7/99            ECOLOGICO          24/02/99

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Legge 15 Marzo 1997, n. 59 ("Bassanini")

ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO UNICO"

Norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi.


 

Si segnala la pubblicazione, sulla G.U. N. 301 del 28.12.98, del DPR 20 ottobre 1998 n. 447 titolato "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

La semplificazione dei procedimenti autorizzatori, per le operazioni richiamate nel titolo, consiste principalmente nell’affidamento ad un’unica struttura dell’intero procedimento e più precisamente nella costituzione, a cura dei Comuni anche in forma associata, dello sportello unico per le attività produttive.

Lo sportello, che dovrà essere attivato entro il 27 maggio 1999, non accorperà quindi le competenze per le diverse autorizzazioni, che restano invece agli Enti preposti (Regione, A.S.L. ....), ma svolgerà un’azione di coordinamento tra l’azienda richiedente e i diversi Enti interessati.

Lo sportello potrà inoltre fornire tutte le informazioni sugli adempimenti necessari e successivamente sullo stato di avanzamento dell’iter procedurale.

 

Relativamente alle modalità operative da seguire, il decreto prevede la possibilità da parte dell’interessato (per la realizzazione di impianti produttivi a carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico) di avvalersi di due diversi procedimenti autorizzatori: procedimento mediante conferenza di servizi e procedimento mediante autocertificazione.

 

PROCEDIMENTO MEDIANTE CONFERENZA DI SERVIZI

Il responsabile dello sportello, ricevuta la domanda, trasmette gli atti ad ogni amministrazione competente con l’invito a far pervenire i consensi e/o le autorizzazioni entro 90 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

E’ prevista la possibilità per l’interessato, su eventuali pronunce negative di una delle amministrazioni, di richiedere allo sportello la convocazione della Conferenza dei Servizi (alla quale parteciperanno: le amministrazioni competenti, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto in esame) per concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

Acquisiti gli atti dovuti, il Sindaco convoca la Conferenza dei Servizi che procede all’istruttoria e assume comunque la decisione entro 6 mesi dalla richiesta iniziale.

I procedimenti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale sono conclusi nel termine di 11 mesi.

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

La domanda presentata allo sportello è corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di urbanistica, sicurezza impianti, tutela sanitaria e ambientale, redatte da professionisti abilitati.

Copia della domanda e del materiale prodotto viene trasmesso agli Enti competenti per le verifiche che attengono in particolare: la prevenzione incendi, la sicurezza degli impianti elettrici, degli apparecchi di sollevamento di persone e cose, l’installazione di apparecchi e impianti a pressione, l’installazione di recipienti a pressione contenenti GPL, il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le emissioni inquinanti in atmosfera, le emissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee, l’inquinamento acustico ed elettromagnetico, il rispetto della normativa sulle industrie insalubri, le misure di contenimento energetico.

Fermo restando l’acquisizione delle autorizzazioni nelle materie in cui non è consentita l’autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondi i criteri stabiliti previamente dalla Regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo sportello, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso.

Qualora, successivamente all’inizio dei lavori, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni (fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni od integrazioni), l’impresa, a proprie spese, si attiva per il ripristino ambientale.

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