LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 27 02 1985 

Regione Liguria


BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20 3 1985 N. 12

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituzione della riserva naturale regionale di Bergeggi.



ARTICOLO 1
(Istituzione)
In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e' istituita la Riserva naturale regionale di Bergeggi.



ARTICOLO 2
(Delimitazione)
La Riserva comprende l' isolotto di Bergeggi e la zona di costa prospiciente come delimitata nell' allegata planimetria in scala 1: 5000 che e' parte integrante della presente legge.



ARTICOLO 3
(Finalita')
Nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione della Riserva e' volta a: a) garantire la tutela e la riqualificazione dell' ambiente naturale dei valori storico - culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato con particolare riguardo al patrimonio speleologico archeologico botanico e geomorfologico; b) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.



ARTICOLO 4
(Modalita' di gestione)
Le funzioni relative alla gestione della Riserva naturale regionale di Bergeggi per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 3 sono delegate al Comune di Bergeggi. In particolare il Comune di Bergeggi: a) adotta e sottopone all' approvazione della Giunta regionale piani di intervento per la fruizione didattica e scientifica della Riserva elaborati sentito il parere della Sovrintendenza archeologica e della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria; b) interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione della Riserva in particolare per quanto riguarda la sistemazione e la manutenzione degli accessi alle grotte; c) assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per attivita' connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti; d) esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge. L' approvazione dei piani di intervento di cui al secondo comma lettera a) equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi previste e comporta l' indifferibilita' e l' urgenza dei relativi lavori. Qualora l' acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile per l' attuazione dei piani il Comune di Bergeggi provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilita' ai sensi e con le modalita' di cui alla normativa vigente in materia.



ARTICOLO 5
(Personale)
Per l' espletamento delle funzioni di cui all' articolo 4 il Comune di Bergeggi puo' avvalersi di personale comandato dalla Regione o da enti locali o di personale proprio. Tale personale dovra' essere professionalmente qualificato in relazione alle finalita' della Riserva.



ARTICOLO 6
(Gestione finanziaria)
Il Comune di Bergeggi redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relativa alla gestione della Riserva da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale. La relazione programmatica deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell' anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell' anno successivo all' anno finanziario cui si riferisce. Le risorse finanziarie per la gestione della Riserva sono costituite principalmente: a) dal contributo ordinario della Regione per la gestione della Riserva; b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attivita' connesse agli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti; c) da contributi di altri enti o di privati; d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione; e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.



ARTICOLO 7
(Norme vincolistiche)
Sul territorio della Riserva naturale regionale di Bergeggi oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente della flora e della fauna e' vietato: a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo; sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti e delle infrastrutture esistenti; b) porre in opera manufatti ad eccezione di attrezzature temporanee di appoggio alle attivita' necessarie per l' attuazione dei lavori e dei piani di intervento di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 4 secondo comma; c) aprire nuove strade e sentieri prolungare rettificare allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nei piani di intervento di cui alla lettera a) del secondo comma dell' articolo 4 e fatto salvo quanto necessario all' attuazione dei lavori di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso articolo 4; d) eseguire movimenti di terreno salvo i casi derivanti dall' esecuzione dei lavori nonche' dall' attuazione dei piani di intervento di cui rispettivamente alle lettere b) e a) dell' articolo 4 secondo comma; e) effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale salvo quelle temporanee connesse all' attuazione di interventi consentiti dalla presente legge; tali discariche dovranno essere rimosse al completamento dei lavori ripristinando i terreni interessati; f) compiere interventi sulla vegetazione naturale ad eccezione dei lavori di cui all' articolo 4 secondo comma lettera b); g) introdurre piante e animali non caratteristici del luogo; h) accendere fuochi liberi all' aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando nell' ambito delle attivita' agricole e silvicole la disciplina vigente per l' abbruciamento dei residui vegetali; i) abbandonare rifiuti; l) esercitare la caccia; m) asportare o danneggiare rocce fiori piante animali e reperti archeologici ad eccezione dei casi previsti dai piani di intervento di cui all' articolo 4 secondo comma.



ARTICOLO 8
(Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli)
La delimitazione territoriale di cui all' articolo 2 nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici costituendone variante a tutti gli effetti.



ARTICOLO 9
(Sanzioni)
Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformita' alle prescrizioni formulate dal Comune e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 20.000 a lire 200.000 per l' abbandono di rifiuti; b) da lire 20.000 a lire 200.000 per l' introduzione di ogni esemplare di pianta o animale non caratteristico del luogo; c) da lire 25.000 a lire 250.000 per l' asportazione o il danneggiamento di rocce fiori piante e animali; d) da lire 30.000 a lire 300.000 per l' accensione di fuochi liberi all' aperto; e) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato da discarica di terra o di qualsiasi altro materiale. f) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso sbancato o ricoperto nonche' occupato da strade o sentieri non ammessi. Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia. L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l' immediata cessazione dell' attivita' vietata. L' obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio della Riserva.



ARTICOLO 10
(Vigilanza)
Il Comune di Bergeggi provvede alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 9 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento e alla contestazione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati all' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa anche con riferimento ai vincoli ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all' interno del territorio della Riserva. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti e organismi provvedono a informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.



ARTICOLO 11
(Demanio dello Stato)
La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato con particolare riferimento a quelle inerenti l' utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.



ARTICOLO 12
(Disposizioni finanziarie)



ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 1
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:



ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 2
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione di quota pari a lire 20.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2555 " Contributi al Comune di Bergeggi per la gestione della Riserva naturale regionale di Bergeggi" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.



ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 3
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 30.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2556 " Contributi in conto capitale al Comune di Bergeggi per interventi connessi alla tutela e alla fruizione della Riserva naturale regionale di Bergeggi" con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.



ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 4
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27 febbraio 1985