7/94        FISCALE         24/02/99

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COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 1998


 

Facciamo seguito alla comunicazione via fax datata 12 febbraio 1999 per riportare nella sua completezza il testo del comunicato diramato l’ 11/02/99 dall’Ufficio Stampa del Ministero delle Finanze in materia di compensazione del Credito Iva 1998 sul Mod. F24.

"Il Ministero delle Finanze ricorda che da quest’anno tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono compensare le somme a debito e a credito relative ai tributi, contributi e premi elencati nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tale proposito, si comunica che, in occasione del versamento di imposte, contributi e premi fissato al 16 febbraio 1999, possono essere utilizzati in compensazione anche gli eventuali crediti Iva emergenti da dichiarazione annuale, sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva "in via autonoma", sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con il Modello Unico 1999.

In base alle citate disposizioni di legge, infatti, possono essere compensati solo i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Inoltre, il diritto alla compensazione non nasce con la materiale presentazione della dichiarazione stessa, bensì dal momento in cui la stessa è astrattamente presentabile.

Nel caso della dichiarazione Iva, fin dal 1° febbraio può essere presentata la richiesta di rimborso del credito emergente da dichiarazione annuale, utilizzando il modello VR che costituisce parte integrante della stessa dichiarazione annuale.

Naturalmente, l’importo del credito Iva annuale che il contribuente intenda utilizzare in compensazione non potrà essere chiesto a rimborso con il citato modello VR.

Con l’occasione, si ritiene utile ribadire che tutti gli importi da esporre nella colonna "importi a debito versati" del modello F24 possono essere compensati con gli eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche o con altri crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, per investimenti, per restituzione eurotassa o altro. Ad esempio, possono essere oggetto di compensazione anche le somme da versare, entro il 16 marzo 1999, a titolo di tassa di concessione governativa, codice tributo 7085".

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