Legge 8 luglio 1986, n. 349 (in Gazz. Uff., 15 luglio 1986, n. 162,
s.o.). -- Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale (1) (2) (3) (4).
(1) Tutte le funzioni e i compiti svolti dal
Ministro/Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali, già
sostitutivo
dell'abrogato Ministro/Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
sono ora esercitati dalle Regioni, direttamente o mediante delega
agli enti locali, e dal Ministero delle
politiche agricole e
forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).
(2) In luogo di dirigente/i generale/i leggasi
dirigente/i di
ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo
1998, n. 80).
(3) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono
state devolute alle
regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti
alla materia della tutela dell'ambiente
dall'inquinamento, ad
eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
(4) In luogo di Ragioneria/e centrale/i,
leggasi Ufficio/i
centrale/i di bilancio ex art. 7, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
(Omissis).
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
1.
1. é istituito il Ministero dell'ambiente.
2. é compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la
promozione, la conservazione ed il recupero
delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed
alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali
dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e
rilevamenti
interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le
iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze
ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il
Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati,
rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle
Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento
di convenzioni
internazionali, delle direttive e dei
regolamenti comunitari
concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione
sullo stato dell'ambiente.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
2.
1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni già attribuite al
Comitato interministeriale
previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle
attribuite dalla stessa legge e dalle successive
modifiche ed
integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni già attribuite al
Comitato interministeriale
previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni già attribuite allo
Stato, in materia di
inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art.
102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
che vengono esercitate di concerto con il Ministro della
sanità;
nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che
vengono
esercitate di concerto con il Ministro dei
trasporti e con il
Ministro della sanità (1);
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle
materie di cui
all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da
esercitarsi di
concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro
della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e
per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche,
aventi rilievo ai fini dell'inquinamento
atmosferico, dei
combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche
degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13
luglio
1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in
vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di
cui al
precedente comma 2.
4. Il Ministro dell'ambiente
è membro del Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), del
Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale
(CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare (CIPAA) (2).
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto,
nella
predisposizione dei piani di settore a carattere
nazionale che
abbiano rilevanza di impatto ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei
lavori pubblici, le iniziative necessarie
per assicurare il
coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di
tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi
per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma
dell'Amministrazione dei
lavori pubblici, sono esercitate di concerto con
il Ministro
dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo
comma
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, relativamente
alle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa
del suolo,
nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto
relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle
risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il
Ministro dell'ambiente i
provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale
di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo,
delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma,
e 27
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del
Ministro dell'ambiente [di concerto con il Ministro della
marina
mercantile] (3).
10. (Omissis) (4).
11. (Omissis) (5).
12. (Omissis) (6).
13. (Omissis) (7).
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, propone al Presidente del Consiglio
dei ministri la
fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e
i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura
chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente
all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della L. 23
dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi
siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del
Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro del
lavoro e della
previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti
dalla L. 23
dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e
gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle
regioni stesse sono adottati di
concerto con il Ministro
dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica,
biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto
con il
Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale
relativi all'attuazione del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.
17. Il Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dei
lavori pubblici e con il Ministro
dell'ambiente, adotta i
provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del
D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515.
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove
le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i
quali è
previsto il suo concerto.
19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al
concerto per la
predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con i
Ministri interessati, predispone i piani nazionali di
ricerca in
materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi
di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 10, l. 3 marzo 1987, n. 59.
(2) Soppresso dall'art. 2, l. 8 novembre 1986, n. 752.
(3) Ora il solo Ministero dell'ambiente, ex art. 1, l. 24 dicembre
1993, n. 537.
(4) Aggiunge la lettera i) all'art. 28, terzo comma, l. 31 dicembre
1982, n. 979.
(5) Sostituisce il quarto comma dell'art. 28, l. 31 dicembre 1982,
n. 979.
(6) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 28, l. 31 dicembre 1982,
n. 979.
(7) Abroga l'art. 29, l. 31 dicembre 1982, n. 979.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
3.
1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali (1) assumono di intesa le iniziative
necessarie per
assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva
competenza.
(1) Ora per i beni e le attività culturali.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
4.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il quarto comma dell'art. 11, l. 10 maggio 1976, n.
319.
(2) Sostituisce il sesto comma dell'art. 11, l. 10 maggio 1976, n.
319.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
5.
1. I territori nei quali istituire riserve naturali e
parchi di
carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83,
comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su proposta
del
Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente
le competenze
esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal
Ministero delle
politiche agricole e forestali in materia di parchi nazionali e di
individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e
internazionale promuovendo in esse la costituzione di
parchi e
riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli
altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle
riserve
naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento
degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica,
verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri
norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle
aree protette di carattere regionale e locale.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
6.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Governo presenta al Parlamento il disegno
di legge relativo
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di
impatto
ambientale.
2. In attesa dell'attuazione
legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le
categorie di opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni
dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai
successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate
con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata su
proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo
articolo 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle
Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985 (1).
3. I progetti delle opere di cui al
precedente comma 2 sono
comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente,
al Ministro per i beni culturali e ambientali (2) e alla
regione
territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente. La comunicazione contiene
l'indicazione della
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi
e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e
delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la
descrizione dei
dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i
piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di
monitoraggio
ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione
deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella
regione territorialmente interessata, nonché su un
quotidiano a
diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (2), si
pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi
novanta
giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto
riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei
ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il
Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali (3).
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera
non
ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente,
la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui
al comma 3, il
Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti
con il
parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4,
o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali
e ambientali (2) nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e
ambientali (2) nel caso
previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4
e 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi
vigenti, può
presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al
Ministero per i beni culturali e ambientali (2)
e alla regione
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera
soggetta a
valutazione di impatto ambientale, nel termine di
trenta giorni
dall'annuncio della comunicazione del progetto (4).
(1) Vedi il d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377.
(2) Ora per i beni e le attività culturali.
(3) Il termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al
30 giugno 1998 dall'art. 1, d.p.r. 7 agosto 1997.
(4) Il termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al
31 dicembre 1997 dall'art. 1, d.p.r. 7 agosto 1997.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
7.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
8.
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il
Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello
Stato
previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle
unità
sanitarie locali previa intesa con la
regione, nonché della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati
operanti a livello nazionale e degli istituti e dei
dipartimenti
universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo
stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo
stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi
dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle
regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge
relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave
danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa
diffida ad
adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima,
adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di
attività antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle
amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza
di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello
Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale
assume le misure
necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di
un intervento cautelare per evitare un grave
danno ecologico,
l'ordinanza di cui al presente comma è adottata
dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e
la repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente
si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri,
che viene posto alla dipendenza
funzionale del Ministro
dell'ambiente, nonché del Corpo forestale
dello Stato, con
particolare riguardo alla tutela del patrimonio
naturalistico
nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle
forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto [, previa intesa con il Ministro della marina
mercantile] (1).
(1) Tale intesa non è più necessaria in virtù del
passaggio di
tutte le competenze in materia di tutela del
mare al Ministero
dell'ambiente, per effetto dell'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
9.
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro
esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di
attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente
legge, attiene ad esigenze di carattere
unitario, anche in
riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale
ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari.
Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con
legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive
concernenti le
attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia,
esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del
Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i
beni
culturali e ambientali (1).
3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente
inattività
degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni
delegate,
sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto
il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono
tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento
delle proprie funzioni.
(1) Ora per i beni e le attività culturali.
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MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
10.
1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni
previste dalla
presente legge sono istituiti i seguenti servizi
del Ministero
dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento
ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai
cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali e del personale;
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli
organi di
cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento
dei loro uffici ausiliari (1).
2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono
definite nel regolamento di organizzazione del
Ministero. Il
regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del
Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali
dello Stato di
livello C.
(1) Lettera aggiunta dall'art. 3, l. 3 marzo 1987, n. 59.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
11.
1. Organo tecnico-scientifico del Ministero
dell'ambiente è il
Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto
nel modo seguente:
a) da dieci esperti designati
rispettivamente dai Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, della sanità,
per i beni culturali e ambientali (1), della pubblica istruzione, per
gli affari regionali e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto
superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile,
della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, del
Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali (2),
del Consiglio
nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
c) da otto professori universitari di
ruolo di discipline
attinenti alle tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone
di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale
dei Lincei (3).
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato
scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate
nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta
plenaria o in sezioni
costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del
Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto,
sentito il parere del Consiglio nazionale di cui
al successivo
articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi
competenza su
specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul
settore delle aree protette.
(1) Ora per i beni e le attività culturali.
(2) Leggasi Consiglio per i beni culturali e ambientali.
(3) La Consulta per la difesa del mare è stata soppressa dall'art.
2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono
state trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
12.
1. é istituito il Consiglio nazionale per
l'ambiente con la
seguente composizione:
a) un rappresentante designato
da ogni regione; per il
Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento
e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;
b) sei rappresentanti designati
dall'Associazione nazionale
comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;
c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su
terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti
in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;
d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.
2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in
relazione agli argomenti iscritti all'ordine
del giorno del
Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e
degli ordini professionali.
3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro
dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il
vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento.
Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il
Ministro dell'ambiente.
4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate
dalla presente legge nei casi e con le
modalità stabilite con
apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.
5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente
per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma
3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui
all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini
della sua trasmissione al Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
13.
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e
quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto
del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché
della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo
parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere
entro
novanta giorni dalla richiesta.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione
del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente
art. 12, comma 1, lett. c),
effettua, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione
delle associazioni a carattere nazionale e di quelle
presenti in
almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma
1, e ne informa il Parlamento (1).
(1) Le associazioni di protezione ambientale di cui al
presente
articolo, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del
giudice ordinario che spettino al Comune
e alla Provincia,
conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato
in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate
in favore o a carico dell'associazione (art. 4, l. 3 agosto 1999, n.
265).
Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8
MINISTERO AMBIENTE
INQUINAMENTO
Art.
14.
1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia
divulgazione
delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono
essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità
dei cittadini e risponda ad esigenze informative
di carattere
diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11
dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del
Bollettino
Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale
dagli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle
informazioni
sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle
leggi
vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e
può
ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle
spese effettive di ufficio il cui importo è
stabilito con atto
dell'amministrazione interessata.
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Art.
15.
1. I ruoli e le relative dotazioni
organiche del Ministero
dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle
tabelle A e B
allegate alla presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina
del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano
le funzioni da esse previste.
3. Presso il Ministero è istituita una
Ragioneria centrale
dipendente dal Ministero del tesoro (1).
4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al
precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali
del
Ministero del tesoro (1) - Ragioneria generale dello Stato - viene
aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della
ex
carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo
livello funzionale) e una con qualifica di commesso
capo (terzo
livello funzionale); undici della
ex carriera esecutiva
amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore
(quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica
dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello
funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con
qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una
con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello
funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette
con
qualifica di consigliere (settimo livello funzionale)
e tre con
qualifica di direttore aggiunto di divisione
(ottavo livello
funzionale).
5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico
saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura
dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà
provvedere
mediante inquadramento a domanda:
a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello
fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in
servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) del personale di
ruolo in servizio presso altre
amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, esercita funzioni
relative alle
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
c) del personale di ruolo in
posizione di comando presso
l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive
modificazioni e
integrazioni.
7. L'inquadramento, con la conservazione
della qualifica e
dell'anzianità maturata, è disposto con
decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro (1) e per la
funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente
comma 6, lettera b), il Ministro preposto
all'amministrazione di
provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il
capo dell'amministrazione di appartenenza.
8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del
Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel
limite massimo di 35 unità, di personale assunto con
contratti a
tempo determinato di durata non superiore a due anni
scelto tra
elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui
compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro del tesoro (1).
(1) Ora, Ministro/Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.
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Art.
16.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per
cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, è
conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già
appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio
del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore
della
presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella
settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di
servizio effettivo nella qualifica stessa.
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Art.
17.
1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e
tecnici con competenze relative all'ambiente e
al territorio,
compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il
Servizio geologico del Ministero dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da
adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, è regolato il passaggio di
funzioni, beni e
personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche
allegate alla presente legge.
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Art.
18.
1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni
di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta
l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al
risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la
giurisdizione
appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti,
di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno
ambientale, anche se
esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti
territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini,
al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti
legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei
quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base
all'articolo 13 della
presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento
di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione
del danno, ne determina l'ammontare in via
equitativa, tenendo
comunque conto della gravità della colpa individuale,
del costo
necessario per il ripristino e del
profitto conseguito dal
trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni
ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno
risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile,
il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti
dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al
testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
decreto 14
aprile 1910, n. 639.
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Art.
19.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica
38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per
lo scopo
integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi
per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore
onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per
l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno
1988, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello specifico
accantonamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro (1) per l'anno
finanziario 1986.
2. Il Ministro del tesoro (1) è autorizzato ad
apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Ora, Ministro/Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.