecnico che amministrativo, indicate nello specifico allegato tecnico alle Delibere.

  • La procedura "semplificata" risulta così articolata:
  • - L’azienda presenta domanda di autorizzazione, utilizzando il fac-simile predisposto dalla Regione. Alla domanda non deve essere unita alcuna ulteriore informazione, in quanto l’azienda si impegna a rispettare le prescrizioni già formulate dalla Regione nel relativo allegato tecnico.

    - Il provvedimento di autorizzazione assumerà efficacia dal quarantacinquesimo giorno decorrente dalla posteriore tra le due date attestanti il ricevimento, da parte della Regione Lombardia e del Comune interessato, della relativa domanda, così come indicate sulle ricevute di ritorno delle cartoline utilizzate per la spedizione raccomandata o sulle timbrature apposte dagli uffici protocollo dei due enti, in caso di presentazione a mano.

    - La Regione o il sindaco, il quale avesse espresso, relativamente alla singola istanza, osservazioni di carattere urbanistico e/o ambientale, potranno, entro il termine di quarantacinque giorni, rispettivamente adottare o richiedere l’applicazione della procedura prevista dall’art. 7 del D.P.R. n. 203/88, comunicandolo alla ditta interessata [l’art. 7 stabilisce le modalità e le procedure "ordinarie", previste per le attività che non rientrano nel campo del ridotto inquinamento atmosferico] ;

    - Alla scadenza del quarantacinquesimo giorno, qualora non siano state formulate osservazioni da parte della Regione o dal Comune, il provvedimento diventerà valido e operativo. L’azienda dovrà pertanto comunicare alla Regione e al Comune interessato la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di perlomeno 15 giorni.

    - L’allegato tecnico relativo alla singola attività stabilisce inoltre il termine massimo per la messa a regime, normalmente fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, per l’esecuzione delle analisi e la presentazione dei referti analitici agli Enti competenti (Regione, Comune e Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) competente per territorio).

  • Affinchè l’autorizzazione sia operativa, è tassativo che l’azienda rispetti tutte le prescrizioni, di carattere sia tecnico che normativo, contenute nello specifico Allegato Tecnico. In caso contrario potranno essere applicate le sanzioni, di carattere penale, previste dal D.P.R. 203.

  • - Le analisi di controllo dovranno poi essere eseguite e trasmesse agli Enti competenti con la frequenza indicata nello specifico allegato tecnico.
  • I testi integrali delle Delibere e la modulistica per l’inoltro della domanda sono disponibili presso i nostri Uffici.

     

    ELENCO DELLE ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

    [Come riportato dall’Allegato II al D.P.R. 25 luglio 1991. Le attività oggetto di specifica Deliberazione da parte della Regione sono state evidenziate in grassetto]

    Descrizione attività

    1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/giorno [Kg/g].

    2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.

    3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg/g.

    4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 Kg/g.

    5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 Kg/g.

    6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 Kg/g.

    7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 Kg/g.

    8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

    9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g.

    10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g.

    11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 Kg/g.

    12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.

    13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

    14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g.

    15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g.

    16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 Kg/g.

    17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g.

    18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g.

    19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

    20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

    21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g.

    22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

    23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 Kg/g.

    24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 Kg/g.

    25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 100 Kg/g.

    26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.

    27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 Kg/g.

    28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 Kg/g.

    29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 Kg/g.

    30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.

    31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 Kg/g.

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