1/9     PREVIDENZIALE     13/01/99

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INPS: Nuovi modelli DM10


 

L’Inps, con propria circolare n. 247 del 7 dicembre scorso, ha dettato le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli DM10/2 che dovranno essere utilizzati a partire dalle denunce relative al mese di gennaio 1999 (da presentare entro il 16/02/1999).

In particolare sono previste:

- modifiche al modello DM10/2

- versione "euro" del modello DM10/2

- modifiche al modello DM10/RA

- soppressione dei modelli DM10/1 e DM10/3

MODIFICHE AI MODELLI DM10/2

I modelli DM10/2 sono stati modificati al fine di recepire alcune nuove esigenze e per permettere di effettuare le denunce mensili utilizzando la valuta "euro".

In particolare:

A) le caselle relative al periodo di competenza (quadro "A") devono essere compilate riportando il mese su due caratteri e l’anno su quattro caratteri (es. 1999); anche nella casella relativa alla data di esecutività è previsto l’anno su quattro caratteri;

B) per le esigenze statistiche dell’Istat è stato inserito, nel quadro A, il campo "lav. tempo det." nel quale deve essere indicato il numero dei dipendenti a tempo determinato in forza nel mese di competenza, con esclusione di quelle rilevabili da apposita codifica prevista per i quadri B/C.

Pertanto non dovranno essere computati i lavoratori con contratto a tempo determinato evidenziati con i codici tipo contribuzione 16, 17, 50, 53, 54, 56, 57, 76, 78, 83. Dovranno, di converso, essere evidenziati i lavoratori con contratto di formazione di tipo "B", per i quali durante il periodo di svolgimento del CFL non è previsto uno specifico codice tipo contribuzione.

C) E’ stata inserita, sempre nel quadro "A", una casella nella quale è evidenziata la valuta nella quale devono essere esposti i dati sul modello DM10/2. Il datore di lavoro che intende compilare la denuncia in lire deve utilizzare l’apposito modello con la predetta casella con la dicitura "lire". Qualora intenda compilare la denuncia in euro, dovrà utilizzare l’apposito modello con la casella con la dicitura "euro".

D) E’ stato eliminato il quadro "H" (residuo sgravi altre dipendenze) in quanto non più utilizzato;

E) E’ stata inserita, nel quadro "I", una casella da barrare nel caso in cui il datore di lavoro non intenda "compensare" nell’ambito del modello "F24" il saldo a credito azienda della denuncia stessa, al fine di snellire le operazioni di rimborso da parte dell’Inps. La compilazione di tale casella vale come dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro ed è facoltativa;

F) Sono state meglio evidenziate, nel quadro "I", le caselle relative alla dichiarazione del datore di lavoro in merito alla trattenuta della quota contributiva a carico del lavoratore. Si sottolinea l’obbligo da parte del datore di lavoro di compilare una delle predette caselle e di sottoscrivere la denuncia;

G) Sono state modificate le avvertenze poste sul retro, al fine di adeguarle alle nuove condizioni operative e normative. In particolare il contribuente viene informato, nel modello in versione "lire", della possibilità di compilare il modello in euro (allegato 1) e delle modalità di arrotondamento alla unità di euro nella versione "euro" (allegato 2);

H) Sono state eliminate le due caselle del quadro "D" dopo il rigo 35, asteriscate.

VERSIONE "EURO" DEL MODELLO DM10/2

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la moneta degli stati membri dell’unione europea partecipanti alla terza fase dell’unione economica e monetaria, ovvero Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia, è l’euro.

Nell’imminenzna dell’inizio del periodo transitorio di introduzione dell’euro (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), l’Inps, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di euro, sta ponendo in essere tutte le attività che consentiranno ai contribuenti di utilizzare l’euro per i pagamenti e le riscossioni che saranno effettuate con mezzi diversi dal contante.

Nel contempo ha adeguato la modulistica per consentire la denuncia delle retribuzioni e delle contribuzioni utilizzando l’euro quale moneta scritturale.

Per quanto rigurda i modelli DM10/2, è stata predisposta una apposita versione con la dicitura "euro" nella casella del quadro "A", che deve essere utilizzata per le denunce da presentare in euro.

Nei campi nei quali devono essere indicati gli importi relativi a retribuzioni e somme a debito e a credito è stampata tipograficamente la dicitura ",00".

Gli importi relativi a tali dati, infatti, devono essere arrotondati alla unità di euro.

Il datore di lavoro ha facoltà di presentare le denunce in euro a partire da quelle di competenza da gennaio 1999, indipendentemente dal fatto che abbia o meno effettuato il pagamento totale o parziale del saldo del DM10/2 in euro o che la denuncia abbia un saldo a debito o a credito del datore di lavoro.

MODIFICHE AL MODELLO DM 10/RA

I modelli DM10/RA (rettifiche attive da DM10) sono stati riesaminati nell’ottica di adeguare al modello F24 tutti i riferimenti al modello DM10/1 presenti nella precedente versione. Il modello DM10/1, già soppresso per i titolari di partita IVA dal maggio 1998, lo sarà per tutti i datori di lavoro a partire dai pagamenti che saranno effettuati a partire dal 1999.

La "cedola" di pagamento, precedentemente inserita nel modello DM10/RA, è stata eliminata, in quanto i versamenti, potendo essere effettuati anche in euro, non potevano più essere recepiti dalla cedola stessa.

E’ stata pertanto definita una nuova "causale" (DMRA) da inserire nel modello F24 per effettuare i versamenti relativi a rettifiche attive, informandone il contribuente con una annotazione nel modello DM10/RA che riporta, fra l’altro: la notizia che il versamento può essere effettuato in euro; l’importo in lire e quello corrispondente in euro; le modalità di compilazione della riga della sezione Inps del modello F24.

In ogni caso anche gli importi a debito del datore di lavoro relativi a note di rettifica emesse per periodi anteriori all’ 1/1/99 predisposte sui modelli DM10/RA nella vecchia versione, potranno essere pagati, a partire dal 1999, tramite il modello "F24".

SOPPRESSIONE DEI MODELLI DM10/1 E DM10/3

Il modello DM10/1 viene sostituito dal modello F24 per tutti i datori di lavoro a partire dai versamenti che saranno effettuati da gennaio 1999 anche per periodi di competenza precedenti (es. dicembre 98). Pertanto da tale data il modello DM10/1 non dovrò più essere utilizzato.

Il modello DM10/3, dal 1999, viene soppresso. Le notizie riportate su tale modello (numero e retribuzioni dei dipendenti maschi e femmine, dati statistici relativi all’erogazione degli assegni per il nucleo familiare) saranno rilevate dalle denunce annuali che, nella previsione del decreto legislativo n. 241/1997, verranno integrate dal 1999 nelle dichiarazioni unificate.

Riportiamo infine le "avvertenze per la compilazione dei vari modelli e la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa agli arrotondamenti dei valori espressi in euro".

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2 IN LIRE

Il modello DM10/2 deve essere utilizzato dai datori di lavoro per la denuncia dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti e delle eventuali somme a proprio credito, per i periodi di competenza a partire da gennaio 1999. Le caselle relative al "periodo" di competenza devono essere compilate indicando il mese su 2 caratteri e l’anno su 4 caratteri.

Il modello è composto da due fogli autocopianti dei quali l’originale va consegnato all’intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento (banca, agenzia postale, sportello del concessionario), mentre la seconda copia deve essere conservata dal datore di lavoro. Il timbro datario apposto dall’intermediario sulle due copie del modello DM10/2 fa fede quale data di presentazione.

Il modello DM10/2 con saldo a credito del datore di lavoro ovvero con saldo a debito interamente non pagato va consegnato o spedito a mezzo raccomandata alla comeptente sede dell’Inps.

Eventuali precisazioni in merito ai dati contenuti nella denucnia possono essere comunicate con lettera a parte.

Il modello è predisposto per la lettura ottica; è necessario pertanto che venga compilato meccanograficamente o dattiloscritto.

Il modello DM10/2 "in lire" deve essere redatto esclusivamente in "lire".

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DM 10/2 IN EURO

Il presente modello DM10/2 deve essere utilizzato dai datori di lavoro per la denuncia dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti e delle eventuali somme a credito del datore di lavoro, per i periodi di competenza a partire da gennaio 1999. Le caselle relative al "periodo" di competenza devono essere compilate indicando il mese su 2 caratteri e l’anno su 4 caratteri.

Il modello è composto da due fogli autocopianti dei quali l’originale va consegnato all’intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento (banca, agenzia postale, sportello del concessionario), mentre la seconda copia deve essere conservata dal datore di lavoro. Il timbro datario apposto dall’intermediario sulle due copie del modello DM10/2 fa fede quale data di presentazione. Il modello DM10/2 con saldo a credito del datore di lavoro ovvero con saldo a debito interamente non pagato va consegnato o spedito a mezzo raccomandata alla competente sede dell’Inps.

Eventuali precisazioni in merito ai dati contenuti nella denuncia possono essere comunicate con lettera a parte.

Il modello è predisposto per la lettura ottica; è necessario pertanto che venga compilato meccanograficamente o dattiloscritto.

Il modello DM10/2 "in euro" deve essere redatto esclusivamente in "euro". Gli importi relativi alle retribuzioni e alle somme a debito e a credito del datore di lavoro vanno esposte arrotondate alla unità di euro, vale a dire senza decimali.

L’arrotondamento va effettuato all’unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all’unità superiore da 50 centesimi di euro in poi.

DELIBERAZIONE N. 1123

OGGETTO: Denunce dei datori di lavoro: Arrotondamento alla unità di euro delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, dei contributi e delle altre somme a debito e a credito dei datori di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione (nella seduta del 17/11/1998)

- visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio dell’Unione Europea del 3/5/1998, relativo all’introduzione dell’euro, che stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 1999 la moneta degli stati membri partecipanti è l’euro;

- visto il D.Lgs. 24/6/1998 n. 213, che detta disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale a norma dell’art. 1, comma 1, della Legge 17/12/1997, n. 433;

- visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio dell’Unione Europea del 17/6/1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro;

- visto l’art. 25 della Legge 3/6/75 n. 160

- vista la propria deliberazione n. 133 dell’ 8/7/1988;

- concordando sull’opportunità di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e delle strutture operative dell’Istituto;

- constatata l’urgenza di dare istruzioni ai contribuenti in merito a taluni adempimenti nei confronti dell’Istituto

DELIBERA

di autorizzare l’arrotondamento all’unità di euro per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori ai 50 cent, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, delle retribuzioni e compensi imponibili, determinati a norma delle vigenti disposizioni, nonché delle retribuzioni e compensi cumulativi e delle somme a debito e a credito da esporre sulle denunce periodiche che il datore di lavoro è tenuto a presentare all’Inps in base alla normativa vigente.

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