7/90        PREVIDENZIALE        24/02/99

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INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE


 

L’art. 34 comma 5 della Legge n. 448 del 23/12/98 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/98 stabilisce che:

"La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31/12/1998 non dā titolo alla concessione della indennitā di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola..."

L’Inps, con propria circolare n. 27 del 10/02/99, precisa che tale norma č immediatamente operativa per quanto riguarda la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, mentre, per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e la disoccupazione agricola sia con requisiti normali che ridotti, trova applicazione a decorrere dalle prestazioni che verranno liquidate nel 2000.

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