L. 08/07/1986 n. 349 

Scarica testo legge 


 Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 (omissis)

MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO

Legge  8  luglio 1986, n. 349 (in Gazz. Uff., 15 luglio 1986, n. 162,
s.o.).  -- Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale (1) (2) (3) (4).
 
  (1)  Tutte  le  funzioni  e i compiti svolti dal Ministro/Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  già sostitutivo
dell'abrogato  Ministro/Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste,
sono  ora  esercitati  dalle  Regioni, direttamente o mediante delega
agli  enti  locali,  e  dal  Ministero  delle   politiche  agricole  e
forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).
  (2)  In  luogo  di  dirigente/i  generale/i  leggasi dirigente/i di
ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo
1998, n. 80).
  (3)  Con  d.lg.  31  marzo  1998,  n.  112 sono state devolute alle
regioni  e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti
alla   materia   della  tutela  dell'ambiente   dall'inquinamento,  ad
eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
  (4)   In   luogo  di  Ragioneria/e  centrale/i,   leggasi  Ufficio/i
centrale/i di bilancio ex art. 7, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
 
  (Omissis).
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                               Art. 1.
 
  1. é istituito il Ministero dell'ambiente.
  2.  é  compito  del Ministero assicurare, in un quadro organico, la
promozione,   la   conservazione  ed  il  recupero   delle  condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed
alla  qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione
del  patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali
dall'inquinamento.
  3.  Il  Ministero  compie  e promuove studi, indagini e rilevamenti
interessanti  l'ambiente;  adotta,  con i mezzi dell'informazione, le
iniziative  idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze
ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione.
  4.  Il  Ministero  instaura e sviluppa, previo coordinamento con il
Ministero  degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati,
rapporti  di  cooperazione  con  gli organismi internazionali e delle
Comunità europee.
  5.  Il  Ministero  promuove  e  cura  l'adempimento   di convenzioni
internazionali,   delle   direttive   e  dei   regolamenti  comunitari
concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
  6.  Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione
sullo stato dell'ambiente.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                               Art. 2.
 
  1. Il Ministero esercita:
    a)  le  funzioni  già  attribuite  al   Comitato interministeriale
previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle
attribuite  dalla  stessa  legge  e  dalle  successive   modifiche  ed
integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
    b)  le  funzioni  già  attribuite  al   Comitato interministeriale
previsto  dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915;
    c)   le  funzioni  già  attribuite  allo   Stato,  in  materia  di
inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art.
102,  numeri  1), 3), 4), 5) e 10) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
che  vengono  esercitate  di  concerto  con il Ministro della sanità;
nonché  quelle  previste  al  n.  7) dell'articolo citato che vengono
esercitate  di  concerto  con  il  Ministro  dei   trasporti  e con il
Ministro della sanità (1);
    d)  le  funzioni  di  competenza dello Stato nelle materie di cui
all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  in  materia  di  cave  e torbiere, da esercitarsi di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,    del   commercio  e
dell'artigianato.
  2.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri, su
proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro
della  sanità  e  sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  sono stabilite per l'intero territorio nazionale e
per  zone  particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche,
aventi   rilievo   ai   fini   dell'inquinamento    atmosferico,   dei
combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche
degli impianti di combustione.
  3.  Le  disposizioni  degli  articoli 12 e 13 della legge 13 luglio
1966,  n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in
vigore  fino  alle  date  che  saranno indicate nei decreti di cui al
precedente comma 2.
  4.    Il    Ministro    dell'ambiente    è   membro   del   Comitato
interministeriale   per   la  programmazione  economica   (CIPE),  del
Comitato  di Ministri per il coordinamento della politica industriale
(CIPI)  e  del  Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare (CIPAA) (2).
  5.  Il  Ministro  dell'ambiente  interviene, per il concerto, nella
predisposizione  dei  piani  di  settore  a  carattere   nazionale che
abbiano rilevanza di impatto ambientale.
  6.  Il  Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei
lavori   pubblici,   le   iniziative  necessarie   per  assicurare  il
coordinamento,  ad  ogni livello di pianificazione, delle funzioni di
tutela  dell'ambiente  di  cui alla presente legge con gli interventi
per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
  7.  In  particolare,  fino  alla  riforma   dell'Amministrazione dei
lavori   pubblici,  sono  esercitate  di  concerto  con   il  Ministro
dell'ambiente  le  funzioni  di  cui  alla lettera a) del primo comma
dell'articolo  81  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio   1977,   n.   616,   relativamente   alle  linee  fondamentali
dell'assetto  del  territorio  nazionale  ed  alla  difesa del suolo,
nonché  le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto
relativamente  alla programmazione nazionale della destinazione delle
risorse idriche.
  8.  Sono  adottati  di  concerto  con  il   Ministro dell'ambiente i
provvedimenti  di  competenza ministeriale relativi al piano generale
di  difesa  del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.
  9.  I  provvedimenti  istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo,
delle  riserve  marine,  di  cui  agli articoli 26, primo comma, e 27
della  legge  31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del
Ministro  dell'ambiente  [di  concerto  con  il Ministro della marina
mercantile] (3).
  10. (Omissis) (4).
  11. (Omissis) (5).
  12. (Omissis) (6).
  13. (Omissis) (7).
  14.  Il  Ministro  dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità,   propone   al  Presidente  del  Consiglio   dei  ministri  la
fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e
i  limiti  massimi  di esposizione relativi ad inquinamenti di natura
chimica,  fisica  e  biologica e delle emissioni sonore relativamente
all'ambiente  esterno  e  abitativo di cui all'articolo 4 della L. 23
dicembre  1978,  n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi
siano  relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del
Consiglio  dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro   dell'ambiente  e  con  il  Ministro  del   lavoro  e  della
previdenza sociale.
  15.  Gli  atti  di  indirizzo  e coordinamento previsti dalla L. 23
dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e
gli  atti  di  esercizio  di poteri relativi a funzioni delegate alle
regioni   stesse   sono   adottati   di    concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica,
biologica o da emissioni sonore.
  16.  Sono  adottati  dal  Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro  dell'ambiente,  i  provvedimenti di competenza ministeriale
relativi all'attuazione del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.
  17.  Il  Ministro  della  sanità,  di  concerto con il Ministro dei
lavori   pubblici   e   con   il  Ministro   dell'ambiente,  adotta  i
provvedimenti  di competenza ministeriale relativi all'attuazione del
D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515.
  18.  Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove
le  iniziative  necessarie  per  l'adozione  degli atti per i quali è
previsto il suo concerto.
  19.   Il  Ministro  dell'ambiente  partecipa  al   concerto  per  la
predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.
  20.   Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto   con  il  Ministro
dell'università  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica e con i
Ministri  interessati,  predispone  i  piani  nazionali di ricerca in
materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi
di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.
 
  (1) Lettera così sostituita dall'art. 10, l. 3 marzo 1987, n. 59.
  (2) Soppresso dall'art. 2, l. 8 novembre 1986, n. 752.
  (3)  Ora il solo Ministero dell'ambiente, ex art. 1, l. 24 dicembre
1993, n. 537.
  (4) Aggiunge la lettera i) all'art. 28, terzo comma, l. 31 dicembre
1982, n. 979.
  (5)  Sostituisce il quarto comma dell'art. 28, l. 31 dicembre 1982,
n. 979.
  (6)  Sostituisce  l'ultimo comma dell'art. 28, l. 31 dicembre 1982,
n. 979.
  (7) Abroga l'art. 29, l. 31 dicembre 1982, n. 979.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                               Art. 3.
 
  1.  Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali  (1)  assumono  di  intesa  le  iniziative   necessarie per
assicurare  il  coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva
competenza.
 
  (1) Ora per i beni e le attività culturali.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                               Art. 4.
 
  1. (Omissis) (1).
  2. (Omissis) (2).
 
  (1) Sostituisce il quarto comma dell'art. 11, l. 10 maggio 1976, n.
319.
  (2)  Sostituisce il sesto comma dell'art. 11, l. 10 maggio 1976, n.
319.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                               Art. 5.
 
  1.  I  territori  nei  quali istituire riserve naturali e parchi di
carattere  interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83,
comma  quarto,  del  D.P.R.  24  luglio 1977, n. 616, su proposta del
Ministro dell'ambiente.
  2.   Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente   le  competenze
esercitate,  ai  sensi  delle  leggi  vigenti,  dal   Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali in materia di parchi nazionali e di
individuazione  delle  zone  di  importanza naturalistica nazionale e
internazionale  promuovendo  in  esse  la  costituzione  di   parchi e
riserve naturali.
  3.  Il  Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli
altri  organismi  di  gestione  dei  parchi nazionali e delle riserve
naturali  statali  le  direttive  necessarie  al raggiungimento degli
obiettivi  scientifici,  educativi  e  di  protezione   naturalistica,
verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri
norme  generali  di  indirizzo  e coordinamento per la gestione delle
aree protette di carattere regionale e locale.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                               Art. 6.
 
  1.  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Governo   presenta   al  Parlamento  il  disegno   di  legge  relativo
all'attuazione  delle  direttive  comunitarie  in  materia di impatto
ambientale.
  2.   In   attesa   dell'attuazione    legislativa   delle  direttive
comunitarie  in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le
categorie  di  opere  in  grado  di  produrre rilevanti modificazioni
dell'ambiente  ed  alle  quali si applicano le disposizioni di cui ai
successivi  commi  3,  4  e  5,  sono  individuate   con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa   deliberazione del
Consiglio   dei   ministri,   adottata   su    proposta  del  Ministro
dell'ambiente,  sentito  il Comitato scientifico di cui al successivo
articolo   11,  conformemente  alla  direttiva  del   Consiglio  delle
Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985 (1).
  3.  I  progetti  delle  opere  di  cui  al   precedente comma 2 sono
comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente,
al  Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali (2) e alla regione
territorialmente  interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente.   La   comunicazione   contiene    l'indicazione  della
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi
e  solidi,  delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e
delle  emissioni  sonore  prodotte  dall'opera,  la   descrizione  dei
dispositivi  di  eliminazione  o recupero dei danni all'ambiente ed i
piani  di  prevenzione  dei  danni  all'ambiente  e  di   monitoraggio
ambientale.   L'annuncio   dell'avvenuta  comunicazione   deve  essere
pubblicato,  a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella
regione  territorialmente  interessata,  nonché  su  un   quotidiano a
diffusione nazionale.
  4.  Il  Ministro  dell'ambiente, sentita la regione interessata, di
concerto  con  il  Ministro per i beni culturali e ambientali (2), si
pronuncia  sulla  compatibilità  ambientale  nei  successivi   novanta
giorni,  decorsi  i  quali  la procedura di approvazione del progetto
riprende  il  suo  corso,  salvo proroga deliberata dal Consiglio dei
ministri  in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree  sottoposte  a  vincolo  di  tutela culturale o paesaggistica il
Ministro  dell'ambiente  provvede  di  concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali (3).
  5.  Ove  il  Ministro  competente alla realizzazione dell'opera non
ritenga  di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente,
la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
  6.  Qualora,  nell'esecuzione  delle  opere  di  cui al comma 3, il
Ministro  dell'ambiente  ravvisi  comportamenti  contrastanti   con il
parere  sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4,
o  comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei ministri.
  7.  Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali
e ambientali (2) nelle materie di sua competenza.
  8.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali (2) nel caso
previsto  dall'articolo  1-bis,  comma 2, del decreto-legge 27 giugno
1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni, nella legge 8 agosto
1985,  n.  431,  esercita  i  poteri  di cui agli articoli 4 e 82 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.
  9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformità  delle leggi vigenti, può
presentare,   in   forma  scritta,  al  Ministero   dell'ambiente,  al
Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  (2) e alla regione
interessata  istanze,  osservazioni  o  pareri  sull'opera soggetta a
valutazione  di  impatto  ambientale,  nel  termine  di trenta giorni
dall'annuncio della comunicazione del progetto (4).
 
  (1) Vedi il d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377.
  (2) Ora per i beni e le attività culturali.
  (3)  Il  termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al
30 giugno 1998 dall'art. 1, d.p.r. 7 agosto 1997.
  (4)  Il  termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al
31 dicembre 1997 dall'art. 1, d.p.r. 7 agosto 1997.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                               Art. 7.
 
  (Omissis) (1).
 
  (1) Articolo abrogato dall'art. 74, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                               Art. 8.
 
  1.  Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il
Ministro  dell'ambiente  si  avvale  dei  servizi tecnici dello Stato
previa  intesa  con  i  Ministri  competenti, e di quelli delle unità
sanitarie   locali   previa  intesa  con  la   regione,  nonché  della
collaborazione  degli  istituti superiori, degli organi di consulenza
tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli enti pubblici specializzati
operanti  a  livello  nazionale  e  degli istituti e dei dipartimenti
universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.
  2.  Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo
stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo
stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi
dei  soggetti  incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
  3.  In  caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle
regioni,  delle  province  o  dei comuni, delle disposizioni di legge
relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave
danno   ecologico,  il  Ministro  dell'ambiente,  previa   diffida  ad
adempiere  entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima,
adotta  con  ordinanza  cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia,  anche  a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di
attività    antropiche,   dandone   comunicazione    preventiva   alle
amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza
di  cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello
Stato,  il  Ministro  dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente  da  cui  l'ufficio  dipende,  il  quale   assume le misure
necessarie  per  assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di
un  intervento  cautelare  per  evitare  un  grave   danno  ecologico,
l'ordinanza  di  cui  al  presente  comma  è  adottata   dal  Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
  4.  Per  la  vigilanza,  la  prevenzione  e   la  repressione  delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente
si  avvale  del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri,
che   viene   posto   alla   dipendenza    funzionale   del   Ministro
dell'ambiente,   nonché   del   Corpo   forestale   dello  Stato,  con
particolare   riguardo   alla  tutela  del  patrimonio   naturalistico
nazionale,  degli  appositi  reparti della Guardia di finanza e delle
forze  di  polizia,  previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie  di  porto  [, previa intesa con il Ministro della marina
mercantile] (1).
 
  (1)  Tale  intesa  non  è  più necessaria in virtù del passaggio di
tutte  le  competenze  in  materia  di  tutela  del mare al Ministero
dell'ambiente, per effetto dell'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                               Art. 9.
 
  1.  Fatte  salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e
delle  province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro
esclusiva  competenza,  e nel rispetto degli statuti e delle norme di
attuazione,  la  funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative  delle  regioni, nelle materie previste dalla presente
legge,   attiene   ad   esigenze  di  carattere   unitario,  anche  in
riferimento  agli  obiettivi della programmazione economica nazionale
ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari.
Tale  funzione  è  esercitata,  fuori dei casi in cui si provveda con
legge  o  con  atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente  emana  le direttive concernenti le
attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia,
esercitate,  ai  sensi  dell'articolo  82  del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, dal Ministro per i beni
culturali e ambientali (1).
  3.  Il  Ministro  dell'ambiente,  in caso di persistente inattività
degli   organi  regionali  nell'esercizio  delle  funzioni   delegate,
sentita  la  regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto
il  quale  dispone  il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
  4.  Il  Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono
tenuti  a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento
delle proprie funzioni.
 
  (1) Ora per i beni e le attività culturali.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 10.
 
  1.   Ai  fini  dell'esercizio  delle  attribuzioni   previste  dalla
presente  legge  sono  istituiti  i  seguenti  servizi   del Ministero
dell'ambiente:
    a)   servizio   prevenzione   degli   inquinamenti  e  risanamento
ambientale;
    b) servizio conservazione della natura;
    c)  servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai
cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
    d) servizio affari generali e del personale;
    e)  servizio  di  collaborazione al funzionamento degli organi di
cui  agli  articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento
dei loro uffici ausiliari (1).
  2.  Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono
definite   nel   regolamento  di  organizzazione  del   Ministero.  Il
regolamento  è  emanato  con decreto del Presidente della Repubblica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente.
  3.  Ai  servizi  sono  preposti  dirigenti  generali dello Stato di
livello C.
 
  (1) Lettera aggiunta dall'art. 3, l. 3 marzo 1987, n. 59.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 11.
 
  1.  Organo  tecnico-scientifico  del  Ministero   dell'ambiente è il
Comitato scientifico.
  2.  Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto
nel modo seguente:
    a)  da  dieci  esperti  designati   rispettivamente  dai  Ministri
dell'interno,  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, dei
lavori  pubblici, delle politiche agricole e forestali, della sanità,
per i beni culturali e ambientali (1), della pubblica istruzione, per
gli  affari regionali e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
    b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  del  Consiglio  superiore di sanità, dell'Istituto
superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile,
della  Consulta  per  la  difesa  del  mare  dagli   inquinamenti, del
Consiglio  superiore  dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio
nazionale  per  i  beni  culturali  e  ambientali  (2), del Consiglio
nazionale  delle  ricerche  e  del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
    c)  da  otto  professori  universitari  di   ruolo  di  discipline
attinenti alle tematiche ambientali;
    d)  da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone
di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale
dei Lincei (3).
  3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
  4.  Le  norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato
scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
  5.  Il  Comitato  scientifico esprime pareri nelle materie indicate
nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
  6.  Il  Comitato  si  pronuncia  in  seduta   plenaria  o in sezioni
costituite  dal  Ministro  in  relazione ai settori di competenza del
Ministero.
  7.  Il  Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto,
sentito  il  parere  del  Consiglio  nazionale  di  cui al successivo
articolo   12,  comitati  tecnico-scientifici  aventi   competenza  su
specifici  settori  di  intervento  del Ministero dell'ambiente e sul
settore delle aree protette.
 
  (1) Ora per i beni e le attività culturali.
  (2) Leggasi Consiglio per i beni culturali e ambientali.
  (3)  La Consulta per la difesa del mare è stata soppressa dall'art.
2,  comma  14, l. 9 dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono
state trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 12.
 
  1.  é  istituito  il  Consiglio  nazionale  per   l'ambiente  con la
seguente composizione:
    a)   un   rappresentante   designato   da  ogni  regione;  per  il
Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento
e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;
    b)   sei  rappresentanti  designati   dall'Associazione  nazionale
comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;
    c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su
terne  presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti
in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;
    d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in
relazione   agli   argomenti   iscritti  all'ordine   del  giorno  del
Consiglio,  può  invitare  rappresentanti dell'impresa e del lavoro e
degli ordini professionali.
  3.  Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro
dell'ambiente  ed  è  rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il
vicepresidente  e  stabilisce le regole per il proprio funzionamento.
Si  avvale  di  un apposito ufficio di segreteria istituito presso il
Ministro dell'ambiente.
  4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate
dalla  presente  legge  nei  casi  e  con  le   modalità stabilite con
apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.
  5.  Il  Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente
per  il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma
3.
  6.  Il  Consiglio  esprime il proprio parere sulla relazione di cui
all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini
della sua trasmissione al Parlamento.
  7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del
Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 13.
 
  1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e
quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto
del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e
dell'ordinamento  interno  democratico previsti dallo statuto, nonché
della  continuità  dell'azione  e della sua rilevanza esterna, previo
parere  del  Consiglio  nazionale  per  l'ambiente da esprimere entro
novanta giorni dalla richiesta.
  2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione
del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente
art.   12,   comma   1,  lett.  c),   effettua,  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione
delle  associazioni  a  carattere  nazionale  e di quelle presenti in
almeno  cinque  regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma
1, e ne informa il Parlamento (1).
 
  (1)  Le  associazioni  di  protezione ambientale di cui al presente
articolo,  possono  proporre le azioni risarcitorie di competenza del
giudice   ordinario   che   spettino  al  Comune   e  alla  Provincia,
conseguenti  a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato
in  favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate
in  favore o a carico dell'associazione (art. 4, l. 3 agosto 1999, n.
265).
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 14.
 
  1.  Il  Ministro  dell'ambiente  assicura la più ampia divulgazione
delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
  2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono
essere  motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità
dei  cittadini  e  risponda  ad  esigenze  informative   di  carattere
diffuso,  vengono  pubblicati  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 11
dicembre  1984,  n.  839,  con  la menzione del numero del Bollettino
Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale
dagli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.
  3.  Qualsiasi  cittadino  ha  diritto  di accesso alle informazioni
sullo  stato  dell'ambiente  disponibili,  in  conformità delle leggi
vigenti,  presso  gli  uffici  della  pubblica amministrazione, e può
ottenere  copia  previo  rimborso delle spese di riproduzione e delle
spese  effettive  di  ufficio  il  cui  importo  è stabilito con atto
dell'amministrazione interessata.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 15.
 
  1.  I  ruoli  e  le  relative  dotazioni   organiche  del  Ministero
dell'ambiente  sono  stabiliti  in  conformità  alle   tabelle  A  e B
allegate alla presente legge.
  2.  Il  consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina
del  Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano
le funzioni da esse previste.
  3.   Presso  il  Ministero  è  istituita  una   Ragioneria  centrale
dipendente dal Ministero del tesoro (1).
  4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al
precedente  comma  3,  la  dotazione  organica dei ruoli centrali del
Ministero  del  tesoro  (1) - Ragioneria generale dello Stato - viene
aumentata  di  complessive  35  unità, così distribuite: tre della ex
carriera  ausiliaria,  di  cui due con qualifica di commesso (secondo
livello  funzionale)  e  una  con  qualifica  di commesso capo (terzo
livello    funzionale);    undici   della    ex   carriera   esecutiva
amministrativa,  di  cui  dieci con qualifica di coadiutore superiore
(quinto  livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica
dei  meccanografi  con qualifica di operatore tecnico (quarto livello
funzionale);  otto  della  ex  carriera di concetto, di cui sette con
qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una
con  qualifica  di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello
funzionale);  dieci  della  ex  carriera  direttiva, di cui sette con
qualifica  di  consigliere  (settimo  livello  funzionale)   e tre con
qualifica   di   direttore  aggiunto  di  divisione   (ottavo  livello
funzionale).
  5.  I  profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico
saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  6.  Nella  prima  applicazione della presente legge, alla copertura
dei  posti  di  organico  il  Ministro dell'ambiente potrà provvedere
mediante inquadramento a domanda:
    a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello
fuori  ruolo  presso  la  Presidenza del Consiglio dei ministri ed in
servizio  presso  l'Ufficio  del Ministro per l'ecologia alla data di
entrata in vigore della presente legge;
    b)   del   personale   di    ruolo   in   servizio   presso  altre
amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  esercita  funzioni relative alle
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
    c)  del  personale  di  ruolo  in   posizione  di  comando  presso
l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della
legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  e  successive   modificazioni  e
integrazioni.
  7.   L'inquadramento,   con  la  conservazione   della  qualifica  e
dell'anzianità   maturata,   è  disposto  con   decreto  del  Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri del tesoro (1) e per la
funzione  pubblica,  sentito,  per  il personale di cui al precedente
comma  6,  lettera  b),  il  Ministro preposto all'amministrazione di
provenienza  e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il
capo dell'amministrazione di appartenenza.
  8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del
Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel
limite  massimo  di  35  unità,  di personale assunto con contratti a
tempo  determinato  di  durata  non  superiore  a due anni scelto tra
elementi  di  adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui
compenso  sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro del tesoro (1).
 
  (1)  Ora,  Ministro/Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e della
programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 16.
 
  1.  In  sede  di prima applicazione della presente legge, il 30 per
cento  dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, è
conferito,  mediante  concorso  speciale  per esame, al personale già
appartenente  all'ex  carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio
del  Ministro  per  l'ecologia  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella
settima  e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di
servizio effettivo nella qualifica stessa.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 17.
 
  1.  In  attesa  della aggregazione di tutti i servizi scientifici e
tecnici   con  competenze  relative  all'ambiente  e   al  territorio,
compresa  la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il
Servizio  geologico  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri, da
adottarsi  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente   legge,  è  regolato  il  passaggio  di   funzioni,  beni  e
personale,  nonché  la conseguente variazione delle tabelle organiche
allegate alla presente legge.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 18.
 
  1.  Qualunque  fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni
di  legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta
l'ambiente,  ad  esso  arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo  in  tutto  o  in parte, obbliga l'autore del fatto al
risarcimento nei confronti dello Stato.
  2.  Per  la  materia  di cui al precedente comma 1 la giurisdizione
appartiene  al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti,
di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
  3.   L'azione  di  risarcimento  del  danno   ambientale,  anche  se
esercitata  in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti
territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
  4.  Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini,
al  fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti
legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei
quali siano a conoscenza.
  5.  Le  associazioni  individuate  in  base   all'articolo  13 della
presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e
ricorrere  in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento
di atti illegittimi.
  6.  Il  giudice,  ove non sia possibile una precisa quantificazione
del  danno,  ne  determina  l'ammontare  in  via   equitativa, tenendo
comunque  conto  della  gravità  della  colpa  individuale, del costo
necessario   per   il   ripristino  e  del   profitto  conseguito  dal
trasgressore  in  conseguenza  del  suo comportamento lesivo dei beni
ambientali.
  7.  Nei  casi  di  concorso  nello stesso evento di danno, ciascuno
risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.
  8.  Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile,
il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
  9.  Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti
dalle  sentenze  di  condanna  si  applicano le norme di cui al testo
unico  delle  disposizioni  di  legge relative alla riscossione delle
entrate  patrimoniali  dello  Stato,  approvato  con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
 
 
 
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
 
 
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
 
                              Art. 19.
 
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge si
provvede  mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica
38  (Ufficio  del  Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione
della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
1986  e  bilancio  pluriennale  1986-1988,  che  vengono per lo scopo
integrati  di  lire  10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi
per  l'anno  1987  e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore
onere  di  lire  10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per
l'anno  1987  e  di  lire  20  miliardi  per l'anno 1988, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  specifico   accantonamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro (1) per l'anno
finanziario 1986.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro  (1)  è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  (1)  Ora,  Ministro/Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e della
programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.