7/91       PREVIDENZIALE/CONTRIBUTIVO        24/02/99

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CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

Gestione Separata lavoro autonomo (ex 10%): Massimale 1999


 

Il massimale da considerare ai fini del contributo di cui all’oggetto risulta essere per il 1999, a seguito della rivalutazione Istat, pari a L. 141.991.000.= (Euro 73.332,23).

Ricordiamo che tale massimale non è frazionabile a mese: esso deve essere pertanto essere preso a riferimento anche per le prestazioni lavorative di durata temporale inferiore all’anno solare.

Comne per l’anno scorso, i tetti contributivi saranno due:

- per i soggetti privi di altre coperture previdenziali:

12% di L. 141.991.000, quindi L. 17.038.920 (Euro 8.799,87)

- per i soggetti già coperti da altra forma previdenziale, i pensionati, i soggetti che versano la volontaria alle proprie ex casse e i soggetti coperti da contribuzione figurativa (maternità, servizio militare, disoccupazione):

10% di L. 141.991.000, quindi L. 14.199.100 (Euro 7.333,22).

Ricordando quanto disposto dalla Manovra Prodi del giugno 1996, sulla base della quale viene operata una deduzione forfettaria del 5% sui redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative fino ad un importo di L. 100.000.000, il limite massimo di compenso oltre il quale non si dovrà procedere ad ulteriori versamenti contributivi per i soggetti al 10% o al 12% sarà pari a L. 146.991.000.

Infatti:

- fino a 100 milioni di compensi, la deduzione è operante e l’imponibile contributivo è conseguentemente pari al 95%: il contributo massimo dovuto sarà di L. 9.500.000 (per il 10%) e L. 11.400.000 (per il 12%);

- da 100 a 146.991.000 non è più consentito operare l’abbattimento forfettario e l’imponibile contributivo sarà pari al 100%: il contributo massimo dovuto sarà perciò di L. 4.699.100 (per il 10%) e 5.638.920 (per il 12%);

- oltre i 146.991.000 non è più dovuto alcun importo a titolo di contribuzione, avendo raggiunto il massimale di L. 14.199.100 (per il 10%) e 17.038.920 (per il 12%).

A questo punto sarà compito del percipiente inviare al committente e alla Sede Inps competente comunicazione scritta di avvenuto raggiungimento del massimale contributivo, al fine di far cessare l’applicazione del 10% o del 12%.

Gli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto a tale massimale potranno essere considerati quali anticipazioni contributive sul dovuto dell’anno successivo oppure, in alternativa, essere oggetto di richiesta di rimborso all’Inps.

Alle pagine seguenti presentiamo fac-simile di comunicazione di raggiungimento del massimale.

Spett.le

..................................................

e p.c. Alla sede Inps di

...................................................

Oggetto: Comunicazione di raggiungimento del massimale contributivo

(art. 1, comma3, D.M. n. 281 del 2/5/96).

________________________________________________________

Il sottoscritto (nome/cognome)...............................................................................nato a ............

.....................................il.......................residente in......................................................................

Cap..................Prov...................................Via/Piazza..................................................................n. ...........Codice Fiscale.................................partita Iva ............................................, iscritto alla

gestione speciale lavoro autonomo presso l’Inps di ...................................................

COMUNICA

- che i versamenti contributivi in suo favore hanno raggiunto il massimale contributivo annuo previsto per il (....es: 1998) dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335 dell’ 8/8/95;

- che, conseguentemente, codesta spettabile società non deve effettuare, per l’anno in corso, alcun versamento contributivo sui compensi spettanti al sottoscritto.

Data......................................... Firma ....................................

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