7/92       PREVIDENZIALE/CONTRIBUTIVO        24/02/99

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AGENTI E RAPPRESENTANTI

Versamenti al FIRR - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto - entro il 31 marzo 1999


 

Ricordiamo che il 31 marzo 1999 scade il termine entro il quale le Aziende devono effettuare presso il Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto gestito dall’Enasarco (FIRR) l’accantonamento della relativa indennità maturata dagli agenti o rappresentanti nel 1998.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente sul c/c postale 28871002 intestato a FONDAZIONE ENASARCO - Versamenti FIRR - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 ROMA.

Nessuna variazione è intervenuta rispetto allo scorso anno.

Riportiamo comunque le aliquote stabilite dall’Accordo Economico Collettivo CONFAPI 25/07/89.

  Aliquote  
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili Indennità base Indennità integrativa Totale
A) Agenti e Rappresentanti non impegnati

per una sola ditta:

1- sulle provvigioni fino a L.12.000.000 annue

2- sulla quota di provvigione da L.12.000.001

a L.18.000.000 annue

3- sulla quota eccedente le L.18.000.000

1%

1%

1%

3%

1%

=

4%

2%

1%

B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva per una

sola ditta:

1- sulle provvigioni fino a L.24.000.000 annue

2- sulla quota di provvigione da L.24.000.001

a L. 36.000.000 annue

3- sulla quota eccedente le L.36.000.000

1%

1%

1%

3%

1%

=

4%

2%

1%

 

Ricordiamo che l’interesse del 4% sulle somme versate non è più riconosciuto alle case mandanti perchè l’Enasarco si è assunto l’onere delle polizze assicurative contrattualmente previste utilizzando appunto tali interessi.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), le classi di importo annuo sopra riportate saranno ridotte in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare stesso.

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